Sentenza — n. 34600/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RICORDO RODOLFO nato a GRAGNANO il 18/03/1976 APUZZO COSIMO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/01/1968 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, quanto al ricorso di Apuzzo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Ricordo. e Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FAT1"O 1.1 sigg.ri Rodolfo Ricordo e Cosimo Apuzzo ricorrono per l'annullamento della sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede rescissoria, ha ridotto la pena nella misura di otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la loro condanna per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (traporto di un ingente quantitativo di 14 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), accertato in Scafati, con recidiva specifica e reiterata per entrambi. 2.11 ricorso di Apuzzo Cosimo. 2.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 598, 599, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 185, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento alla violazione del diritto di intervento, rappresentanza e assistenza dell'appellante in conseguenza dell'omesso avviso al difensore di fiducia, Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 133 c.p, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., solo se determina l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 dell'11/10/2017, Rv. 272451 - 01; Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Rv. 250247 - 01; Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, Rv. 250370 - 01). 3.3.0Itretutto, trattandosi di procedimento nel quale erano state applicate misure cautelari, la sua trattazione a data successiva al 30/06/2020 era subordinata alla mancata richiesta dell'imputato o del suo difensore, come esattamente ricordato nel decreto di citazione a giudizio in appello (art. 83, comma 7, lett. g, d.l. n. 18 del 2020, cit.).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RICORDO RODOLFO nato a GRAGNANO il 18/03/1976 APUZZO COSIMO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/01/1968 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, quanto al ricorso di Apuzzo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Ricordo. e Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FAT1"O 1.1 sigg.ri Rodolfo Ricordo e Cosimo Apuzzo ricorrono per l'annullamento della sentenza del 23/06/2020 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando in sede rescissoria, ha ridotto la pena nella misura di otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa ciascuno, confermando nel resto la loro condanna per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (traporto di un ingente quantitativo di 14 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), accertato in Scafati, con recidiva specifica e reiterata per entrambi. 2.11 ricorso di Apuzzo Cosimo. 2.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 598, 599, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 185, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., con riferimento alla violazione del diritto di intervento, rappresentanza e assistenza dell'appellante in conseguenza dell'omesso avviso al difensore di fiducia, Avv.
Pasquale Fortunato, nominato in sede di primo ricorso per cassazione, e della trattazione dell'udienza del 23/06/2020 alle ore 16,30 anziché all'orario fissato delle ore 16,00. Lamenta l'omessa notifica all'Avv. Fortunato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 31/01/2020 e di quella successiva del 23/06/2020. All'udienza del 31/01/2020, l'imputato aveva confermato che i suoi difensori di fiducia erano gli Avv.ti Orabona e Fortunato; il processo era stato rinviato all'udienza del 24/03/2020 su richiesta del difensore del coimputato Rodolfo. A causa dell'emergenza COVD-19, l'udienza era stata rinviata d'ufficio a quella del 23/06/2020, h. 16,00 ma la relativa ordinanza, adottata fuori udienza, non era stata notificata all'intero collegio difensivo dell'Aguzzo; anzi, dalla lettura del decreto di differimento, risulta l'omessa disposizione della notifica all'Avv.
Fortunato. Dalla lettura del verbale di udienza del 23/06/2020 risulta, in sede di costituzione delle parti, che l'unico avvocato dell'Apuzzo era l'Orabona, quel giorno assente. Si tratta di nullità assoluta ed insanabile del tutto impermeabile alla natura contratta del rito prescelto dall'imputato che, pur prevedendo la presenza facoltativa del difensore, non può prescindere dall'informazione necessaria a rendere consapevole la scelta di non intervenire. Inoltre, l'udienza del 23/06/2020 era stata celebrata in orario diverso (ore 16,30) da quello indicato del decreto di differimento (ore 16,00) in assenza di qualunque indicazione che consentisse di supporre che l'udienza sarebbe stata trattata in orario diverso o in prosieguo da quello espressamente posto nel decreto di differimento dell'udienza.
