Sentenza — n. 34613/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CINAGLIA VINCENZO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 23/09/1963 CINAGLIA GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/08/1962 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 292 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.2.Come più volte spiegato dalla Corte «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CINAGLIA VINCENZO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 23/09/1963 CINAGLIA GIOVANNI nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/08/1962 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ASCOLI PICENO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri Vincenzo Cinaglia e Giovanni Cinaglia ricorrono congiuntamente, con atto a firma dell'Avv. Giampaolo Lauretta, per l'annullamento dell'ordinanza del 26/02/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 29/01/2021 del GIP del medesimo tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 7), cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro nella loro disponibilità e delle quote societarie della «Petrol Picena S.r.l.» da essi detenute fino alla concorrenza di C 20.123.768,61, corrispondente al profitto del reato, ovvero di somme di danaro, beni mobili ed immobili di valore equivalente al detto profitto. 1.1.Con il primo motivo deducono il difetto di motivazione, la motivazione apparente e "per relationem", la violazione degli artt. 202 e 309, cod. proc. pen.
Nel respingere l'istanza di riesame, affermano, il Tribunale non avrebbe potuto rinviare alle motivazioni del provvedimento impugnato, né utilizzare le motivazioni del provvedimento medesimo né supplire quelle della richiesta del PM. Sul punto non vi è stato alcun contraddittorio della difesa, ne vi è alcun giudicato. Vi è pertanto una violazione dell'art. 292 e 309 cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, ripropone le motivazioni del GIP, a loro volta contenute in una richiesta di sequestro del PM, sulla quale non vi è stato alcun contraddittorio.
La motivazione, sostengono, non contiene alcuna autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari e degli indizi dedotti già in precedenza dall'Agenzia delle Entrate, pedissequamente riproposti dal GIP e prima ancora dal PM. L'ordinanza ripropone pedissequamente le risultanze della annotazione di PG della Guardia di Finanza di Teramo ed, in particolare, i medesimi elementi indiziari in essa indicati a sostegno della ritenuta inesistenza soggettiva delle forniture fatturate alla stessa società e conseguentemente per la astratta configurabilità del reato a carico degli odierni ricorrenti. 1.2.Con il secondo motivo deducono la carenza assoluta del "fumus", la carenza di qualsiasi riferimento alle esigenze cautelari, l'insussistenza degli elementi indiziari contestati ai ricorrenti, la carenza dell'elemento soggettivo, la motivazione apodittica in ordine alla sussistenza del dolo. 2.Con atto a firma degli Avv.ti Paolo Carnevali e Mario Cavallaro, sono stati proposti motivi aggiunti. 2.1.Con il primo motivo aggiunto ribadiscono la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla violazione del principio della autonoma valutazione del giudice in quanto il Tribunale del Riesame non si è in alcun modo confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva prodotta a tal riguardo dalla difesa, omettendo di motivare in ordine alla loro non condivisione, essendosi limitato a riportare le medesime considerazioni svolte dall'accusa e fatte proprie dal Gip senza autonomamente valutare la legittimità del sequestro per equivalente effettuato dalla stessa Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.
Affermano che né il GIP, né il Tribunale del Riesame hanno previamente verificato la capienza dell'Ente indagato e che non è stato eseguito il sequestro in forma diretta dei beni strumentali alla commissione del reato. Del rispetto del principio di sussidiarietà non v'è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato. Ribadiscono, quindi, le deduzioni in materia di motivazione apparente proposte con il ricorso principale. 2.2.Con il secondo motivo aggiunto ribadiscono le censure relative alla insussistenza indiziaria del reato già sviluppate con il ricorso principale. 3.1 ricorsi sono inammissibili. 4.11 primo motivo è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 4.1.Quando viene dedotta l'inosservanza dell'art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., è onere del ricorrente allegare al ricorso, nella loro interezza, non solo il provvedimento genetico ma anche (e sopratutto) la richiesta del pubblico ministero al fine di consentire alla Corte di cassazione di esaminare direttamente l'eccezione e valutarne la fondatezza.
E' noto, infatti, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
La lettura del provvedimento genetico, trasmesso dal Tribunale del riesame, rende persuasi non solo della ampiezza ed esausitività della relativa motivazione, ma anche dell'autonoma valutazione degli indizi. Sicché la mancanza della richiesta del pubblico ministero, non presente agli atti e non allegata dal ricorrente, impedisce di giungere ad una valutazione radicalmente opposta a quella che si trae dalla lettura dell'ordinanza genetica e di quella impugnata.5,11 secondo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 5.1.
Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.2.Come più volte spiegato dalla Corte «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186999 - 01, nonchè, tra le più recenti, ancorché in tema di misure di prevenzione, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 - 01; Buonocore). 5.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Rv. 211825 - 01;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898 - 01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).5.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011;
Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.). 5.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente:
a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.6.0rbene, la lettura del provvedimento impugnato, del cui contenuto s'è dato sinteticamente conto, rende ictu ocu/i evidente l'esistenza di un percorso motivazionale ragionato che, partendo da premesse di fatto non contestate nella loro corrispondenza agli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini, giunge alla conclusione della sussistenza indiziaria del reato provvisoriamente contestato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
Non solo; diversamente da quanto dedotto, il Tribunale ha preso in considerazione le eccezioni difensive, disattendendole sul rilievo che la loro valutazione avrebbe comportato una diversa lettura degli elementi indiziari, operazione quest'ultima tipica della fase della cognizione piena.6.Quanto alla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, è appena il caso di rilevare che trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è necessaria e sufficiente, in quanto obbligatoria, la qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili senza alcuna necessità che sussista il periculum in mora (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Rv. 273516 - 01;
Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263408 - 01; Sez. 4, n. 51806 del 18/11/2014, Rv. 261571 - 01; Sez. 2, n. 41435 del 19/06/2014, Rv. 260043 - 01; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Rv. 233373 - 01). 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta all'esame dei motivi aggiunti, il primo dei quali, tra l'altro, introduce un argomento nuovo) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga