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Sentenza — n. 34653/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34653/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34653/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMANTE EMILIA nato a MESSINA il 26/11/1974 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. uctitcrit-cf~re ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

Regesto Legislator

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art. 220 disp. att. c.p, art. 220 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La sig.ra Emilia Amante ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2019 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di nove mesi di arresto e 9.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, a lei ascritto per aver effettuato, in zona sismica, un intervento di soprelevazione di un preesistente immobile in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto e senza l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

Parole chiave

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pretesa abusiva del locatore costruzione abusiva prestazione suppletiva del locatore idoneità all'edificazione prova della proprietà committente della costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 220 disp. att. c.p
.emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
.emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMANTE EMILIA nato a MESSINA il 26/11/1974 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. uctitcrit-cf~re ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Emilia Amante ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2019 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di nove mesi di arresto e 9.000,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, a lei ascritto per aver effettuato, in zona sismica, un intervento di soprelevazione di un preesistente immobile in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto e senza l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

Osserva che le opere in questione erano in corso di realizzazione sul terrazzo dell'appartamento di proprietà dello zio che le era stato promesso in vendita mediante scrittura privata. La Corte di appello - afferma - ha ritenuto la sua penale responsabilità in considerazione dei ritenuti effetti anticipati del contratto preliminare e delle dichiarazioni da lei rese agli operanti in sede di sopralluogo allorquando aveva dichiarato di essere la committente dei lavori. Tali dichiarazioni - afferma - non erano utilizzabili nei suoi confronti perché acquisite in violazione dell'art. 63, cod. proc. pen. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.non è in contestazione la natura totalmente abusiva dei lavori edilizi in questione; si trattava, in particolare, della soprelevazione dell'appartamento dello zio della ricorrente sovrastante quello di proprietà di quest'ultima; 3.2.sopraggiunta nel corso dell'ispezione, la ricorrente aveva prodotto agli agenti operanti una copia della scrittura privata sottoscritta da lei e dallo zio con la quale i due avevano assunto l'obbligo, rispettivamente, di acquistare e vendere l'immobile in questione; in quel contesto la donna aveva altresì riferito di essere la committente dei lavori, circostanza riferita dagli operanti; 3.3.in sede di appello l'odierna ricorrente non aveva devoluto la questione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli operanti quanto, piuttosto, quella relativa alla attitudine del contratto preliminare di compravendita a costituire prova del possesso anticipato dall'immobile da parte dell'imputata e, dunque, della sua committenza; 3.4.nella "ratio" decisoria, l'esame del contenuto della scrittura privata in questione assume un valore dirimente: i Giudici distrettuali annotano che la promissaria acquirente si era impegnata a versare un acconto e a pagare il residuo mediante il pagamento di rate mensili, traendone la conseguenza che in base a tali accordi le era stato consentito di entrare immediatamente in possesso dell'immobile ancor prima che si realizzasse l'effetto traslativo della vendita; 3.5.I'esibizione agli operanti della scrittura in questione e la contestuale affermazione di essere la committente dei lavori costituiscono, nell'ottica decisoria, comportamenti idonei a comprovare il mutamento del titolo della detenzione del bene da "detenzione qualificata" a "possesso"; 3.6.orbene, ciò che rileva nel caso di specie non è l'applicazione dell'art. 63, quanto, piuttosto, dell'art. 62, comma 1, cod. proc. pen., che vieta agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di testimoniare sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini; il punto è comprendere se, nel momento in cui l'imputata aveva dichiarato di essere committente dei lavori, fosse in corso un procedimento penale; viene in rilievo anche la corretta applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., ma a ben vedere è una questione di fatto, prima ancora che di diritto, che la ricorrente non ha mai dedotto in appello (nel senso che la questione dell'inutilizzabilità della prova non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito, cfr.

Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Rv. 253798 - 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263 - 01; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, Rv. 249490 - 01); 3.7.secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato ed il connesso divieto di utilizzazione si applicano alla testimonianza resa da un ispettore del lavoro su quanto a lui riferito da persona nei cui confronti siano emersi, nel corso dell'attività ispettiva, anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni, ciononostante, siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, atteso che il significato dell'espressione "quando.. .emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez.

U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291 - 01); 3.8.secondo le più recenti declinazioni pratiche di tale principio, si è affermato che il momento a partire dal quale, nel corso di attività ispettive o di vigilanza di natura amministrativa, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Rv. 276679 - 01, che ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario); 3.9.dalla lettura delle sentenze di merito risulta che l'intervento fu sollecitato alla polizia municipale da una persona che lamentava lo sconfinamento della soletta dell'immobile verso la parte retrostante dell'edificio; gli operanti, dunque, non si erano recati sul posto per accertare l'esistenza di eventuali abusi edilizi costituenti reato, bensì nell'esercizio della normale attività ispettiva e di vigilanza che, in materia edilizia, compete anche alla polizia municipale; tanto basta per ritenere che le dichiarazioni della ricorrente erano state rese in un contesto ispettivo senza che fossero emersi indizi di reato, tantomeno nei suoi confronti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,