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Sentenza — n. 34605/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34605/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34605/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 7 gennaio 2021 il GIP di Massa rigetta l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 336 del 14/12/2020. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Precisa che il domiciliatario gli aveva consegnato tardi l'atto, solo in data 31 dicembre 2020, come si poteva evincere dagli appunti vergati a mano dal precedente difensore. Aggiunge che aveva assolto all'onere di allegazione e di documentazione e ricorda che il decreto penale gli era stato consegnato quattro anni e mezzo dopo la notizia del procedimento penale a suo carico e cinque mesi prima della prescrizione. Non era accettabile richiedere un costante contatto con il difensore. In ogni caso, aveva presentato la richiesta di restituzione nel termine otto giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34605/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 del 14/12/2020. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Precisa che il domiciliatario gli aveva consegnato tardi l'atto, solo in data 31 dicembre 2020, come si poteva evincere dagli appunti vergati a mano dal precedente difensore. Aggiunge che aveva assolto all'onere di allegazione e di documentazione e ricorda che il decreto penale gli era stato consegnato quattro anni e mezzo dopo la notizia del procedimento penale a suo carico e cinque mesi prima della prescrizione. Non era accettabile richiedere un costante contatto con il difensore. In ogni caso, aveva presentato la richiesta di restituzione nel termine otto giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale produzione tardiva di documenti tempestività dell'invio postale inosservanza del termine domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
269341) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palla Giovanni, nato a Massa il 09/03/1952, avverso l'ordinanza in data 07/01/2021 del GIP di Massa, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 gennaio 2021 il GIP di Massa rigetta l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 336 del 14/12/2020.

2. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Precisa che il domiciliatario gli aveva consegnato tardi l'atto, solo in data 31 dicembre 2020, come si poteva evincere dagli appunti vergati a mano dal precedente difensore. Aggiunge che aveva assolto all'onere di allegazione e di documentazione e ricorda che il decreto penale gli era stato consegnato quattro anni e mezzo dopo la notizia del procedimento penale a suo carico e cinque mesi prima della prescrizione. Non era accettabile richiedere un costante contatto con il difensore. In ogni caso, aveva presentato la richiesta di restituzione nel termine otto giorni dopo la scadenza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, risulta che il decreto penale è stato ritualmente notificato al difensore domiciliatario in data 15 dicembre 2020. La comunicazione da parte del difensore al cliente rientra tra i doveri professionali del primo nei confronti del secondo. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'omessa tempestiva comunicazione del decreto, senza allegazione di impedimenti rilevanti, non integra una causa di forza maggiore e non giustifica la restituzione nel termine (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 maggio 2021 Il Consigl