Sentenza — n. 34598/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 22.6.2018 la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di Stefania Maglio per i reati avvinti dal vincolo della continuazione di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per aver in cinque occasioni temporalmente collocate tra il 23 aprile e il 6 giugno 2012 importato dalla Francia, in concorso con il compagno Pietro Brambilla giudicato separatamente, sostanza stupefacente tipo cocaina, riducendo tuttavia la pena inflittale all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., a due anni ed otto mesi di reclusione ed € 10.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34598/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si duole pertanto del fatto che la questione dell'identificazione con Ester fosse stata del tutto tralasciata dalla Corte di Appello e che l'eccepita possibilità che negli altri viaggi non si fosse trasportata la droga fosse stata illogicamente definita dalla stessa Corte distrettuale "ipotesi priva di riscontro" in quanto smentita dalle intercettazioni telefoniche acquisite, venendo con tale affermazione invertito l'onere della prova e tralasciata la circostanza che le suddette intercettazioni riguardassero soltanto uno degli episodi posti in continuazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAGLIO STEFANIA, nata a Torino il 5.4.1967 avverso la sentenza in data 22.6.2018 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Alessandro Lamacchia/che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22.6.2018 la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di Stefania Maglio per i reati avvinti dal vincolo della continuazione di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per aver in cinque occasioni temporalmente collocate tra il 23 aprile e il 6 giugno 2012 importato dalla Francia, in concorso con il compagno Pietro Brambilla giudicato separatamente, sostanza stupefacente tipo cocaina, riducendo tuttavia la pena inflittale all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con rito abbreviato e riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., a due anni ed otto mesi di reclusione ed € 10.000 di multa.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità per i quattro episodi antecedenti all'ultimo, verificatosi il 6 giugno 2012 in cui lei e il compagno sono stati fermati a bordo del furgone sul quale sono stati rinvenuti oltre cinque chili di cocaina, oggetto di specifica contestazione con l'atto di appello. Deduce che in relazione all'episodio del 4/5 aprile 2012 non vi era alcuna prova che consentisse di identificarla con tale Ester, dovendosi peraltro escludere che fosse un escamotage per nascondere la propria identità atteso che Ester chiamava con il vero nome di battesimo, ovverosia Piero, l'uomo che viaggiava con lei, e che in relazione agli altri tre episodi era stato lo stesso Brambilla ad aver dichiarato che dei dieci viaggi in Francia due erano stati effettuati a vuoto essendo stato al momento dello scambio rimandato indietro, mentre in altri due gli era stato consegnato solo del denaro, onde solo in sei di essi era stata trasportata la cocaina e che in quattro occasioni oltre all'ultima era andata con lui anche la Maglio, senza tuttavia precisare in quali fra queste trasferte fosse stato accompagnato dalla compagna, con conseguente mancanza di prova che il trasporto dello stupefacente coincidesse con la presenza della ricorrente.
Si duole pertanto del fatto che la questione dell'identificazione con Ester fosse stata del tutto tralasciata dalla Corte di Appello e che l'eccepita possibilità che negli altri viaggi non si fosse trasportata la droga fosse stata illogicamente definita dalla stessa Corte distrettuale "ipotesi priva di riscontro" in quanto smentita dalle intercettazioni telefoniche acquisite, venendo con tale affermazione invertito l'onere della prova e tralasciata la circostanza che le suddette intercettazioni riguardassero soltanto uno degli episodi posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato Brambilla, spontaneamente rilasciate subito dopo essere stato fermato il 6 giugno 2012 insieme alla compagna dagli agenti di PG alla guida dell'autovettura a bordo della quale sono stati rinvenuti oltre 5 chilogrammi di cocaina, sono state ritenute credibili dal giudice di primo grado che su di esse ha fondato la condanna dell'imputata. Il Tribunale di Torino ha invero ritenuto, sulla scorta del racconto di L costuiisecondo il quale più d'una sono state le trasferte tra Torino e Parigi eseguite su incarico del coimputato Sylla,finalizzate al traffico di stupefacenti e di esse otto t avessero ad oggetto il trasporto di stupefacente analogamente a quanto constato dai verbalizzanti a seguito di fermo, mentre due erano state effettuate a vuoto --non avendo ricevuto una volta arrivato nella capitale francese alcuna consegna di drogatche l'imputata che, a detta del coimputato, lo aveva accompagnato in almeno quattro viaggi offrendole la sua collaborazione, avesse contribuito, sia pure con un ruolo marginale rispetto a quello del compagno, al perfezionamento delle azioni criminose ascrittele ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990.
La circostanza che la donna fosse consapevole che l'ausilio prestato al Brarnbilla, alternandosi con lui alla guida, nelle trasferte in Francia fosse finalizzato al trasporto della cocaina di volta in volta consegnatagli avrebbe trovato conferma, secondo il giudice di prime cure, nelle conversazioni intercettate in occasione della spedizione del 4 giugno 2012 tra costei ed il committente Sylla in cui preannunciava la sua partenza "insieme a Piero", nonché di un successivo messaggio, al suo ritorno, in cui gli comunicava il suo arrivo insieme alla richiesta di due dosi di stupefacente.
Quantunque la suddetta ricostruzione abbia costituito specifico motivo di appello, la motivazione resa dalla Corte sabauda risulta sia manifestamente illogica, sia carente. Non soltanto infatti non viene data alcuna risposta alla doglianza secondo cui non era stato fornito alcun elemento che consentisse di ritenere che il soggetto femminile intercettato nelle intercettazioni sia vocali sia via sms intrattenute con il Sylla il 4 giugno, chiamata con l'appellativo "Ester", fosse identificabile con l'imputata, circostanza su cui la pronuncia di primo grado resta anch'essa silente, ma viene al contempo svilita la credibilità delle dichiarazioni rese dal Brambilla su cui il Tribunale torinese aveva fondato il giudizio di colpevolezza della Maglio, liquidate, in ordine al fatto da costui riferito che in almeno due trasferte non era stata trasportata sostanza stupefacente, come un'ipotesi priva di riscontro, facendo così cadere il principale tassello della ricostruzione accusatoria, senza che in ogni caso venga chiarito come le conversazioni telefoniche intercettate possan,c fungere da dimostrazione al numero dei viaggi da costei compiuti finalizzati al trasporto della cocaina, oggetto di specifica contestazione difensiva.
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli episodi posti in continuazione con il reato più grave, ovverosia con il trasporto del 6 giugno 2012, che, non essendo stato oggetto di alcuna contestazione deve ritenersi coperto dall'autorità del giudicato ai sensi del principio della formazione del cd. giudicato progressivo sancito dall'art. 624 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi contestati in continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Dichiara definitivo l'accertamento della responsabilità per l'episodio del 6.6.2012