Sentenza — n. 34664/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza del 7 maggio 2018 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a Dennis Gallo il 3 febbraio 2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Demis Gallo è stato condannato per aver ceduto alla propria compagna Ilaria Bissoli quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e metadone, superiori alle dosi di impiego terapeutico, fra cui le cessioni del 18 gennaio 2014 di dosi di hashish e cocaina cui fece seguito, a distanza di poche ore, il 19 gennaio 2014, la cessione di ulteriori 2 ml di metadone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34664/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.2. La pena base inflitta è inferiore al medio edittale, essendo pari ad un anno di reclusione ed € 4.000 di multa; la Corte di appello ha giustificato la pena in base agli elementi ex art. 133 cod. pen.: la gravità dei fatti, descritti nella parte precedente della sentenza, e la negativa personalità dell'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO DEMIS nato a PADOVA il 12/12/1974 avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 7 maggio 2018 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a Dennis Gallo il 3 febbraio 2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Demis Gallo è stato condannato per aver ceduto alla propria compagna Ilaria Bissoli quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e metadone, superiori alle dosi di impiego terapeutico, fra cui le cessioni del 18 gennaio 2014 di dosi di hashish e cocaina cui fece seguito, a distanza di poche ore, il 19 gennaio 2014, la cessione di ulteriori 2 ml di metadone.
Fatti commessi in Villimpenta (MN), dall'aprile 2012 al 19 gennaio 2014; con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Demis Gallo in ordine al reato ex artt. 586-590 cod. pen. per mancanza di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento delle dichiarazioni da Ilaria Bissoli rese il 21 gennaio 2014 ed il 22 settembre 2014, che sarebbero l'unica fonte di prova a carico del ricorrente, adoperate dalla Corte di appello per rigettare la tesi difensiva del consumo di gruppo. 2.1.1. Il travisamento della prova sarebbe consistito nell'avere la Corte territoriale, nella parte relativa alla ricostruzione del processo, indicato che il ricorrente, ex fidanzato di Ilaria Bissoli, portò da Padova «spesso» hashish e metadone, e più raramente cocaina, mentre nel verbale del 21 gennaio 2014 Ilaria Bissoli dichiarò che il ricorrente andava a casa sua ogni sabato e «tutte le volte, porta con sé l'hashish ed il metadone, mentre la cocaina la porta con meno frequenza». 2.1.2.
Altro travisamento riguarderebbe il passo in cui la Corte di appello ha indicato che le cessioni non avvenivano quotidianamente ma solo il sabato, e che non era inverosimile che la droga fosse portata ogni tanto; invece la sostanza stupefacente sarebbe stata portata. sempre, ogni volta che il ricorrente si recava a trovare la fidanzata. La rilevanza del travisamento sarebbe nel rigetto della tesi del consumo di gruppo: la ragazza avrebbe consapevolmente aderito alla prassi del fidanzato che le portava la sostanza stupefacente. Dalle dichiarazioni risulterebbe poi che Ilaria Bissoli fosse a conoscenza dei canali di rifornimento del fidanzato.
Si contesta poi il valore probatorio attribuito dalla Corte di appello al messaggio del 26 marzo 2014, ritenuto successivo ai fatti, perché, invece, sarebbe l'unica prova diretta del rapporto tra i due sulle sostanze stupefacenti e dimostrerebbe che il ricorrente fece gli acquisti per conto di Ilaria Bissoli. Sul punto la motivazione sarebbe anche contraddittoria, perché avrebbe attribuito rilevanza alla prosecuzione delle condotte da parte del ricorrente ma poi avrebbe negato il valore probatorio del messaggio perché successivo ai fatti oggetto della imputazione.
Gli elementi di prova acquisiti non consentirebbero di escludere la tesi alternativa del consumo di gruppo e pertanto non vi sarebbero elementi per una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. La mancanza partecipazione finanziaria di Ilaria Bissoli all'acquisto delle sostanze stupefacenti costituirebbe una circostanza accessoria, estranea al nucleo essenziale del consumo di gruppo, tenuto conto del rapporto affettivo tra cedente e cessionaria e dell'inconsistenza, qualitativa e quantitativa, delle cessiOni in esame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero concedibili per le peculiarità delle cessioni, per l'assenza di fine di lucro, per la destinataria delle cessioni (la fidanzata).
La Corte di appello non avrebbe risposto al motivo di appello per cui il rigetto delle circostanze attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali costituirebbe una duplicazione illegittima rispetto all'applicazione della recidiva. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Corte territoriale, sussisterebbero gli elementi positivi indicati nell'impugnazione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa motivazione in risposta al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio che sarebbe stato confermato con un'affermazione apodittica sulla gravità del fatto e sulla mancanza di resipiscenza, avendo continuato il ricorrente ad offrire la sostanza stupefacente ad Ilaria Bissoli nonostante il grave malore avuto il 19 gennaio 2014.
