Sentenza — n. 34599/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Roma con sentenza del 7 marzo 2017 confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma del 29 ottobre 2012, con cui ABEDIN ZAKIRN veniva condannato alla pena di' mesi otto di reclusione e 2.000 euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all'ad 171-ter, comma 2, lett. a), della I. 633/1941 per aver detenuto per la vendita un totale di n. 416 supporti illecitamente duplicatLe privi del marchio SIAE, fattoi commesso in Roma il 5 ottobre 2009 2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolato su due motivi di doglianza. 2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 34599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduce, inoltre, l'erronea sussunzione del fatto nella norma di cui all'ad 171-ter, comma 2, lett. a), della legge sul diritto di autore, che non incrimina la condotta di detenzione finalizzata alla vendita, ma solo l'atto di effettiva vendita del materiale. Orbene, nel caso di specie, difetterebbe la prova in merito all'effettiva commercializzazione dei supporti .sequestrati, risultando semmai integrata la condotta di cui al 171-ter, comma 1, della medesima legge.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Invero, la sentenza d'appello veniva notificata al difensore dell'imputato contumace in data 20 gennaio 2020 e, prima di suddetta data, il termine di prescrizione del fatto, commesso in data 5 ottobre 2009, era già maturato in data 5 aprile 2017.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABEDIN ZAKIRN (ALIAS ABEDIN ZAKIR ABEDIN) nato il 15/06/1980 avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Roma con sentenza del 7 marzo 2017 confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma del 29 ottobre 2012, con cui ABEDIN ZAKIRN veniva condannato alla pena di' mesi otto di reclusione e 2.000 euro di multa, riconosciute le attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all'ad 171-ter, comma 2, lett. a), della I. 633/1941 per aver detenuto per la vendita un totale di n. 416 supporti illecitamente duplicatLe privi del marchio SIAE, fattoi commesso in Roma il 5 ottobre 2009 2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolato su due motivi di doglianza. 2.1.
Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine al primo motivo dedotto nell'atto di appello inerente all'omesso accertamento tecnico sull'illecita duplicazione dei supporti. In particolare, entrambi i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'illecita duplicazione dei supporti sequestrati sulla base delle dichiarazioni rese dall'agente operante (teste Paparazzo Angelo) e dal verbale di visione ed ascolto delle opere, redatto a campione su detti supporti. Orbene, il giudice di seconde cure avrebbe errato nella parte in cui, investito della richiesta della difesa di motivare in ordine alla prova della sussistenza dell'illecita detenzione, avrebbe eluso la risposta indicando altre circostanze che avrebbero corroborato, in via indiziaria, il fatto.
Tra queste, il comportamento processuale dell'imputato, contumace nei due procedimenti, e la circostanza che lo stesso fosse privo di documenti. A tal proposito, si lamenta che il giudicante avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di ottenere un giudizio tecnico qualificato sul punto, piuttosto che corroborare il proprio giudizio sulla base di indizi, peraltro privi dei requisiti di sufficiente gravità, precisione e concordanza. D'altronde, l'inadeguatezza delle dichiarazioni rese dall'agente operante sarebbe comprovata dal fatto che la verifica era stata effettuata su circa otto campioni e ne veniva redatto apposito verbale, dal quale però non era chiara la corrispondenza del contenuto dei supporti rispetto a quanto rappresentato nelle copertine.
Si deduce, inoltre, l'erronea sussunzione del fatto nella norma di cui all'ad 171-ter, comma 2, lett. a), della legge sul diritto di autore, che non incrimina la condotta di detenzione finalizzata alla vendita, ma solo l'atto di effettiva vendita del materiale. Orbene, nel caso di specie, difetterebbe la prova in merito all'effettiva commercializzazione dei supporti .sequestrati, risultando semmai integrata la condotta di cui al 171-ter, comma 1, della medesima legge.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Invero, la sentenza d'appello veniva notificata al difensore dell'imputato contumace in data 20 gennaio 2020 e, prima di suddetta data, il termine di prescrizione del fatto, commesso in data 5 ottobre 2009, era già maturato in data 5 aprile 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Peraltro nel caso di specie la sentenza di appello risulta esaustivamente motivata ed altresì completa nel fornire risposta alle censure di appello, di talché è immune da censure.
2. Come è noto, in tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171-ter, comma 2, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria di un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo della detenzione dei supporti. 2.1. La condotta di «porre altrimenti in commercio» è, infatti, integrata da ogni atto commerciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l'introduzione delle cose in magazzini o altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque prodotte, nonché la predisposizione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla vendita di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi. (cfr.
Sez. 3, n. 39546 del 27/06/2017, Bruno, Rv. 271341 - 01). 2.2. Non è pertanto necessario che vi sia stato un effettivo atto di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari, quando l'agente abbia posto in commercio un numero superiore a cinquanta di detti supporti. Ed a maggior ragione non è necessario che l'imputato venga colto proprio nel momento in cui vendeva i supporti abusivamente duplicati (cfr. Sez. 6, n. 40024 del 15/09/2016, Gora, Rv. 267963 - 01). Tale prova può infatti desumersi in via indiziaria anche dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione.
3. Orbene, nel caso di specie, la prova è stata ritenuta raggiunta dai giudici di merito sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità dell'offerta al pubblico (nella specie, il ricorrente era stato sorpreso dalla Guardia di finanza nei pressi di un mercato rionale, dove aveva allestito una bancarella esponendo la merce contraffatta ai passanti e gli operanti l'avevano visto cedere a terzo alcuni dei cd e DVD posti in vendita), l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico volto a provare l'illecita duplicazione (così, Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865 - 01) 4.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto non solo reiterativo di identica censura formulata, in appello, alla quale i giudici di secondo grado avevano fornito puntuale risposta, ma anche manifestamente, infondato e comunque inammissibile perché, nella sostanza, è vòlto a sollecitare questa Corte ad una diversa, e più favorevole, valutazione dei dati probatori - non consentita in sede di legittimità - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, in linea con i principi giurisprudenziali, adeguata e quindi immune da censure.
5. Quanto alla dedotta prescrizione dei reati, atteso il tempus commissi delicti, deve essere rilevato come il termine lungo di sette anni e mezzo vada individuato nella data del 5 aprile 2017, per cui tale termine non risultava spirato alla data della sentenza di secondo grado (7 marzo 2017), né tale declaratoria può essere disposta da questo Collegio, atteso che l'inammissibilità dell'altro motivo di ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto impugnatorio, sicchè non può essere rilevata l'estinzione del reato intervenuta successivamente alla pronuncia di merito (cfr. sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem