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Sentenza — n. 34660/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34660/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di BALADI ADBERRAHIM, nato in Marocco 1'1.4.1970 avverso la sentenza in data 24.6.2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame

Regesto Legislator

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art. 624 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 34660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. L'espresso divieto comminato dal legislatore all'applicabilità del beneficio sanzionatorio in cui si traduce il riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza della condizione di incensuratezza dell'imputato accompagnata da altri elementi di segno positivo impone l'accoglimento dell'impugnativa del Procuratore ricorrente, avendo il giudice a quo eluso la previsione di cui all'art. 62 bis terzo comma cod. pen., senza che neppure possa ritenersi integrato il requisito dell'assenza di precedenti condanne a carico del prevenuto.

Parole chiave

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attenuazione della pena difesa contro le pratiche commerciali illecite soppressione di documenti atti impugnabili omissione della contabilità ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla concedibilità all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMOnei confronti di BALADI ADBERRAHIM, nato in Marocco 1'1.4.1970 avverso la sentenza in data 24.6.2019 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24.6.2019 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato Baladi Abderrahim colpevole del reato di cui all'art. 10 d. 1gs. 74/2000 per aver distrutto o occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la documentazione contabile inerente all'attività commerciale di parrucchiere dal medesimo espletata relativamente al periodo giugno 2013-dicembre 2015, condannandolo alla pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, di un anno di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso il Tribunale di Bergamo articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis terzo comma cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche motivato esclusivamente dalla condizione di sostanziale incensuratezza dell'imputato non solo perché costui risultava gravato da un precedente penale, ma soprattutto perché applicate malgrado l'esplicito divieto ex lege

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. L'espresso divieto comminato dal legislatore all'applicabilità del beneficio sanzionatorio in cui si traduce il riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza della condizione di incensuratezza dell'imputato accompagnata da altri elementi di segno positivo impone l'accoglimento dell'impugnativa del Procuratore ricorrente, avendo il giudice a quo eluso la previsione di cui all'art. 62 bis terzo comma cod. pen., senza che neppure possa ritenersi integrato il requisito dell'assenza di precedenti condanne a carico del prevenuto.

Deve conseguentemente disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame, stante il ricorso per saltum del Procuratore della Repubblica, alla Corte di Appello di Brescia. Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla concedibilità all'art. 62 bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia Così deciso in data 1.7.2021 Il Consigliere esten