Cassation court dismisses appeal for lack of standing when sequester probatorio converts to preventive sequester.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, annulling the lower court's decision regarding the cooperative's request and dismissing the individual's appeal. The facts show the sequester probatorio on a tanker had converted into a preventive sequester due to a surplus of illicit goods, creating a different legal regime. The court ruled that the individual lacked standing to appeal the revocation of the original probatorio sequester because the current measure targets the company's property for confiscation, not the individual's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The suspect, not the owner of the seized asset, may only appeal the preventive sequester if they have a concrete and actual interest in its revocation, which is absent when the asset belongs to a third party and the measure aims at confiscation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FREZZA BENIAMINO nato a NAPOLI il 29/03/1958 GPL ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; sentite le conclusioni del PG dott. PASQUALE FIMIANI, che conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso; udito il difensore presente avvocato SCERBO ALBERTO del foro di Cassino, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Santa Maia Capua Vetere, in funzione di giudice del Riesame, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art 322 bis cod. proc. pen. da Frezza Beniamino avverso l'ordinanza con il G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25 gennaio 2021 rigettava l'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto l'autocisterna modello &cher Schorling, tg.F3763NV, di proprietà della società cooperativa GPL Italia, terza estranea al reato di cui all'art 40 d.Lgs. n.504 del 1995, in relazione al quale era stata disposta la misura cautelare reale.
2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione Frezza Beniamino, per il tramite del proprio difensore, avv. Alberto Scerbo, del foro di Cassino, in proprio e quale legale rappresentante della società cooperativa GPL Italia, mediante il medesimo difensore munito di procura speciale, ricorsi affidati ad un unico atto articolato su due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di invalidità e violazione di legge in ordine agli artt. 178, lett. a), 179, 263, commi 4 e 5 cod. proc. pen.
Preliminarmente si evidenzia che in data 20 novembre 2020, Frezza aveva avanzato al PM titolare delle indagini istanza di revoca del sequestro probatorio apposto sull'autocisterna e questi, esprimendo parere motivato contrario in quanto il bene era oggetto di sequestro preventivo del 5 ottobre 2020 e trasmetteva l'istanza al gip "per le valutazioni di competenza". Il G.I.P. rigettava la richiesta, rilevando come il bene in questione fosse già oggetto di un decreto di sequestro .preventivo, emesso in data 5 ottobre 2020. La difesa non era a conoscenza di tale "conversione" del vincolo, per mancata notifica del provvedimento ed impugnava perciò l'ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta restituzione.
Si rileva come si siano impropriamente sovrapposti istituti differenti, e una volta richiesta la revoca del sequestro probatorio, il PM avrebbe erroneamente emesso un parere invece di adottare apposito decreto di rigetto o di non luogo a provvedere, al fine di consentire al ricorrente la proposizione dell'opposizione davanti al G.I.P. ai sensi dell'art 263, comma 5, cod. proc. pen. Per tale ragione, la trasmissione al G.I.P., come se fosse stata presentata un'istanza di revoca di sequestro preventivo, ha determinato l'emissione di un'ordinanza di rigetto da parte di un soggetto funzionalmente incompetente, e pertanto sia la trasmissione, che l'ordinanza sono viziati da nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. a), 179 e 185 cod. proc. pen., come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (così Sez.3, n. 9986 del 2000 in data 19/12/2019).
In aggiunta, la difesa richiama altri precedenti giurisprudenziali, per censurare la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale del riesame, una volta adito erroneamente, atteso che avverso l'ordinanza di rigetto del G.I.P. quale giudice dell'opposizione, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, avrebbe dovuto convertire l'impugnazione nelle forme dell'opposizione, restituendo gli atti al G.I.P., ovvero trasmettere gli atti in Cassazione, non potendo trattare nel merito l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Non si sarebbe potuta considerare la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, quale richiesta di revoca del sequestro preventivo, essendo diversi i presupposti della misura. In accoglimento del motivo si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge in relazione alle norme stabilite a pena di inammissibilità (in riferimento agli artt. 125, comma 3, 321, 322-bis cod. proc. pen., 240, 241-bis cod. pen e art 44 T.u.i.c.; art 1, prot. n.1 CEDU.
Nello specifico, si evidenzia che secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (SU. 11/10/2018, n. 46201), la mancata proposizione del riesame non preclude la revoca del sequestro. Pertanto l'indagato ed il terzo in buona fede possono legittimamente avanzare autonoma istanza di revoca e quindi proporre appello ex ad 322-bis cod. proc. pen., contestando le condizioni di applicabilità del provvedimento di sequestro, pur in assenza di fatti sopravvenuti e a fronte della mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo.
