Sentenza — n. 34658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Trani, con sentenza del 23 gennaio 2020 ha affermato la responsabilità penale di Nunzio Bruno, Leonardo Bruno e Corrado Bruno, che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 6, d.lgs. 193/2007 perché, in concorso tra loro, senza alcuna autorizzazione, effettuavano un'attività di macellazione clandestina di animali. In particolare, venivano trovati in possesso di una carcassa di equino poco prima macellata, trasportata all'interno di un'autovettura, pronta per essere consegnata ad una macelleria, mentre in un capanno situato nella retrostante loro abitazione, venivano rinvenute interiora di animali e un'altra parte di carcassa di equino (in Andria, il 3\11\2016). Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 593 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, articolo 133 cod. pen; Sentenza — n. 34658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli stabilimenti in particolare, devono rispondere a precisi requisiti strutturali, operativi ed igienici. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in una precedente occasione, che la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n.853/2004, integra il reato previsto dall'art. 6 comma primo, D.Lgs. 193/2007 (Sez. 3, n. 32903 del 5/3/2013, Orlotti, Rv. 257259).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRUNO NUNZIO nato a ANDRIA il 26/05/1959 BRUNO LEONARDO nato a ANDRIA il 03/04/1981 BRUNO CORRADO nato a ANDRIA il 14/08/1989 avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la r lazione s_yolta dal Consigliere LUCA RAM CCI; - rut-:TAw Ministero, in persona del Sostituto procuratore PAOLA FILIPPI — udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 23 gennaio 2020 ha affermato la responsabilità penale di Nunzio Bruno, Leonardo Bruno e Corrado Bruno, che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 6, d.lgs. 193/2007 perché, in concorso tra loro, senza alcuna autorizzazione, effettuavano un'attività di macellazione clandestina di animali. In particolare, venivano trovati in possesso di una carcassa di equino poco prima macellata, trasportata all'interno di un'autovettura, pronta per essere consegnata ad una macelleria, mentre in un capanno situato nella retrostante loro abitazione, venivano rinvenute interiora di animali e un'altra parte di carcassa di equino (in Andria, il 3\11\2016). Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Posta preliminarmente in dubbio la legittimità costituzionale del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 laddove ha apportato modifiche al codice di rito, aventi effetto anche riguardo a sentenze per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, prevedendo il solo ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione avverso "le sentenze per reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda", con il primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice avrebbe indicato l'imputato Leonardo Bruno quale "reo confesso" sebbene non vi sia in atti alcun documento o dichiarazione in tal senso, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe, sul punto, illogica per travisamento degli atti processuali.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamentano che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente laddove riconosce la responsabilità penale di Leonardo Bruno, quale concorrente nell'azione illecita commessa dal genitore Nunzio, senza che sia stato dimostrato che egli fosse a conoscenza della macellazione clandestina effettuata dal padre, nulla in tal senso emergendo dalla comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti. Il ragionamento del giudice sarebbe, pertanto, frutto di mera illazione, anche in considerazione del fatto che egli era presente ai fatti in quanto proprietario della macelleria presso la quale la polizia giudiziaria era intervenuta.
4. Con il terzo motivo di ricorso deduce che nella già menzionata comunicazione di notizia di reato i Carabinieri operanti avevano indicato che le operazioni di scarico della carne era stata effettuata da tre persone, la terza delle quali non veniva identificata, limitandosi gli operanti a deferire all'autorità giudiziaria tutti e tre gli imputati. Tale evenienza sarebbe stata confermata nel corso dell'istruzione dibattimentale, quando i verbalizzanti, escussi quali testimoni, avevano precisato di aver avuto contatti esclusivamente con Nunzio Bruno e Leonardo Bruno, con la conseguenza che Corrado Bruno sarebbe estraneo ai fatti.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamentano che il Tribunale non avrebbe giustificato la quantificazione della pena e non avrebbe motivato sulla gravità dei fatti, evidenziando il vizio di motivazione anche in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.
6. Con il quinto motivo di ricorso deducono che, nel caso di specie, si sarebbe potuto applicare l'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della modesta gravità del fatto e della personalità degli imputati. Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono solo in parte fondati.
2. Va premesso che l'art. 593 cod. proc. pen., al quale evidentemente si riferiscono i ricorrenti, sin dalla prima stesura indica come inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e che la novella del 2018 è intervenuta sul comma 3 solo mediante l'aggiunta delle parole "in ogni caso" e riguardo alle sentenze di proscioglimento, sicché non è stata apportata alcuna modifica incidente sulla vicenda in esame. Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata riporta, in sintesi, i contenuti della comunicazione di notizia di reato acquisita agli atti sull'accordo delle parti, evidenziando come dalla stessa fosse emerso che i Carabinieri che l'avevano redatta avevano personalmente notato tre persone scaricare dal bagagliaio di un'automobile una grossa busta del tipo di quelle utilizzate per la raccolta della spazzatura, che poi trasportavano all'interno della macelleria denominata "da Leo".
Fatto ingresso nel locale, continua la sentenza impugnata, i militari accertavano che le tre persone avevano deposto in terra la parte anteriore di una carcassa di equino e notavano, appesa ad un gancio, un'altra porzione di carcassa, parte posteriore, ancora avvolta in una grossa busta dello stesso tipo di quella notata in precedenza. A seguito di perquisizione dell'autovettura, si legge ancora nella motivazione, veniva rinvenuta nel bagagliaio un'altra porzione di carcassa. I Carabinieri chiedevano quindi alle tre perone di esibire i documenti ma uno dei tre, poi identificato in Nunzio Bruno, si allontanava velocemente a bordo di un'automobile riferendo di doversi recare presso la propria abitazione per recuperarli.
Uno dei Carabinieri lo seguiva con l'auto di servizio notando che questi, giunto presso la propria abitazione, aveva caricato due animali vivi all'interno di un furgone tentando di allontanarsi, venendo però fermato dal militare, il quale constatava, a bordo del furgone, la presenza di un asino ed un cavallo poi sottoposti a sequestro. Procedendo successivamente alla perquisizione del capanno, i militari rinvenivano interiora di vari animali, una testa di cavallo e tracce ematiche, mentre all'interno dell'auto con la quale Nunzio Bruno si era allontanato veniva rinvenuta la carcassa equina.
3. Avuto riguardo ai fatti descritti, deve considerarsi che gli stessi risultano pacificamente collocabili entro la fattispecie astratta di cui all'art. 6 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Con tale decreto legislativo è stata data attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Eart. 6, in particolare, sanziona con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere, chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato.
Il Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e si applica ai prodotti di origine animale trasformati o non trasformati, restando esclusi, salvo indicazione contraria, gli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (art. 1, comma 2, prima parte). Per il settore delle carni, il regolamento si applica, ad esempio, ai macelli, al sezionamento e al disosso, alla bollatura sanitaria, al trasporto ed alla stagionatura. Il Regolamento prevede stringenti disposizioni che impongono adempimenti specifici quali, ad esempio, la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti (art. 4), la bollatura 'sanitaria e la marchiatura di identificazione dei prodotti di origine animale (art. 5), la previsione di certificati o documenti di accompagnamento dei prodotti (art. 7), il tutto evidentemente finalizzato a garantire che tutte le operazioni sui prodotti siano effettuate in maniera controllata ed in condizioni igieniche ottimali, assicurandone la tracciabilità.
Gli stabilimenti in particolare, devono rispondere a precisi requisiti strutturali, operativi ed igienici. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in una precedente occasione, che la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tal fine riconosciuti, ai sensi del Regolamento CE n.853/2004, integra il reato previsto dall'art. 6 comma primo, D.Lgs. 193/2007 (Sez. 3, n. 32903 del 5/3/2013, Orlotti, Rv. 257259).
4. Tale principio deve essere certamente ribadito, affermando dunque che il reato dì cui all'art. 6 digs. 19312007 si configura, come risulta dal tenore letterale della disposizione, per il solo fatto che la macellazione o le altre attività di produzione e preparazione di carni avvenga in luoghi diversi, indipendentemente dalle modalità con le quali è effettuata.
5. Fatte tali premesse, deve rilevarsi come, nel caso in esame, le condotte descritte in sentenza siano state correttamente qualificate dal giudice del merito e tale qualificazione non sia stata sostanzialmente contestata dai ricorrenti, i quali, nei primi tre motivi di ricorso, censurano la motivazione della sentenza impugnata laddove considera Leonardo Bruno e Corrado Bruno concorrenti nel reato commesso da Nunzio Bruno. Tali motivi di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati, sono del tutto infondati. Va detto, in primo luogo, che non è consentita a questa Corte la valutazione dei verbali di causa e degli atti prodotti nel dibattimento che i ricorrenti genericamente richiamano a sostegno del dedotto vizio motivazionale e che tale sommario riferimento evidenzia come detti motivi non risultino assistiti dal necessario requisito dell'autosufficienza, non essendo stati allegati gli atti cui i ricorrenti si riferiscono.
In tema, infatti la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo dì precisare che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione nel quale viene dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, sebbene richiami atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 (dep. 2015), Savasta e altri, Rv. 263601;
Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale e altri, Rv. 256723 ed altre prec. conf.). In ogni caso, la sentenza impugnata si presenta, sul punto, immune da censure, poiché dalla stessa descrizione della sequenza degli eventi risulta pacifico il concorso nel reato da parte di tutti gli imputati, i quali, come ricordato, erano stati sorpresi mentre insieme scaricavano la carne presso la macelleria di Leonardo Bruno, all'interno della quale venivano rinvenute parti dell'animale macellato ancora avvolte in una busta identica a quella che conteneva le parti ancora presenti nell'autovettura.
Si ipotizza, in ricorso, che questi fosse ignaro della macellazione clandestina effettuata dal padre e che il ragionamento del giudice sarebbe frutto di mera illazione "pure carente degli elementi probatori sotto il profilo del dolo". Osserva a tale proposito il Collegio che, vertendosi in tema di contravvenzione, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la colpa e che il Tribunale, del tutto logicamente, ha ritenuto che Leonardo Bruno, persona professionalmente inserita nel settore del commercio delle carni e pertanto soggetta ad un onere di puntuale informazione circa le regole che disciplinano tale attività, essendo stato sorpreso nel proprio esercizio commerciale mentre scaricava dal bagagliaio di un'autovettura parti di carcassa di animale avvolte in sacchi di plastica del genere di quelli utilizzati per la spazzatura che avrebbe evidentemente successivamente venduto (osserva il giudice del merito che una parte della carcassa era già appesa d un gancio all'interno del negozio), non fosse ignaro della provenienza della carne, se non altro in considerazione delle modalità di confezionamento e trasporto.
A fronte di tali dati fattuali, logicamente esposti e, come tali, non sindacabili in questa sede, risulta inoltre del tutto marginale il fatto che il ricorrente fosse, o meno, "reo confesso", sebbene tale circostanza sia stata comunque formalmente attestata in sentenza.
6. Per quanto riguarda, invece, la posizione di Corrado Bruno, occorre rilevare, ancora una volta, il generico richiamo ai documenti in atti che dimostrerebbero la mancata identificazione ed il relativo difetto di autosufficienza, osservando come la infondatezza del motivo sia rilevabile dalla sentenza impugnata laddove, nella ricostruzione dei fatti, si evidenzia che mentre uno dei carabinieri intervenuti seguiva la vettura di Nunzio Bruno, l'altro "proseguiva con l'identificazione dei due soggetti rimasti, identificati in Bruno Leonardo e Bruno Corrado" evidentemente in base ai documenti di identità che, come precisato precedentemente dal Tribunale, era stato richiesto di esibire, tanto che Nunzio Bruno si era allontanato sostenendo di doverli prelevare presso la propria abitazione.
7. Per ciò che concerne, poi, la pena ed il diniego della condizionale, di cui tratta il quarto motivo di ricorso, occorre rilevare che, nel quantificare l'ammenda, il giudice del merito ha richiamato l'applicazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. ed ha successivamente considerato anche la gravità della condotta e la mancanza di resipiscenza quale elementi "decisamente ostativi" alla concessione del beneficio della sospensione condizionale che, evidentemente, aveva anche previamente apprezzato. Va ricordato, a tale proposito, che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen.
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. mediante espressioni del tipo:
«pena congrua;, «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). Il reato per il quale sono stati condannati i ricorrenti è punito, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere, con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino ad euro 150.000.
Ai ricorrenti è stata irrogata la pena di 20.000 euro di ammenda ciascuno, ben inferiore alla media edittale.
8. Quanto alla sospensione condizionale, risulta dalle conclusioni della difesa riportate in sentenza che il beneficio era stato richiesto solo per Nunzio Bruno e gli altri ricorrenti non deducono di aver formulato al giudice analoga istanza. La motivazione posta dal giudice a sostegno del diniego, che comunque riguarda tutti gli imputati, è insufficiente.. Il giudice ha giustificato il diniego sulla base della mancata resipiscenza ed in relazione alla gravità del fatto. Tale ultimo assunto risulta del tutto apodittico, cosi come insufficiente risulta il rifermento al 'mancato pentimento, dovendosi a tale proposito richiamare il risalente, ma ancora attuale e condivisibile principio secondo il quale non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione della sospensione condizionale della pena esclusivamente in base alla mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, poiché essa può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 2966 del 16/1/1984, Quondamstefano, Rv. 163413).
9. Infine, osserva il Collegio che, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, gli imputati ed il loro difensore non hanno prospettato al giudice del merito la questione della particolare tenuità del fatto e, secondo quanto già affermato da questa Corte, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913Ed altre prec. conf.), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque.
10. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trani. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale delta pena, con rinvio