Inoltre, la Corte di appello, constatata la assenza di tutte le parti avrebbe dovuto cogliere la ragionevole previsione di un differimento dell'udienza a quella del 15/09/2020 (stesso orario) come già anticipato nello stesso decreto notificato al solo Avv. Orabona. 2.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 598, 599, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 185, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., per aver trattato l'udienza in assenza di espressa richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, nonché dell'art. 33, dl. n. 28 del 2020, così come espressamente decretato dal Presidente della Corte di appello che aveva trattato il processo nonostante non si versasse, per l'Apruzzo, nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., non essendo sottoposto ad alcuna misura cautelare, mentre la responsabilità del concorrente nel reato, Ricordo Rodolfo, era già stata irrevocabilmente accertata ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen., dalla sentenza rescindente. Osserva che:
i) il decreto di citazione a giudizio recava l'avviso che, trattandosi di procedimento a carico di persone sottoposte a misura cautelare, sarebbe stato trattato solo a seguito di espressa richiesta dell'imputato o del suo difensore cinque giorni prima dell'udienza e che, in mancanza, l'udienza era già fissata al 15/09/2020; ii) l'Apuzzo era in stato di libertà e non aveva formulato alcuna richiesta di trattazione del processo, tant'è che il suo difensore Orabona si era presentato all'udienza del 15/09/2020 ove aveva appreso che il processo era già stato definito all'udienza del 23/06/2020 (tenuta, peraltro, in orario diverso da quello indicato); iii) il Ricordo, dal canto suo, era stato irrevocabilmente dichiarato colpevole del reato ascritto ed il giudizio di rinvio riguardava la sola rideterminazione della pena; iv) l'udienza del 23/06/2020, dunque, è stata celebrata in assenza dei difensori i quali non si erano presentati non per propria scelta ma perché non informati della trattazione del processo. 2.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 110 cod. pen., per aver ritenuto il concorso nel reato in violazione del principio di diritto affermato in sede rescindente e con motivazione contraddittoria e apparente che con tale principio non si è confrontata.Premesso che la propria estraneità ai fatti era stata confermata anche dal presunto correo, Ricordo Rodolftp (reo confesso), e che la Corte di cassazione aveva stigmatizzato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione che, ciò nonostante, aveva ribadito la propria condanna sul rilievo che l'occultamento della sostanza stupefacente sarebbe stato incompatibile con la durata del carico della merce da trasportare e che il predetto intervallo era insufficiente ad occultare la droga, deduce che la sentenza pronunciata in sede rescissoria ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza valorizzando gli elementi che renderebbero inattendibili le dichiarazioni confessorie del Ricordo relativamente ai rapporti di conoscenza con i fornitori, alle modalità di acquisizione e occultamento e ai destinatari degli stupefacenti, nonché alla parte della dichiarazione di estraneità dell'Apuzzo, il tutto senza mai elevare un solo elemento fattuale e logico di incoerenza della dichiarata estraneità dell'Apuzzo stesso.
In buona sostanza, data la premessa (l'inattendibilità del Ricordo sulle fasi relative all'approvvigionamento e alla consegna della sostanza, ai fornitori e a coloro che erano deputati al ritiro), illogica è la conseguenza che ne viene tratta (l'inattendibilità della dichiarazione di estraneità dell'Apuzzo). Inoltre, in modo del tutto apodittico ed inverosimile, oltre che in contrasto con i dati processuali, la sentenza gli attribuisce il ruolo di unico conducente del mezzo traendone la conseguenza che ciò avrebbe esposto il carico al rischio di un rientro anticipato per un eventuale ausilio nell'attività di carico, con conseguente rischio di interruzione e scoperta della droga occultata sotto il materasso dell'autista e nel vano posto sopra il letto.
Tale ricostruzione, come detto, è in contrasto con il verbale di sequestro, con i documenti di bordo e con i verbali di interrogatorio di entrambi gli imputati. In buona sostanza, la sentenza impugnata non fa altro che riproporre il medesimo ragionamento di quella annullata senza confrontarsi con i motivi di appello relativamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione nell'attribuire all'Apuzzo il ruolo di concorrente nel reato. La motivazione è dunque apparente perché di fatto replica l'impianto della sentenza di primo grado bypassando o comunque eludendo le questioni dedotte in appello.
Inutile ribadire l'idoneità della condotta concorsuale se prima non si scioglie il nodo della consapevolezza, in capo al ricorrente, della altrui condotta illecita. 2.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione o inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria nella parte in cui ha negato la applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che sullo specifico punto devoluto in appello (il ruolo comunque marginale del ricorrente) la Corte territoriale è rimasta del tutto silente, avendo prediletto, conformemente al Giudice di primo grado, argomentazioni relative alla gravità oggettiva del reato avulse dagli elementi di prova acquisiti nel corso del processo.
La gravità del reato, già intrinsecamente considerata dalla pena edittale, non può di per sé costituire ostacolo alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche finendo per negare la stessa finalità rieducativa della pena 2.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva specifica e reiterata, ribadita dalla Corte di appello in base alla non occasionalità e non estemporaneità della condotta laddove egli non ha precedenti in materia di sostanze stupefacenti e gli altri sono risalenti nel tempo e genericamente riferibili a delitti contro il patrimonio. 3.11 ricorso di Ricordo Rodolfo. 3.1.11 Ricordo propone un solo motivo con il quale deduce la nullità del decreto di citazione e la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. 3.2.Quanto alla nullità della citazione afferma che la doppia indicazione delle date dell'udienza ha determinato confusione nell'appellante che non è stato posto in condizione di comprendere in modo chiaro e preciso il giorno di celebrazione del processo e la necessità di comunicare la volontà di parteciparvi.
Nè vi era necessità e urgenza di trattare il processo visto che i termini massimi di custodia cautelare non erano scaduti. 3.3.Quanto alla determinazione della pena, non è chiara - afferma - la ragione per la quale la Corte di appello sia partita da otto anni di reclusione quando il minimo è di sei anni, non potendosi ritenere soddisfatto l'onere motivazionale con il semplice richiamo alla gravità del fatto, avendo egli agito come mero trasportatore. Peraltro, l'incolpevole mancata partecipazione al processo gli ha impedito di allegare ulteriori argomenti a sostegno della richiesta di attenuazione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E' fondato il ricorso di Apuzzo; è inammissibile quello del Ricordo. 2.11 ricorso di Apuzzo. 2.1.E' fondato e assorbente il primo motivo. 2.2.All'udienza del 31/01/2020, l'imputato Ricordo non era presente; erano presenti gli avv.ti Antonio Cesarano e Mario Pasquale Fortunato, sostituto processuale dell'Avv. Senatore; l'Apuzzo, presente, era difeso dall'Avv. Eugenio Orabona. L'Avv. Fortunato aveva eccepito la mancata notificazione del decreto di citazione all'Avv. Senatore, nominato difensore di fiducia del Ricordo nella fase di legittimità.
La Corte di appello, dato atto che il decreto non era stato effettivamente notificato all'Avv. Senatore, aveva rinviato il processo all'udienza del 24/03/2020 mandando alla Cancelleria per notifica all'Avv. Senatore. L'Apuzzo aveva dichiarato di confermare la nomina degli Avv.ti Orabona e Fortunato, entrambi presenti, quali difensori di fiducia. 2.3.A causa dell'emergenza COVID-19, l'udienza del 24/03/2020 era stata rinviata d'ufficio a data successiva all'11/05/2020 ai sensi degli artt. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, e 36, comma 1, dl. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 2.4.11 decreto del 09/06/2020 che fissava la nuova udienza indicava come data quella del 23/06/2020, h. 16,00, con avviso che, trattandosi di procedimento relativo a imputati in stato di custodia cautelare, il processo sarebbe stato discusso all'udienza sopra indicata solo in caso di espressa richiesta dell'imputato o del suo difensore; altrimenti, sarebbe stato trattato all'udienza del 15/09/2020, h. 16,00. 2.5.Nell'intestazione del decreto mancava l'indicazione dell'Avv.