In secondo luogo, i giudici dell'appello cautelare avrebbero disatteso le questioni sollevate, ritenendole mere riproposizioni di profili già esaminati dal G.I.P. a sostegno del provvedimento genetico e comunque privi del requisito della novità, mentre la difesa aveva sottolineato molti dati rilevanti, non analizzati. In particolare: l'inutilizzabilità delle operazioni di pesatura del GPL trasportato, quantificato nel verbale di sequestro in 240 kg, l'assenza del periculum desumibile dalla volontà espressa dal Frezza in data 6 novembre 20120 di cessare dall'attività di autotrasportatore per la società Cooperativa GPL ITALIA (dimissioni accettate in data 15 novembre 2020), elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere assente in capo all'indagato ogni relazione con la res oggetto di sequestro.Infine, si eccepisce l'illegittimità genetica della misura ablativa avente ad oggetto l'autocisterna di proprietà della società Cooperativa GPL ITALIA, terza estranea al procedimento penale de quo.
Infatti per procedere alla confisca è necessario che i beni non appartengano a terzi estranei al reato. Sarebbe contrario anche al diritto sovranazionale pretendere dal terzo la prova dell'assenza di profili colposi in ordine all'uso illegittimo della res.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dalla cooperativa GPL Italia è fondato, atteso che l'ordinanza impugnata non ha fornito una risposta esaustiva al motivo prospettato nell'interesse della società, essendosi limitata a richiamare il solo principio giurisprudenziale applicabile. Giova rammentare che in tema di sottrazione fraudolenta di oli minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisca la prova non soltanto della sua buona fede ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego - anche occasionale - del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza, la restituzione al terzo proprietario, o titolare di altro, diritto reale della cosa oggetto di sequestro preventivo è subordinata non solo alla titolarità del diritto ma anche all'assenza di condizioni che possano integrare un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa. (ex Sez. 3, n. 8790 del 26/11/2019, dep. 04/03/2020, Della Bella, Rv. 278267 - 01;
Sez. 3, n. 40524 del 30/04/2015, Gyurek e altri, Rv. 264930 - 01). Tale valutazione dovrà essere esperita, con riferimento alle concrete circostanze del fatto ed in risposta alle censure già proposte in sede di appello cautelare, in sede di rinvio, in quanto implica profili di merito ed è pertanto preclusa nella presente sede di legittimità.
2. Il ricorso proposto dall'indagato Frezza risulta invece inammissibile. 2.1. Come è noto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite (in tal senso, cfr. Sez.6, Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, Muscerino, Rv. 278733 - 01). In tal caso, il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto del G.I.P., ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del decreto di sequestro preventivo, essendovi stata conversione del vincolo già eseguito ad altro titolo sulla res (principio desumibile da .Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi e altri, Rv. 268632 - 01). 2.2.
Non risulta infatti pertinente la giurisprudenza menzionata nel ricorso (Sez.3, n. 9986 del 19/12/2019, dep. 13 marzo 2020, Messori e altro, non mass., principio conforme a Sez. 6, n. 3098 del 11/07/1997, Messina, Rv. 209038 - 01; Sez. 3, n. 1315 del 19/03/1996, Mucherino, Rv. 205233 - 01), in quanto nel caso sottoposto all'esame in tali pronunce non vi era stata alcuna conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, come invece avvenuto nel caso di specie, laddove il G.I.P. del Tribunale di S.M. Capua Vetere/ Lt. ritenuto che sussistesse il fumus del delitto di cui all'art. 40, comma 1 lett.
c) del d.lgs. n.504 del 1995, esistendo un surplus di prodotto trasportato (Gpl) pari a 101 Kg, rispetto al quale l'art. 44 del medesimo d.lgs. impone la confisca obbligatoria, ha disposto la sottoposizione a vincolo cautelare preventivo l'autocarro già oggetto di sequestro probatorio. 2.3. Va poi rilevato che l'indagato stesso assume di avere avuto consapevolezza dell'esistenza del vincolo di sequestro preventivo sull'autocisterna, a seguito di decreto emesso in data 5 ottobre 2020, in forza della ordinanza del G.I.P. emessa in data 22 gennaio 2021, che aveva per l'appunto motivato il rigetto dell'istanza con le ragioni poste a fondamento del sequestro preventivo.
3. Risulta pertanto corretta ed immune da censure l'ordinanza del Tribunale in sede di appello cautelare, che qui si impugna, che, nel rigettare l'impugnazione, ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre riesame avverso il decreto genetico di sequestro preventivo, per contestare il vincolo apposto sotto il profilo del fumus del reato, piuttosto che proporre appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il rigetto dell'istanza di revoca avente ad oggetto il sequestro probatorio, disposto in data 26/2/2020, ma ormai convertito nel diverso titolo cautelare.
4. Invece, nella sostanza, il ricorrente continua a dolersi della mancata risposta all'istanza di revoca del sequestro probatorio, mentre il vincolo sul bene ha natura di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, confisca avente ad oggetto un bene la cui titolarità appartiene ad una società e non già all'indagato. Si evidenzia pertanto l'assoluta carenza di interesse di Frezza all'istanza ed al ricorso come proposti.
5. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, di recente, Sez.3, n.16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01, ex multis: Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 - 01) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al ricorso proposto dalla società GPL Italia Società cooperativa e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell'ad 324, co. 5 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso di Frezza Beniamino che condanna al pag