Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34610/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34610/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34610/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO MARIANNA nato a POLLENA TROCCHIA il 02/10/1982 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra Marianna Scognanniglio ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26/02/2021 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 05/02/2021 del GIP del Tribunale di Noia che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 7, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. c)-bis, d.l. n. 4 del 2019, commesso in Noia nel giugno 2019 e nel marzo 2020, ha ordinato il sequestro preventivo della somma di € 7.845,69, erogata dall'INPS a titolo di reddito di cittadinanza e della relativa carta di pagamento. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme penali e processuali penali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34610/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro di conti bancari pignoramento di crediti bene sequestrato conto bloccato aiuto finanziario divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416-bis cod. pen
26 del 2019, perché, nelle domande di reddito di cittadinanza presentate il 18/06/2019 ed il 09/03/2020, aveva omesso di dichiarare che il coniuge, Salvatore Castiello, che faceva parte del suo stato di famiglia, era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO MARIANNA nato a POLLENA TROCCHIA il 02/10/1982 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra Marianna Scognanniglio ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 26/02/2021 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 05/02/2021 del GIP del Tribunale di Noia che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 7, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. c)-bis, d.l. n. 4 del 2019, commesso in Noia nel giugno 2019 e nel marzo 2020, ha ordinato il sequestro preventivo della somma di € 7.845,69, erogata dall'INPS a titolo di reddito di cittadinanza e della relativa carta di pagamento. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme penali e processuali penali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato contestata.

Lamenta che il Tribunale del riesame ha adottato la decisione impugnata nonostante mancasse fisicamente la documentazione costituente il corpo del reato ed, in particolare, le domande (e i documenti) finalizzate ad ottenere il reddito di cittadinanza. Ciò, oltre ad aver precluso la possibilità per la difesa di verificare il contenuto della domanda stessa e la sua sottoscrizione, ha reso di fatto incomprensibile l'iter logico del provvedimento impugnato la cui motivazione è incoerente, incompleta ed irragionevole; il tribunale, infatti, ha ritenuto sufficiente la sola notizia di reato trasmessa dalla Guardia di Finanza benché mancasse il CD che si affermava essere ad esso allegato.

E' un dato di fatto che non è presente agli atti la cd. DUS (Dichiarazione Unica Sostitutiva) da allegare alla domanda di ottenimento del reddito di cittadinanza riferita alla data del 06/03/2020. Nè - prosegue - l'ordinanza motiva sulla decorrenza del requisito soggettivo della mancanza di condanne definitive per taluni reati introdotto soltanto in sede di conversione del d.l. n. 4 del 2019, e sul quadro normativo nel quale si è collocata la condotta della ricorrente. Del resto, l'indagine di polizia giudiziaria si è concentrata esclusivamente sulle domande presentate con il nuovo modello con il quale si è omesso di spuntare la casella che segnalava la presenza, nel nucleo familiare, di una persona condannata per altro delitto.

Manca dunque ogni riferimento alle modalità di presentazione della domanda, al regime di conversione del decreto legge istitutivo del reddito di cittadinanza, alla necessità della ricorrente di uniformarsi al nuovo modello telematico e, sopratutto, al dolo specifico del reato. La ricorrente, infatti, si era avvalsa di un centro di assistenza fiscale e manca, nell'ordinanza impugnata, ogni riferimento al fatto che la nuova domanda doveva essere diversa da quella precedente. La domanda del 18/06/2019 non era (e non doveva essere) accompagnata dalla cd.

DUS; a seguito della conversione del decreto legge istitutivo del RdC, l'INPS aveva emanato una circolare con la quale venivano predisposte le nuove forme del modello di presentazione della domanda. Scaduto il termine transitorio di sei mesi, per adempiere all'obbligo di allineare le dichiarazioni già rese ai nuovi obblighi era stata individuata dall'INPS una specifica procedura telematica (brevemente descritta nel ricorso) seguita però dal CAF cui la ricorrente si era rivolta. All scadenza della prima domanda, la ricorrente aveva "verosimilmente" (data l'assenza degli atti nella relativa procedura incidentale) redatto la nuova domanda con il nuovo modello e allegata DUS il cui cartaceo era stato depositato dalla difesa e nel quale non si faceva riferimento alcuno alla omessa indicazione della sentenza pronunciata nei confronti del coniuge.

Orbene, afferma la ricorrente, nell'ordinanza impugnata si assiste ad una palese omissione motivazionale sia rispetto a questo iter procedurale, sia rispetto alla sussistenza del dolo specifico. Non viene assolutamente descritto, nella motivazione, che la ricorrente avesse deliberatamente omesso di comunicare una condizione giuridica relativa al suo coniuge, separato di fatto come riscontrato dalla documentazione allegata la memoria difensiva, ma formalmente esistente in capo al medesimo. Inutilmente si era cercato di dimostrare che la ricorrente non era consapevole della esistenza di una sentenza di condanna pronunciata nell'anno 2010 nei confronti del suo ex coniuge non più convivente da dieci anni e che l'operatore del CAF, al quale si era rivolta, non poteva non indicare la presenza nel nucleo familiare del coniuge, esponendo la futura beneficiante del RdC al reato di dichiarazione mendace.

