Sentenza — n. 34604/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA3202 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: BARILE Placido, nato a Messina il 3 luglio 1978; avverso la ordinanza n. 351/2018 SIGE del Tribunale di Messina del 28 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale Dott. Pietro GAETA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.3,3
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 351/2018 SIGE del Tribunale di Messina del 28 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale Dott. Pietro GAETA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.3,3
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3202 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: BARILE Placido, nato a Messina il 3 luglio 1978; avverso la ordinanza n. 351/2018 SIGE del Tribunale di Messina del 28 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale Dott. Pietro GAETA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.3,3
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 28 dicembre 2020 il Tribunale di Messina, agendo quale giudice della esecuzione penale, ha rigettato la istanza con la quale Barile Placido aveva chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., "per non essere stato posto nelle condizioni di partecipare all'udienza dinnanzi alla Corte di cassazione, per omessa notifica allo stesso della relativa udienza". Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente difesa non aveva depositato l'atto di appello, per cui non ha posto il giudice della esecuzione nella condizione di verificare se l'eccezione riguardante la esecutività del titolo già era stata formulata al giudice della impugnazione; ha aggiunto il Tribunale peloritano che la richiesta di non esecutività dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 2216 del 2014 emessa dal detto Tribunale in data 26 settembre 2014, era stata giustificata sulla base della perdurante pendenza del procedimento volto al perfezionamento della sanatoria edilizia; tali ragioni, ha ritenuto il Giudice della esecuzione penale non avevano pregio, considerato che l'eventuale concessione della sanatoria avrebbe estinto i soli reati edilizi, mentre nel caso la demolizione era stata disposta anche in considerazione dell'avvenuto accertamento di illeciti anche in materia di prevenzione antisismica.
Ritenuto, pertanto che, quanto alla istanza di rimessione in termini il ricorrente nulla aveva provato, anche ai fini della valutazione della tempestività di essa, mentre la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo doveva essere rigetta, ha, pertanto, provveduto in conformità, rigettando la istanza del Barile. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il predetto, assistito dal proprio legale fiduciario, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso. Il primo motivo concerne la ritenuta inosservanza di norme processuali, avendo il Tribunale ritenuto che la richiesta di rimessione in termini non potesse essere accolta stante il mancato deposito dell'atto di appello, che avrebbe impedito al giudice della esecuzione di verificare se la relativa richiesta era già stata formulata in sede di gravame; ha osservato il ricorrente che nel giudizio di esecuzione non è previsto a carico del richiedente la soddisfazione di alcun onere probatorio, essendo sufficiente che questi alleghi i fatti posti a base della sua istanza.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, anche questa volta con riferimento al vizio di violazione di legge, del fatto che il giudice della esecuzione avesse affermato la irrilevanza del procedimento di sanatoria edilizia in corso, senza tenere conto della esistenza di un parere tecnico preventivo reso dal Genio civile, con il quale non era stata contestata la ammissibilità della sanatoria edilizia, nonché del fatto che non fosse stata valutata la necessità di rifarsi alla normativa costituita dalla legge n. 64 del 1974, stante la mancata ricezione dal parte delle Regione siciliana del dPR n. 380 del 2001 e che, infine fosse stata omessa ogni considerazione sulla ritenuta contrarietà al dettato costituzionale riguardante la interpretazione, avallata nel provvedimento impugnato, secondo la quale la sanatoria sarebbe stata irrilevante ai fini della decisione che il giudice della esecuzione doveva assumere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che il ricorrente ha formulato, oltre ad una non ben chiara richiesta di rimessione in termini, istanza al giudice della esecuzione di sospensione del titolo esecutivo recante, fra l'altro, d'ordine di demolizione di un manufatto da lui realizzato, in forza dell'allegato vizio che si sarebbe verificato nel corso del giudizio di cassazione - definito con ordinanza n. 37570 emessa dalla Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione del 27 luglio 2017 - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 26 settembre 2014 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per avere omesso di far precedere la edificazione del predetto manufatto dal compimento delle formalità previste dalla legislazione antisismica ed alla conseguente demolizione delle opere in tal modo realizzate.
In relazione alla richiesta di rimessione in termini il Tribunale ha rilevato che la stessa era stata formulata senza che fosse stato offerto alcun elemento che potesse far ritenere la tempestività della sua proposizione ed in ordine a questa ratio decidendi il ricorrente non ha assolutamente preso posizione, limitandosi ad affermare, ma ad altro fine, che a suo carico non vi era alcun onere probatorio da soddisfare. Al riguardo si osserva che in ogni caso, a prescindere da ogni altro rilievo sulla genericità del motivo di impugnazione e sulla poca chiarezza dello stesso oggetto della istanza di rimessione in termini in questione, in ordine alla necessaria verifica della tempestività della istanza di rimessione in termini vi è a carico del richiedente quanto meno un onere di allegazione delle ragioni che gli avrebbero impedito la tempestiva conoscenza dell'atto in relazione al quale è stata richiesta la rimessione in termini (così, da ultimo, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 febbraio 2021, n. 6900), tale non potendo ritenersi, quanto al caso di specie, la mera dichiarazione della mancata notificazione personale al ricorrente dell'avviso di udienza, atteso che nel giudizio di cassazione un siffatto onere procedimentale non è previsto dalla legge.
In ordine al secondo motivo di impugnazione - riguardante la errata applicazione normativa per effetto della quale, ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Messina avrebbe illegittimamente negato la sospensione del titolo esecutivo (recante, fra l'altro, l'ordine di demolizio-ne dei manufatti da quello realizzati) scaturito dalla definitività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina con la citata sentenza n. 2216 del 26 settembre 2014 a seguito della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione presentata avverso detta sentenza contenuta nel provvedimento n. 37570 del 27 luglio 2017 di questa Corte - è sufficiente osservare, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento sollecitato dal ricorrente al giudice della esecuzione era un provvedimento che, se emesso, sarebbe stato abnorme, posto che è affetto da tale vizio il provvedimento con cui il giudice della esecuzione dichiari non esecutiva, sospendendone pertanto, la esecuzione, una sentenza di condanna sul rilievo della omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore fiduciario dell'imputato nel giudizio svoltosi di fronte alla Corte di cassazione, (Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 dicembre 2018, n. 58524; idem Sezione I penale, 13 ottobre 2009, n. 41406).
Il ricorso presentato dalla difesa del Barile è, pertanto, inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen. qùest'ultinno va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 n favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend