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Sentenza — n. 34654/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34654/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34654/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ex art. 61 n. 11- quater cod. pen., aveva condannato Sante Mascolo alla pena ritenuta di giustizia per la detenzione, presso la propria abitazione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 37 dosi singole da 150 mg. ciascuna.

Regesto Legislator

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art. 240 c.p, art. 240-bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Trani all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ex art. 61 n. 11- quater cod. pen., aveva condannato Sante Mascolo alla pena ritenuta di giustizia per la detenzione, presso la propria abitazione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 37 dosi singole da 150 mg. ciascuna.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali appropriazione indebita di fondi pena di recesso confisca dei beni detenzione di stupefacenti bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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art. 240 c.p
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cuídeduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990, il quale dispone l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mascolo Sante, nato a Barletta il 05/09/1965 avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DE•P'OWTATA IN • 20 SET 2021 ANCELI Luar

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ex art. 61 n. 11- quater cod. pen., aveva condannato Sante Mascolo alla pena ritenuta di giustizia per la detenzione, presso la propria abitazione, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 37 dosi singole da 150 mg. ciascuna.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cuídeduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p. In primo luogo, ad avviso del ricorrente la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto che i quattordici involucri contenenti cocaina, rinvenuti sotto l'abitazione dell'imputato fossero a lui riconducibili, in quanto la tende da sole poste sul balcone inibivano la visuale all'assistente di p.g. Brunetti. Sotto altro profilo, la Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la confisca del denaro, nonostante non abbia accertato alcun nesso di pertinenzialità, e non potendo R detto denaro costituire il profitto della cessione di sostanza stupefacente, essendo contestata. al Mascolo la condotta di detenzione.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

4. La prima censura, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione delle prove. Invero, con doppia valutazione pienamente convergente, i giudici di merito hanno evidenziato come l'assistente Brunetti, che si era posizionato sul retro del condominio, abbia notato il . Mascolo affacciarsi al balcone del proprio appartamento e lanciare due pacchetti di sigarette, che, una volta recuperati, si appurò contenere tredici "cipolline", al cui interno vi era sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La Corte d'appello, inoltre, ha evidenziato, per un verso, che l'assistente Brunetti si era proprio posizionato sul retro del condominio alb scopo di evitare che il Mascolo, prima dell'arrivo degli operanti, potesse disfarsi di eventuale sostanza stupefacente da lui detenuta, come poi è avvenuto, e, per altro, verso, che al momento dell'irruzione nell'alloggio da parte degli agenti di p.g. il Mascolo era solo nell'appartamento, il che logicamente conferma che fu proprio costui a lanciare dal balcone i due pacchetti di sigarette. Si tratta di una motivazione coerente con i dati accertati, né essa può dirsi manifestamente illogica sul piano ricostruttivo, sicché costituisce un approdo non suscettibile di rivalutazione da parte del giudice di legittimità.

5. Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale ha confermato la confisca del denaro sul presupposto che l'imputato non ne avesse chiarito la lecita provenienza, anche in considerazione del luogo in cui era stato rinvenuto, ossia nascosto in uno scaffale di ferro, tra due scatole di scarpe, che si trovavano sul balcone. Si tratta di una conclusione giuridicamente errata. Essendo contestata la condotta di mera detenzione, pur a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti, deve, infatti, escludersi che la somma sequestrata rappresenti il "profitto" del reato.

Invero, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 - dep. 14/12/2017, Lanzi, Rv. 272204). Né può trovare applicazione l'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, il quale dispone l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per taluno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R., con esclusione della fattispecie del comma 5, che ricorre nella specie.

6. Ne segue che la sentenza deve essereannullata senza rinvio in relazione alla confisca del denaro, statuizione cbo elimina, con conseguente restituzione del denaro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/06/2