I giudici del riesame hanno fondato la loro decisione su una mera deduzione che si basa esclusivamente sulla consapevolezza dell'inclusione del coniuge nello stato di famiglia, ma tale circostanza non è capace di dimostrare l'omessa indicazione della condizione del coniuge separato di fatto, tantomeno il dolo specifico in capo alla ricorrente. Non sono dotate di attitudine probatoria le circostanze indicate nell'ordinanza impugnata circa l'onere empirico della ricorrente di informarsi sulla condizione giuridica del coniuge con il quale non convive da prima del 30 aprile 2010, data del rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del coniuge stesso. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme penali e processuali penali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta pertinenzialità al reato della somma di danaro sequestrata.Deduce che la somma sequestrata, giacente su conto corrente bancario e non su quello postale di diretto accreditamento del beneficio, non ha alcuna relazione diretta o indiretta con il reato contestato, derivando da un finanziamento bancario, con conseguente esclusione della natura di prodotto, profitto e prezzo del reato.

Nè il reato per il quale si procede consente la confisca per equivalente al valore del profitto. Il Tribunale, investito della questione, ha omesso di motivare sulla provenienza lecita del denaro da prestito bancario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile. 3.La ricorrente risponde, secondo il provvisorio editto accusatorio, del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 7, comma 1, dl. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, perché, nelle domande di reddito di cittadinanza presentate il 18/06/2019 ed il 09/03/2020, aveva omesso di dichiarare che il coniuge, Salvatore Castiello, che faceva parte del suo stato di famiglia, era stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile il 30/04/2010, così percependo indebitamente la somma complessiva di euro 7.845,69 erogata dall'INPS per i periodi da luglio 2019 a gennaio 2020 (in relazione alla prima domanda) e da aprile a dicembre 2020 (in relazione alla seconda). 3.1.Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che la ricorrente aveva dedotto che le somme sequestrate derivavano da un prestito bancario attivato per il soddisfacimento di esigenze personali e che non conviveva con il Castiello da circa dieci anni tant'è che dimorava in un'abitazione presa in locazione insieme con il suo nuovo compagno. 3.2.11 Tribunale ha rigettato la domanda di riesame sul rilievo che:

a) ai fini del RdC, il nucleo familiare è costituito da entrambi i coniugi anche se a seguito di separazione o divorzio continuano a risiedere nella stessa abitazione;

b) nelle due domande, la ricorrente aveva indicato il proprio marito nel proprio nucleo famigliare, senza nulla specificare circa la dedotta separazione;

c) in ogni caso non è verosimile che la donna nulla sapesse delle sorti processuali del marito attinto da misura cautelare ben prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

d) il sequestro delle somme di danaro deve sempre essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta.4.Tanto premesso, è necessario ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Sesana, Rv. 211825 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898 - 01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;

Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011;

Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente:

a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;

b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;

c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.5.Entrambi i motivi di ricorso deducono, come visto, il vizio di motivazione nelle sue declinazioni della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con conseguente inammissibilità delle relative allegazioni.

Quanto alla apparenza della motivazione si deve escludere che il provvedimento impugnato sia affetto da un vizio talmente radicale della logica da risultare incomprensibile: tutt'altro. 4.6.Va piuttosto evidenziato che 10 entrambi i motivi si fondano su deduzioni fattuali che risultano, oltretutto, diverse (sopratutto il primo motivo) da quelle che risultano dalla lettura del provvedimento impugnato; né, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente allega la memoria difensiva a suo dire negletta dal tribunale del riesame. Sicché le questioni proposte con il primo motivo risultano dedotte per la prima volta in questa sede di legittimità.

La mancata acquisizione delle due domande di RdC sottende deduzioni fattuali (sulla loro modalità di compilazione e sulla persona che le compilò nonché sulla mancanza di dolo specifico) che non solo non risultano proposte in sede di riesame ma la cui rilevanza non è affatto decisiva considerato che:

a) l'informativa di PG ben può costituire un indizio utilizzabile a fini cautelari;

b) la ricorrente non contesta affatto di aver indicato il coniuge nello stato di famiglia;

c) in sede cautelare la mancanza del dolo specifico deve risultare 'ictu ocu/i' evidente. Non è chiaro, dunque, né la ricorrente lo spiega, quale fosse la rilevanza, ai fini della sussistenza indiziaria del reato, dell'acquisizione delle due domande. 4.7.Peraltro, alla data di presentazione della prima domanda, il d.l. n. 4 del 2019, era già stato convertito in legge (legge 28/03/2019, n. 26, entrata in vigore il 29/03/2019, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), sicché l'obbligo per il richiedente il RdC di segnalare l'esistenza nel nucleo famigliare di un componente irrevocabilmente condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sussisteva già. 4.8.Anche la natura non pertinenziale della somma di denaro sequestrata si basa su deduzioni fattuali contenute nella memoria difensiva asseritamente non esaminata e tuttavia non allegata al ricorso. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i