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Sentenza — n. 34611/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34611/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34611/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 5.2.2021 il Tribunale di Firenze, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo diretto e per equivalente fino alla concorrenza di C 7.976.587,14 pari al complessivo importo di IRES evasa negli anni 2016 e 2017 nei confronti di Paolo Castellacci indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 per aver in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ITF s.r.I., posto in essere operazioni commerciali triangolari consistite nell'acquisizione di apparecchiature informatiche da parte della BT Italia s.p.a. e successiva rivendita o concessione in locazione dei medesimi beni alla società alienante, operazioni finalizzate a gonfiare i ricavi di BT Italia e rappresentare in bilancio un risultato economico superiore a quello effettivamente conseguito.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta dal difensore munito di procura speciale all'uopo conferitagli dal suo assistito, deve ritenersi valida ed efficace e che, specificando che le ragioni di tale atto sono dovute al sopravvenuto dissequestro e restituzione della somma attinta dalla misura reale, disposto con decreto del 18.5.2021, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

Parole chiave

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elusione fiscale sottrazione dell'iva inchiesta per frode fiscale flussi finanziari illeciti traffico dei pagamenti segreto fiscale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CASTELLACCI PAOLO, nato ad Empoli il 30.3.1947 avverso la ordinanza in data 5.2.2021 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Finniani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria redatta dal difensore, avv. Alessandro Traversi, che ha dichiarato in nome e per conto del proprio assistito di rinunciare al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5.2.2021 il Tribunale di Firenze, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo diretto e per equivalente fino alla concorrenza di C 7.976.587,14 pari al complessivo importo di IRES evasa negli anni 2016 e 2017 nei confronti di Paolo Castellacci indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 per aver in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ITF s.r.I., posto in essere operazioni commerciali triangolari consistite nell'acquisizione di apparecchiature informatiche da parte della BT Italia s.p.a. e successiva rivendita o concessione in locazione dei medesimi beni alla società alienante, operazioni finalizzate a gonfiare i ricavi di BT Italia e rappresentare in bilancio un risultato economico superiore a quello effettivamente conseguito.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi, con i quali lamenta: 2.1) la mancanza, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 8 d.l. n. 16/2012 conv. con modif. nella L. 44/2012, di qualsivoglia evasione IRES atteso che, pur non essendo deducibili le spese relative a beni non effettivamente scambiati, in ogni caso il preteso risparmio di imposta è compensato dall'assoggettamento ad imposizione dei ricavi, con relativa sterilizzazione sul lato attivo dello stesso costo fittizio, fermo restando che la suddetta operazione in caso di utilizzazione di fatture inesistenti corrisponde soltanto ad una sanzione amministrativa di natura pecuniaria ; 2.2) l'applicabilità al caso di specie del primo comma dell'art. 8 d.l. n. 16/2012 conv. con modif. nella L. 44/2012, riguardante l'indeducibilità di costi per la commissioni di delitti non colposi, trovando invece applicazione la diversa norma di cui al secondo comma che riguarda i costi esposti in fatture oggettivamente inesistenti; 2.3) l'inconfigurabilità, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.12 bis d.

Igs. 74/2000, di qualsivoglia pretesa erariale e conseguentemente di un profitto confiscabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso che, in quanto sottoscritta dal difensore munito di procura speciale all'uopo conferitagli dal suo assistito, deve ritenersi valida ed efficace e che, specificando che le ragioni di tale atto sono dovute al sopravvenuto dissequestro e restituzione della somma attinta dalla misura reale, disposto con decreto del 18.5.2021, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett.

a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento tuttavia che il venir meno dell'interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806;

Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009 - dep. 21/01/2009, Larosa, Rv. 242816). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessse Così deciso il 4.6.2021 Il Consigliere estensore