Fortunato quale difensore di fiducia dell'Apuzzo, essendo indicato solo l'Avv. Orabona. 2.6.All'udienza di discussione del 23/06/2020, l'Apuzzo era assente e non era comparso nessuno dei suoi difensori; erano presenti il Ricordo ed i suoi difensori di fiducia. 2.7.Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (in senso conforme, Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722 - 01; Sez. 3, n 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 - 01). 2.8.Nel caso di specie, trattandosi di giudizio abbreviato, la partecipazione del difensore all'udienza camerale è facoltativa (artt. 443, comma 4, 599, comma 1, 127, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.) purché la decisione di non comparire sia frutto di una scelta informata e consapevole sicché l'omesso avviso della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, cod. proc. pen. (deducibile entro la sentenza del grado successivo) che non è sanata nemmeno dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato, nel caso di specie non nominato (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rv.279037 - 01;
Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154 - 01; Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Rv. 242850 - 01). 2.9.Poiché l'avviso di fissazione dell'udienza camerale non è stato notificato all'Avv. Fortunato, il vizio tempestivamente dedotto comporta la nullità della sentenza con conseguente necessità di restituire gli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 3.E' manifestamente infondato il ricorso del Ricordo. 3.1.Ferma l'irrevocabile dichiarazione della responsabilità penale dell'imputato, il giudice rescissorio era stato investito del compito di rideterminare la pena in conseguenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché sei (Corte cost., sent. n. 40 del 2019). 3.2.L'imputato, ancorché non presente all'udienza del 23/06/2020, era rappresentato da entrambi i difensori di fiducia presenti, nessuno dei quali aveva dedotto alcunché sulla incertezza della data di trattazione del processo.
Oltretutto, come detto, la celebrazione dell'udienza alla data del 23/06/2020 era subordinata ad una precisa richiesta dell'imputato che ha evidentemente esercitato tale facoltà anticipando la trattazione del processo altrimenti fissato al 15/09/2020; segno che l'indicazione della data era stata ben compresa e che l'atto aveva raggiunto lo scopo di informare le parti sulla data del processo e sulle loro facoltà. Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., solo se determina l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n. 9464 dell'11/10/2017, Rv. 272451 - 01; Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, Rv. 250247 - 01; Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, Rv. 250370 - 01). 3.3.0Itretutto, trattandosi di procedimento nel quale erano state applicate misure cautelari, la sua trattazione a data successiva al 30/06/2020 era subordinata alla mancata richiesta dell'imputato o del suo difensore, come esattamente ricordato nel decreto di citazione a giudizio in appello (art. 83, comma 7, lett. g, d.l. n. 18 del 2020, cit.).
Peraltro alcuna sanzione di nullità presidia la trattazione del processo in data anteriore al 30/06/2020, trattandosi di misura organizzativa prevista come facoltativa e non obbligatoria. 3.4.Quanto al trattamento sanzionatorio, il Giudice di primo grado aveva determinato la pena base nella misura di dieci anni di reclusione; il Giudice rescissorio, preso atto della diminuzione del minimo edittale, ha rideterminato la pena base nella misura di otto anni di reclusione condividendo con il primo Giudice la valutazione di gravità dei fatti concernenti un traffico internazionale di droga pesante sintomatico di un collegamento con ambienti delinquenziali di ampio spessore. 3.5.Non v'è nulla di apparente in una motivazione di tal genere che, comunque, fissa la pena ben al di sotto della media edittale (pari a 13 anni di reclusione) e non può certo essere sindacata in sede di legittimità sulla scorta delle inammissibili deduzioni fattuali sul ruolo di mero trasportatore disimpegnato dall'imputato. 3.6.Risulta insuperato l'insegnamento di Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, :n una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi. 3.7.Inoltre, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato.
E' stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3.8.Nel caso di specie, come detto:
a) la pena base si colloca in prossimità del minimo edittale e di certo molto al di sotto della media;
b) la Corte di appello ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale indicando gli elementi che hanno prevalso nella quantificazione della pena stessa. Tanto basta per rendere insindacabile la sentenza sul punto. 3.9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Ricordo consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Apuzzo Cosimo e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di N