Sentenza — n. 34601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENENATI ALESSANDRO nato a ROMA il 17/10/2020 avverso la sentenza del 17/10/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Alessandro Benenati ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/10/2020 del Tribunale di Roma che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 16/10/2020. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 558, comma 7, cod. proc. pen., e la conseguente nullità "derivata" della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 7262 del 29/12/1998, Rv. 212924 - 01, aveva ribadito che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENENATI ALESSANDRO nato a ROMA il 17/10/2020 avverso la sentenza del 17/10/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Alessandro Benenati ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/10/2020 del Tribunale di Roma che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 16/10/2020. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 558, comma 7, cod. proc. pen., e la conseguente nullità "derivata" della sentenza impugnata.
Afferma che, tratto a giudizio direttissimo, all'esito della convalida dell'arresto l'allora difensore di fiducia aveva chiesto un termine per preparare la difesa ma il Giudice aveva obiettato che la concessione del termine avrebbe precluso la possibilità di chiedere un rito alternativo, rito poi effettivamente richiesto. Eccepisce, pertanto, la nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di concessione del termine a difesa e della sentenza di applicazione della pena. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'illegalità della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
Evidenzia che i fatti contestati sono due: quello di cui al capo A gli imputa la coltivazione di 12 piantine di marijuana; quello di cui al capo B la detenzione di gr. 63,1 di marijuana e di gr. 49,9 di hashish. Il tribunale ha dato conto della congruità della pena applicata senza però procedere al proscioglimento per il reato di cui al capo A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile. 3.In conseguenza delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena è consentita «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50). 3.1.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle condizioni legittimanti il ricorso per cassazione. 3.2.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, una nullità "derivata" del tutto insussistente (per come si vedrà) e in ogni caso "sanata" dalla richiesta di applicazione della pena nei termini da lui stesso concordati con il pubblico ministero e ratificati dal giudice. 3.3.Del resto, sull'autonomia del rito del "patteggiamento" rispetto al giudizio direttissimo e sulla impermeabilità del rito speciale ad eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio direttissimo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è copiosa e preesistente alla modifica dell'art. 448 cod. proc. pen. 3.4.Già Sez. 6, n. 12891 del 09/07/1991, Rv. 188754 - 01, aveva affermato che la celebrazione del giudizio di applicazione della pena sull'accordo delle parti può avvenire in una qualsiasi delle fasi che si possono aprire dopo quella delle indagini preliminari, a partire cioè dall'udienza preliminare fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che rappresenta il momento estremo oltre il quale non è ammissibile il ricorso a quella speciale procedura.
Ne discende che il suddetto giudizio appare svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali può avere origine, richiedendo esso unicamente che la richiesta sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge processuale ne ammette la proposizione. Nella specie, in cui l'applicazione della pena sull'accordo delle parti era avvenuta nel corso di un giudizio direttissimo, la Corte, sulla base di tale principio, aveva ritenuto che l'eventuale nullità del giudizio direttissimo - prospettata quale effetto della nullità della convalida dell'arresto in flagranza, che costituisce uno dei presupposti di tale rito - fosse irrilevante essendo stata la sentenza impugnata emessa appunto a seguito del giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Sez. 5, n. 7262 del 29/12/1998, Rv. 212924 - 01, aveva ribadito che l'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato.
Appare pertanto necessario e sufficiente che la richiesta di patteggiamento sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge ne ammette la proposizione. A tanto consegue che la pretesa invalidità del giudizio direttissimo, derivante dalla nullità dell'udienza di convalida, non si estende alla sentenza di patteggiamento. In senso conforme si erano succesivamente espresse: Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Rv. 269072 - 01; Sez. 3, n. n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Rv. 247539 - 01.3.5.La sentenza di "patteggiamento" trova titolo nell'accordo delle parti e, prima ancora, nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato che costituisce fatto processuale autonomamente rilevante, di per sé introduttivo di una procedura speciale che recide ogni legame con la fase nella quale tale richiesta è maturata. 3.6.0ccorre peraltro soggiungere che, nei fatti, dall'esame del fascicolo processuale non risulta che il difensore abbia mai chiesto i termini a difesa; il giudice aveva sì preannunciato di aderire alVorientamento giurisprudenziale secondo il quale la concessione del termine a difesa preclude l'accesso al rito alternativo ma tale richiesta non è stata formulata.
La questione avrebbe avuto rilevanza se, chiesto e concesso il termine, all'imputato fosse stato precluso il ricorso al rito alternativo. Ma ciò non è accaduto. 3.7.Resta la considerazione conclusiva che il ricorrente non contesta di aver manifestato la volontà di chiedere l'applicazione della pena né che la pena applicata non sia aderente alla richiesta come da lui formulata. Le intime convinzioni, considerazioni e valutazioni di opportunità, le ragioni che presiedono alla scelta del rito, non hanno alcuna rilevanza: rileva solo la effettiva volontà della richiesta e la sua "espressione", dovendosi intendere per tale la sua manifestazione esteriore. 3.8.Ciò rende inammissibile anche il secondo motivo. 3.92imputato era stato tratto a giudizio direttissimo perché arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come commesso in Roma il 16 ottobre 2020 per aver coltivato 12 piante di marijuana (capo A) e per aver illecitamente detenuto gr. 63,1 di marijuana e gr. 49,9 di hashish (capo B). 3.10.La richiesta di applicazione della pena è stata formulata dando per scontata l'unicità del fatto, senza aumenti a titolo di continuazione, con evidente beneficio del ricorrente il quale non si può dolere dell'illegalità della pena in conseguenza del mancato proscioglimento dai reato di cui al capo A.
A parte il fatto che non è chiaro perché il proscioglimento avrebbe dovuto riguardare proprio il capo A della rubrica, il Giudice ha dato atto della mancanza di cause di proscioglimento immediatamente rilevabili ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., relative all'intera regiudicanda, sicché non si può affatto sostenere che il ricorrente sia stato condannato per un fatto estraneo all'accordo delle parti (deduzione nemmeno azzardata) o per il quale avrebbe dovuto essere assolto (ma a tale linea difensiva egli ha rinunciato chiedendo la applicazione della pena per i fatti per i quali era stato tratto a giudizio direttissimo). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.