Sentenza — n. 34608/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 13.1.2021 il Tribunale di Lucca, adito quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena, beneficio che era stato concesso a Luisa Innocenti, condannata con sentenza pronunciata in data 12.5.2017 e diventata irrevocabile in data 10.1.2019 per abusi edilizi, subordinatamente alla demolizione delle opere illecite entro sei mesi dal passaggio in giudicato della condanna, avendo accertato, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale eseguito in data 22.1.2020 l'inadempimento della condannata all'ordine di demolizione di uno dei manufatti cui era riferita la pronuncia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Precisa che il sopralluogo della Polizia Municipale dal quale era scaturita la notizia crinninis era stato effettuato in data 13.11.2013 allorquando l'autorizzazione comunale alla realizzazione di un deposito attrezzi amovibile era già stata rilasciata per la durata di un anno e che lo stesso Comune il successivo 8.1.2014 aveva archiviato il procedimento amministrativo senza nulla opporre alla S.C.I.A. presentata dalla Innocenti in relazione al manufatto in legno avente le dimensioni autorizzate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INNOCENTI LUISA, nata a Firenze 1'11.8.1958 avverso la ordinanza in data 13.1.2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.1.2021 il Tribunale di Lucca, adito quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena, beneficio che era stato concesso a Luisa Innocenti, condannata con sentenza pronunciata in data 12.5.2017 e diventata irrevocabile in data 10.1.2019 per abusi edilizi, subordinatamente alla demolizione delle opere illecite entro sei mesi dal passaggio in giudicato della condanna, avendo accertato, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale eseguito in data 22.1.2020 l'inadempimento della condannata all'ordine di demolizione di uno dei manufatti cui era riferita la pronuncia.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'Innocenti ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova relativa all'avvenuta demolizione del manufatto principale dei tre oggetto della pronuncia di condanna. Deduce che, essendo pacifico l'adempimento dell'ordine tanto per la roulotte priva di targa quanto del casotto in legno adibito a cuccia per cani a ridosso di quello principale, il G.E. non aveva tenuto conto che quello principale, costituito da un capanno in legno delle dimensioni di mt. 3,71 x 3,71 adibito a ricovero degli attrezzi, era stato dalla ricorrente già dal 2013 demolito e ripristinato nelle dimensioni a suo tempo autorizzate dal Comune di Camaiore pari a mt. 3 x 3, essendosi l'abuso edilizio concretizzato nelle maggiori dimensioni con cui era stato originariamente realizzato.
Precisa che l'ente comunale aveva autorizzato la realizzazione del suddetto manufatto come deposito attrezzi nelle dimensioni indicate per la durata di un anno dal 19.6.2013 al 18.6.2014 prorogata anche per l'anno 2015, ma lo aveva poi asseverato a seguito di SCIA, onde il suddetto provvedimento amministrativo era incompatibile con l'ordine demolitorio, con conseguente obbligo per il G.E. di revocare quest'ultimo. 2.2. Con il secondo motivo deduce che, nell'ipotesi in cui non si ritenesse che l'istante abbia adempiuto all'ordine di demolizione o che non sussista incompatibilità tra l'ordine di demolizione e l'autorizzazione amministrativa, difetta comunque l'elemento soggettivo in ordine alla volontarietà di non provvedere all'ordine demolitorio, sussistendo in capo alla ricorrente la buona fede, come accade tutte le volte in cui la mancata consapevolezza della illiceità derivi non dall'ignoranza della legge, bensì da un provvedimento positivo della P.A. che induca il privato alla convinzione della liceità della sua condotta, dovendo in tal caso escludersi per la scusabilità dell'errore, la colpa.
Precisa che il sopralluogo della Polizia Municipale dal quale era scaturita la notizia crinninis era stato effettuato in data 13.11.2013 allorquando l'autorizzazione comunale alla realizzazione di un deposito attrezzi amovibile era già stata rilasciata per la durata di un anno e che lo stesso Comune il successivo 8.1.2014 aveva archiviato il procedimento amministrativo senza nulla opporre alla S.C.I.A. presentata dalla Innocenti in relazione al manufatto in legno avente le dimensioni autorizzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta dall'ordinanza impugnata che il provvedimento di archiviazione del procedimento amministrativo emesso dal Comune di Camaiore in data 8.1.2014 riguarda il secondo manufatto abusivo posto a ridosso di quello principale essendosene verificata da parte dello stesso ente locale l'eseguita demolizione e che anche la roulotte facente parte delle opere abusive è stata rimossa come accertato già dalla sentenza di primo grado e che invece il cd. manufatto principale, costituito dalla struttura in legno di mt. 3,71 x 3,71 adibito a ricovero attrezzi, fosse ancor sussistente alla data del 22.12.2020 in cui la Polizia Municipale aveva, su disposizione del G.E., verificato lo stato dei luoghi.
Ciò detto, deve escludersi l'eccepito travisamento della prova: invero, il tema della riduzione delle sue dimensioni, su cui fa leva il presente ricorso per sostenere la liceità dell'opera essendo stata portata dalla superficie di mt. 3,71 x 3,71 a quella asseritamente consentita dall'amministrazione comunale di mt. 3 x 3, è stato già oggetto di trattazione con la sentenza di primo grado, così come affermato dall'ordinanza impugnata senza che tale specifico rilievo abbia costituito oggetto di alcuna confutazione, la quale ha ciò nondimeno escluso che la suddetta condotta abbia determinato il venir meno del reato posto che anche per la realizzazione della struttura "ridotta" era necessario il permesso di costruire, fermo restando in ogni caso che, a detta della stessa difesa, l'autorizzazione alla realizzazione del manufatto, la cui struttura avrebbe dovuto essere amovibile, era meramente temporanea.
Da tale premessa discende l'irrilevanza anche della S.C.I.A. successivamente presentata dall'odierna ricorrente non potendo la suddetta comunicazione sanare a posteriori la costruzione abusiva originaria, come correttamente rilevato dal GE.. Non avendo pertanto la ricorrente dedotto elementi sopravvenuti o comunque mutati rispetto a quelli già accertati con la sentenza passata in giudicato, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo, alla luce della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Palesemente inconferente rispetto all'adempimento di un ordine dell'autorità giudiziaria risulta l'invocata buona fede della ricorrente che, riesumando un motivo già addotto nel giudizio di merito, vorrebbe introdurre il criterio della colpevolezza nella valutazione delle contravvenzioni che nulla ha a che vedere con l'ottemperanza alla sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, quale si configura l'ordine di demolizione, espressamente contemplato a pena di decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena. Segue all'esito del ricorso la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Amme