La mancanza di resipiscenza contrasterebbe con il testo del sms inviato il 27 marzo 2014 alla ragazza dall'imputato da cui emergerebbe che il ricorrente non credette che Ilaria Bissoli fosse stata in coma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova nel rigettare la tesi difensiva alternativa dell'uso di gruppo.1.1. La Corte di appello, così come il Giudice dell'udienza preliminare, ha correttamente richiamato ed applicato i principi in tema di uso di gruppo affermati da Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258 - 01 per cui «Anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che:
a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (in motivazione, la S.C. ha precisato che con il riferimento all'uso «esclusivamente personale», inserito dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono)». Nello stesso senso, Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961. 1.2. Va altresì rilevato che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 1.3.
Per poter sostenere che la sostanza stupefacente pacificamente ceduta gratuitamente a Ilaria Bissoli dall'imputato fosse destinata all'uso di gruppo, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, in relazione ai fatti oggetto dell'imputazione, quali siano gli elementi di prova dimostrativi del mandato conferito da Ilaria Bissoli all'acquisto, sin dall'inizio, cioè prima che l'acquisto fosse stato effettuato e la manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo del ricorrente; inoltre, che Ilaria Bissoli abbia contribuito anche finanziariamente all'acquisto.1.4.
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la ricostruzione alternativa della difesa è del tutto ipotetica perché non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato - si dà atto che l'imputato non ha fornito elementi di valutazione in tal senso - né su altri elementi di prova mentre il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo 'deve fare riferimento ad elementi desunti dai dati acquisiti al processo. 1.5. È poi insussistente il vizio della motivazione per travisamento della prova. 1.5.1.
Ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, il c.d. «travisamento della prova», il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. 1.5.2.
È del tutto irrilevante che la Corte territoriale abbia indicato nella ricostruzione del fatto che le cessioni avvenivano «spesso» e non «tutte le volte», perché dallo stesso ricorso risulta chiaramente che la Corte di appello ha ritenuto che le cessioni a titolo gratuito avvenissero nei giorni di sabato in cui il ricorrente si recò presso l'abitazione della fidanzata Ilaria Bissoli. Dunque, si tratta di un'imprecisione e non della valutazione di un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; né l'imprecisione scardina il complessivo ragionamento della Corte di appello. 1.6.
La Corte di appello ha correttamente rigettato la tesi difensiva anche in diritto: il consenso di Ilaria Bissoli alle cessioni gratuite, la conoscenza del fornitore del ricorrente, sono tutti elementi irrilevanti rispetto a quelli costitutivi dell'uso di gruppo. Quanto al sms del 27 marzo 2014, si propone solo una lettura alternativa della prova, non valutabile in sede di legittimità, mentre è indubbio che il messaggio si riferisca a fatti successivi alla contestazione e che non può ritenersi dimostrativo dei fatti commessi in precedenza. 1.7.
È manifestamente infondata,, perché contraria ai principi della giurisprudenza prima richiamati, la tesi difensiva sul valore da attribuire alla mancata partecipazione finanziaria agli acquisti di Ilaria Bissoli.2. È manifestamente infondato il secondo motivo. 2.1. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694, Di Luca); come ogni circostanza attenuante, l'attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. L'obbligo di motivazione del giudice, che intenda applicare le circostanze attenuanti generiche, ha ad oggetto proprio i fatti concreti che consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Si è affermato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (così Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. 2.2. Orbene, la Corte di appello ha ritenuto in sostanza che gli elementi dedotti dalla difesa non fossero in grado di mutare la valutazione del Giudice dell'udienza preliminare e, soprattutto, ha rigettato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in base ai precedenti penali dell'imputato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.3. Quanto al rapporto con la ritenuta recidiva, la tesi difensiva è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 27478301).
3. È manifestamente infondato anche il motivo sulla pena. 3.1. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione il giudice di merito che enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen.; il dovere per il giudice di una specifica motivazione è stato ancorato allo scostamento dal minimo edittale. L'uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili.
Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.)., Sez. 3 n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949, ha affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.
Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.2. La pena base inflitta è inferiore al medio edittale, essendo pari ad un anno di reclusione ed € 4.000 di multa; la Corte di appello ha giustificato la pena in base agli elementi ex art. 133 cod. pen.: la gravità dei fatti, descritti nella parte precedente della sentenza, e la negativa personalità dell'imputato.
La Corte territoriale ha fatto riferimento, come risulta anche dalla sentenza di primo grado, all'invio di due sms e non di uno solo, come indicato nel ricorso.• 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al paga