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Sentenza — n. 34603/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34603/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 26 novembre 2020 il Giudice dell'esecuzione di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di Francesca Morabito volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione dello stabile di sua proprietà come stabilito con sentenza della Pretura di Reggio Calabria n. 144 del 28/05/1999, irrevocabile il 14/06/1999.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34603/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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restituzione del termine scaduto perenzione dell'esecuzione della decisione ordine di demolizione mancato rinnovo del contratto disdetta della locazione abitativa violazione dell'obbligo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente 17 SET 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da Morabito Francesca, nata a Santo Stefano in Aspromonte il 07/10/1946, avverso l'ordinanza in data 26/11/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta dell'avv. Giovanni Violi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26 novembre 2020 il Giudice dell'esecuzione di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di Francesca Morabito volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione dello stabile di sua proprietà come stabilito con sentenza della Pretura di Reggio Calabria n. 144 del 28/05/1999, irrevocabile il 14/06/1999.

2. La difesa della ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la demolizione non era una sanzione penale. Nello specifico, evidenzia che non era riuscita a reperire i documenti della pratica amministrativa a causa della pandemia e contesta la decisione del Giudice che aveva ritenuto integrato l'inadempimento dal 1997 anziché dal 2019, allorché era stato emesso l'ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitiva ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra S.r.l., Rv. 275850 - 02).

La ricorrente non ha contestato l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, ma ha lamentato di non aver avuto tempo sufficiente a reperire la documentazione a causa della pandemia. Il Giudice ha motivato il rigetto, non essendo prevedibile il se e il quando del rilascio del permesso a costruire in sanatoria, dopo nove mesi dalla prima udienza e dopo più di vent'anni dalla consumazione del reato. La decisione è immune da censure, perché la ricorrente si è limitata ad allegare una generica difficoltà di contatto con gli uffici, a causa della pandemia, ma non ha documentato specifiche attività volte ad ottenere le autorizzazioni previste dalla legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr