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Sentenza — n. 34651/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34651/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34651/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 luglio 2019, il Tribunale di Termini Imerese condannava Giuseppe Valenziano e Damiano Valenziano alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 e giorni 15 di arresto ed euro 1.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 170 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B), reati a loro contestati per avere depositato rifiuti non pericolosi in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni prescritte all'interno della masseria e della torre "Torretonda" meglio note come "baglio Torretonda" nel Comune di Lascari, e per avere inoltre destinato la masseria e la predetta torre "Torrerotonda", sottoposte a vincolo storico e artistico con provvedimento della sovrintendenza n. 518 del 23 maggio 1995, a un uso incompatibile con il suo carattere storico e artistico, utilizzando tali immobili quale luogo di ricovero dei propri animali (galline) e quale parcheggio dei propri automezzi agricoli e deposito di rifiuti, reati commessi in Lascari fino al 22 luglio 2014.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 469 cod. proc. pen, art. 578 cod. proc. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34651/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 265 del d.lgs. n. 152 del 2006, 170 del d.lgs. n. 42 del 2004, osservandosi che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato come rifiuti non pericolosi l'accumulo incontrollato di bottiglie di plastica, le attività di allevamento delle galline e il parcheggio degli automezzi agricoli all'interno del baglio, non essendosi considerato che, come emerso dalla relazione dei dottori Sacco e Utili e dalla deposizione del teste Valenziano, le bottiglie di plastica altro non sono che semplici strumenti tipici dell'agricoltura biologica praticata in loco, venendo adoperate quali esche proteiche e trappole artigianali impiegate nella lotta contro l'entomofauna dannosa degli agrumeti e degli uliveti coltivati dagli imputati.

Parole chiave

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inquinamento d'origine agricola distruzione delle colture responsabilità per i danni ambientali agricoltura biologica responsabilità oggettiva semplice restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Premesso che la sentenza impugnata è stata pacificamente emessa de plano, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve richiamarsi, in via preliminare, l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
art. 469 cod. proc. pen
269809, ricorrente Iannelli), secondo cui, nel giudizio di appello, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli art.
art. 578 cod. proc. pen
270322), tale principio non trova applicazione nel caso concreto, dove la presenza di una parte civile attiva la previsione dell'art. 578 cod.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Premesso che la sentenza impugnata è stata pacificamente emessa de plano, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Valenziano Giuseppe, nato a Cefalù il 10-08-1947, Valenziano Damiano, nato a Cefalù il 21-06-1949, avverso la sentenza del 26-02-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Andrea Dell'Aira, difensore di fiducia degli imputati, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2019, il Tribunale di Termini Imerese condannava Giuseppe Valenziano e Damiano Valenziano alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 e giorni 15 di arresto ed euro 1.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 170 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B), reati a loro contestati per avere depositato rifiuti non pericolosi in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni prescritte all'interno della masseria e della torre "Torretonda" meglio note come "baglio Torretonda" nel Comune di Lascari, e per avere inoltre destinato la masseria e la predetta torre "Torrerotonda", sottoposte a vincolo storico e artistico con provvedimento della sovrintendenza n. 518 del 23 maggio 1995, a un uso incompatibile con il suo carattere storico e artistico, utilizzando tali immobili quale luogo di ricovero dei propri animali (galline) e quale parcheggio dei propri automezzi agricoli e deposito di rifiuti, reati commessi in Lascari fino al 22 luglio 2014.

Con la medesima sentenza, inoltre, Giuseppe e Damiano Valenziano venivano condannati anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, Fondazione culturale Mandralisca Onlus, da liquidare in separata sede, mentre veniva altresì ordinata la bonifica del sito a cura e spese degli imputati. Con sentenza del 26 febbraio 2020, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Valenziano e Damiano Valenziano, per essere i reati a loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, gli imputati, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo motivo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza poiché adottata in sede predibattimentale con rito camerale e con decisione de plano, ovvero senza avviso e senza la partecipazione degli imputati e dei difensori, con conseguente e irrimediabile violazione delle garanzie di difesa degli imputati e con violazione degli art. 127, 178 comma 1 lett. c.), 469 e 598 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, viene censurata l'assoluta mancanza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità penale degli imputati e alla conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, rilevandosi che la Corte territoriale non si è confrontata con le doglianze difensive, con riferimento alla esatta qualificazione della condotta materiale, limitandosi a rilevare che il reato era prescritto, senza verificare il proscioglimento nel merito degli imputati e la conseguente caducazione delle pretese riconosciute in favore della parte civile.

Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 265 del d.lgs. n. 152 del 2006, 170 del d.lgs. n. 42 del 2004, osservandosi che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato come rifiuti non pericolosi l'accumulo incontrollato di bottiglie di plastica, le attività di allevamento delle galline e il parcheggio degli automezzi agricoli all'interno del baglio, non essendosi considerato che, come emerso dalla relazione dei dottori Sacco e Utili e dalla deposizione del teste Valenziano, le bottiglie di plastica altro non sono che semplici strumenti tipici dell'agricoltura biologica praticata in loco, venendo adoperate quali esche proteiche e trappole artigianali impiegate nella lotta contro l'entomofauna dannosa degli agrumeti e degli uliveti coltivati dagli imputati.

Quanto alle galline razzolanti, si rileva che gli esseri viventi non possono essere mai qualificati come "rifiuto", tanto più che le galline erano insediate in un pollaio esterno, mentre, quanto al parcheggio di mezzi agricoli, si precisa che si tratta di mezzi regolarmente targati e circolanti, che di certo non possono essere sussunti nella nozione legale di "rifiuto" ex art. 183 lett. A) del d.lgs. n. 152/2006. In ogni caso, si osserva che la norma addebitata agli imputati si riferisce a un'attività dinamica di acquisizione esterna e gestione di cose e non prevede né sanziona il semplice "deposito", che è punito dall'art. 255 del d.

Igs. n. 152 del 2006 solo a livello amministrativo; allo stesso modo, quanto al reato di cui al capo B, si evidenzia che, come già sottolineato dal Tribunale del Riesame nell'ambito di questo procedimento penale, non risulta affatto provata la destinazione dell'immobile a un uso del bene incompatibile con la sua vocazione storico-artistico del bene, o contrastante con i limiti del vincolo cui è sottoposto. Tale vincolo era infatti preordinato a proteggere "l'agro coltivato" che gli imputati si sono adoperati a preservare anche alla luce dell'inerzia della proprietà, essendo emerso dai documenti prodotti (ivi compresi i contratti di gabella del 1943 e del 1946) che la vocazione del fondo era rurale sin dalla genesi per volere del Barone Pirajno di Mandralisca e come tale è proseguita negli anni.

Con il quarto motivo, infine, la difesa deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione, censurata nei motivi di appello, riguardante l'ordine di bonifica diretta del sito. 2.1. Con la memoria del 9 giugno 2021, il difensore dei ricorrenti, nel replicare alle argomentazioni articolate dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso. 3 to02:

1. Premesso che la sentenza impugnata è stata pacificamente emessa de plano, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve richiamarsi, in via preliminare, l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809, ricorrente Iannelli), secondo cui, nel giudizio di appello, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli art. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio; invero, le Sezioni Unite hanno anche precisato che nell'ipotesi di sentenza di appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 32477 del 25/09/2020, Rv. 280066 e Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Rv. 270322), tale principio non trova applicazione nel caso concreto, dove la presenza di una parte civile attiva la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen., che impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia; in tali casi, invero, proprio in forza di tale previsione, il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.

In definitiva, il presupposto della "evidenza" dell'innocenza dell'imputato di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., non si configura in presenza della parte civile e di una pronuncia in primo grado di una condanna dell'imputato al risarcimento e/o alle restituzioni richiesti da essa richiesti, dato che in tal caso il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto comunque a pronunciarsi sull'azione civile, perché tanto gli impone l'art. 578 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i.

2. Alla stregua di tali premesse ermeneutiche, si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto la declaratoria di estinzione dei reati contestati agli imputati con essa operata è avvenuta de plano ex art. 129 cod. proc. pen., pur in presenza di una condanna in primo grado degli imputati anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, il che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., avrebbe richiesto da parte della Corte territoriale la pienezza del contraddittorio nell'ottica di una più adeguata valutazione dei temi devoluti dalla difesa dei ricorrenti in punto di responsabilità penale dei ricorrenti, ciò al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili. All'annullamento senza rinvio della sentenza consegue dunque la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi