Sentenza — n. 34593/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11.4.2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Palmi che ha condannato Francisco Joao Pelantir alla pena di venti anni di reclusione ed C 150.000 di multa, resosi latitante con conseguente celebrazione del processo in sua assenza, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per aver importato in Italia, in concorso con Topia Giuseppe, Mancini Giovanni, Li Vigni Francesco, Zerbonia Rocco e Costantino Antonio, nonché con altri soggetti deceduti o rimasti sconosciuti, un carico di 1.000 Kg. di cocaina acquistato in Sud America, dal quale erano ricavabili oltre sei milioni di dosi singole, occultato a bordo di una motonave giunta al porto di Gioia Tauro in data 12.11.2010 con l'aggravante dell'ingente quantità e del numero delle persone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 133 cod. pen, art. 165 c.p, art. 18 cod. proc. pen, art. 238 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Aggiunge peraltro che essendosi l'attività del prevenuto svolta solo all'estero prima dell'intervento degli altri coimputati, la stessa non poteva ritenersi determinata né agevolata dai pretesi componenti del gruppo criminale, né intersecatasi con essa. 2.6. Con il sesto motivo contesta la quantificazione del trattamento sanzionatorio in quanto manifestamente sproporzionato non venendo enucleata alcuna ragione che consentisse il discostamento dal minimo edittale, nonchè il diniego delle attenuanti generiche ed il conseguente giudizio di bilanciamento con le ritenute aggravanti, non essendosi tenuto conto da parte dei giudici del gravame dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. ed in particolare della condizione di incensuratezza dell'imputato.
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eguente SENTENZA 'ERTO sul ricorso proposto da PELANTIR JOAO FRANCISCO, nato in Brasile il 2.3.1971 avverso la sentenza in data 11.4.2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.4.2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Palmi che ha condannato Francisco Joao Pelantir alla pena di venti anni di reclusione ed C 150.000 di multa, resosi latitante con conseguente celebrazione del processo in sua assenza, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 per aver importato in Italia, in concorso con Topia Giuseppe, Mancini Giovanni, Li Vigni Francesco, Zerbonia Rocco e Costantino Antonio, nonché con altri soggetti deceduti o rimasti sconosciuti, un carico di 1.000 Kg. di cocaina acquistato in Sud America, dal quale erano ricavabili oltre sei milioni di dosi singole, occultato a bordo di una motonave giunta al porto di Gioia Tauro in data 12.11.2010 con l'aggravante dell'ingente quantità e del numero delle persone.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 420 bis, 420 quater, 295, 296, 178 primo comma lett.
c) e 179 primo comma cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la nullità del decreto di latitanza, contestando che la prova della conoscenza del procedimento a suo carico e comunque dell'emissione di un ordine di custodia cautelare potesse essere desunta dalla diffusione della notizia del sequestro della droga all'arrivo al porto di Gioia Tauro da parte dei telegiornali e dall'intercettazione delle conversazioni tra gli altri coimputati, entrati in fibrillazione a seguito della notizia, nonché dalla sorte subita dai correi in particolare da Sansone Ambrogio.
Eccepisce che essendo invece rimasto completamente estraneo ai dialoghi intercorsi tra gli altri coimputati nessuno dei quali faceva peraltro riferimento alla sua persona ed essendo stata pronunciata sentenza di condanna a carico del Sansone solo in data 19.12.2017, la condizione di latitanza doveva ritenersi semplice e non qualificata essendo stati utilizzati a fondamento della relativa dichiarazione elementi probatori relativi ad altri imputati, dai quali non poteva scaturire alcuna consapevolezza in capo al prevenuto di essere oggetto delle attenzioni dell'autorità giudiziaria, né potendosi far derivare dalla sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio il presupposto sufficiente alla dichiarazione di assenza in mancanza di elementi che consentissero di ritenere effettivamente instaurato il rapporto professionale tra il legale domiciliatario ed il suo assistito. 2.2.
Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 238 bis e 192 terzo comma cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda esclusivamente 1D sugli stralci di altra pronuncia resa dal Gup di Reggio Calabria del 25.3.2013 riferita al Sansone che ancorchè definitiva, non poteva estendere l'autorità del giudicato al di fuori dell'accertamento del fatto storico, ovverosia del reato di cui al capo 4), non potendosi trarre da essa alcun elemento afferente i profili di colpevolezza del Pelantir.
Lamenta pertanto che la condanna pronunciata nei suoi confronti finisse con l'essere priva di motivazione 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 210 e 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che fondandosi il compendio probatorio esaminato essenzialmente sulle dichiarazioni di Calogero Nicosia, sentito come imputato in reato connesso, le sue affermazioni fossero state travisate dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la particolare competenza di costui nel settore del narcotraffico, senza considerarne l'inattendibilità intrinseca essendo invece egli portatore di un interesse a collaborare con l'autorità giudiziaria posto che gli era stato contestato nel presente procedimento sia il reato associativo, sia due reati di cessione di cocaina e che peraltro aveva riportato una condanna ad otto anni di reclusione in materia di stupefacenti in Colombia, rendendo di per sé ben poco credibile la sua affermazione di essere un agente sotto copertura della polizia colombiana.
Sostiene la difesa che la sentenza impugnata abbia fatto ricorso, al fine di sostenere la credibilità del Nicosia, ad una serie di forzature motivazionali fondate esclusivamente su congetture, non risultando da alcun atto processuale:
a) che avesse assistito alle telefonate tra l'imputato e il Sansone, tenuto conto che comunque non conosceva la lingua portoghese e che non vi sono elementi per ritenere che l'utenza telefonica fosse riconducibile al Pelantir;
b) che abbia fornito alla PG la password di accesso alla posta elettronica in uso ai coimputati del procedimento in esame per averla appresa dal Sansone, del tutto singolare risultando la circostanza che egli non abbia mai visionato direttamente le e-mail di costoro e ciò nondimeno ne conoscesse il contenuto, segno evidente che la sua fonte esclusiva non fossero conoscenze personali ma solo gli atti processuali;
c) che avesse fornito un effettivo contributo agli inquirenti, tenuto conto che la sua collaborazione avrebbe avuto inizio nel 2015 mentre i sequestri della droga erano tutti antecedenti. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione resa in ordine ai bonifici asseritamente eseguiti in favore dell'imputato, messi in forse dall'affermazione contenuta nella stessa sentenza impugnata secondo cui non era stato possibile appurare se si trattasse o meno del corrispettivo di transazioni illecite e dunque riferibili al carico dei 1.000 kg di cocaina.
In ogni caso non era stata considerata la deposizione del teste Foglia che ne aveva messo in forse la riferibilità all'importazione contestata, essendo stato affermato in termini soltanto apodittici che la Direzione Centrale per i servizi antidroga avesse accertato l'esistenza di rapporti commerciali tra la ditta dell'imputato e la None Sagle (ditta riferibile al Sansone cui era stato formalmente indirizzato il carico di cocaina) e nessuna risposta essendo stata fornita alla contestazione difensiva secondo cui il venir meno del rapporto fiduciario da parte del Sansone escludeva che questi potesse aver effettuato alcun bonifico in favore del Pelantir a titolo di anticipo per l'acquisto del carico di droga, né all'obiezione secondo la quale i bonifici risalivano al periodo compreso tra l'aprile ed il luglio 2010 mentre l'importazione in esame si era perfezionata il 12 novembre 2010.
Censura, inoltre, le incongruenze in ordine all'identificazione dell'imputato e della ditta importatrice LTDA a lui riferibile ; senza che nulla risultasse dagli atti deduce, (5 „ i b,_:) in relazione al vizio di violazione di legge riferito ~agli artt.Vé—à vi motivazionale, fo 2.5. Con il quinto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, sesto comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, l'aggravante relativa al numero delle persone, in palese contrasto con l'assoluzione dal reato associativo fondata sulla mancata conoscenza del contenuto dei contatti intercorsi tra l'imputato e gli altri sodali, contatti che, quand'anche fossero credibili le affermazioni del Nicosia, sarebbero stati accertati con il solo Sansone senza quindi che potesse ritenuto raggiunto il numero di tre persone, considerato che nessun rapporto neppure indiretto risultava con gli altri coimputati.
Aggiunge peraltro che essendosi l'attività del prevenuto svolta solo all'estero prima dell'intervento degli altri coimputati, la stessa non poteva ritenersi determinata né agevolata dai pretesi componenti del gruppo criminale, né intersecatasi con essa. 2.6. Con il sesto motivo contesta la quantificazione del trattamento sanzionatorio in quanto manifestamente sproporzionato non venendo enucleata alcuna ragione che consentisse il discostamento dal minimo edittale, nonchè il diniego delle attenuanti generiche ed il conseguente giudizio di bilanciamento con le ritenute aggravanti, non essendosi tenuto conto da parte dei giudici del gravame dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. ed in particolare della condizione di incensuratezza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo, compendiandosi in censure di natura esclusivamente valutativa e fattuale sulla consapevolezza in capo all'imputato di essere nel mirino delle indagini di polizia a seguito del sequestro della droga caricata sulla motonave al suo arrivo in Italia e di essere passibile conseguentemente di un ordine di arresto, deve essere dichiarato inammissibile. La Corte reggina fornisce una motivazione del tutto plausibile rispetto alle emergenze del caso concreto in ordine alla volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che ancorchè fondata su presunzioni si poggia su una base fattuale di piana linearità risultando accertata la grande risonanza anche a livello mediatico del sequestro dello stupefacente eseguito il giorno stesso dell'approdo della nave a Gioia Tauro, giustificata dall'ingentissima entità del quantitativo (1.000 kg di cocaina), la notizia del quale era stata diramata dai telegiornali, nonché il pressocchè immediato stato di fibrillazione in cui erano caduti gli altri coimputati, da un lato colpiti dalla perdita del preziosissimo carico e dall'altro preoccupati di essere scoperti atteso il coinvolgimento di chi avrebbe dovuto occuparsi dello sdoganamento e del suo trasporto nel luogo di destinazione finale: rispetto a tali presupposti del tutto logico deve ritenersi il passaggio secondo il quale l'imputato che di quella merce era stato lo spedizioniere ,occupatosi altresì di nasconderla tra i carrelli agricoli anch'essi trasportati f non poteva non essere consapevole tanto da aver interrotto ogni comunicazione con gli acquirenti. ...t giurisprudenza ha correttamente rilevato che, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento possa essere emesso (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016 - dep. 20/12/2016, Buzi, Rv. 268827;
Sez. 1, n. 48739 del 25.11.04, Lusha, Rv. 230390). Tale situazione quindi non postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato possa essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alla esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 c.p.p. (Sez. 5^ n. 4114 del 9.12.09, Rv 246098).
Avendo la corte distrettuale, con valutazione razionale e, quindi, del tutto insindacabile, messo in rilievo i dati storici da cui emergeva come il prevenuto non potesse non essere consapevole del pericolo incombente sulla sua libertà personale a causa dello svolgimento delle indagini, nella loro eclatante risonanza, e dei precedenti contatti tenuti prima della spedizione del carico con i destinatari e della conseguente configurabilità di indizi ed esigenze cautelari legittimanti l'emissione di un provvedimento coercitivo nei suoi confronti, effettivamente adottato dal Gip nella forma del mandato di arresto internazionale, le dispiegate doglianze, volte ad evidenziare la mancanza di partecipazione di costui ai commenti così come ai dialoghi intercorsi dopo il sequestro tra gli altri coimputati, non colgono nel segno, non essendo il dato su cui si concentra la difesa oggetto di alcuna valutazione ai fini della ritenuta consapevolezza del Pelantir di essere nel mirino delle indagini.
Pertanto, ancorchè non risulti dimostrata la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, è stato comunque accertato che egli è stato in grado di sapere che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, ha legittimato l'emissione del decreto di latitanza e l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 c.p.p..
2. Il secondo motivo è inammissibile trattandosi di questioni mai devolute ai giudici del gravame, avendo già la pronuncia di primo grado ampiamente attinto nella ricostruzione del fatto storico alla sentenza pronunciata dal GUP di Reggio Calabria in data 25.3.2013 costituente il procedimento cd. principale da cui ha avuto origine per separazione ex art. 18 cod. proc. pen. quello in esame. In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata: pur non potendo l'autorità del giudicato da cui è assistita la pronuncia del 2103 estendersi oltre l'affermazione di responsabilità di Topia Giuseppe e Mancini Giovanni che ne erano gli imputati, ciò nondimeno nessuna preclusione vi era per i giudici del presente procedimento nel riferirsi agli elementi fattuali già accertati, vertendosi anche in quel processo del reato di cui al capo 4), a supporto dell'affermazione di responsabilità del Pelantir.
Va infatti chiarito che in nessuna violazione di legge risultano essere incorsi i giudici di merito, limitandosi l'art. 238 bis cod. proc. pen. a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, disponendosi tuttavia, in assenza di qualsiasi automatismo, che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, terzo comma cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52589 del 06/07/2018 - dep. 22/11/2018, Bruno, Rv. 275517 secondo cui la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi).
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui le sentenze di merito hanno liberamente apprezzato le prove evidenziate nel suddetto procedimento relative alla riconducibilità della spedizione del carico al Pelantir - costituite dal contenuto di due e-mail scambiatesi tra costui ed il Sansone, ovverosia colui che secondo la prospettazione accusatoria era deputato alla ricezione, quale titolare della ditta None Sagle, della merce così come al suo sdoganamento, nella prima delle quali costui chiede all'imputato notizie sull'imbarco del carico ricevendo risposta dall'interlocutore che l'operazione non era stata ancora ultimata (corrispondenza del 31.7.2010) e nella seconda essendo il Pelantir a comunicare che la nave sarebbe probabilmente partita tra il 20 ed il 25 agosto dal porto di Marines diretta a Bari, indicazione cui il Sansone replicava che sarebbe stato più opportuno che l'imbarcazione approdasse al porto di Gioia Tauro (corrispondenza del 6.8 -8.8.2010) - unitamente ad una serie di ulteriori elementi di prova.
Vengono infatti valorizzati, quali elementi autonomamente acquisiti nel presente procedimento, le conversazioni intercorse tra gli altri coimputati (facenti espresso riferimento al ritardo della spedizione curata da Gianfrancisco, ovvero alle specifiche modalità di occultamento all'interno dei telai o ancora ad un bonifico di 29.000 euro in favore del Pelantir relativo al carico sulla nave in cui è arrivata effettivamente la merce al porto di Gioia Tauro), i rapporti di dare avere tra l'imputato e la None Sagle del Sansone ricostruiti attraverso due bonifici bancari, i contatti telefonici diretti tra il prevenuto e gli altri coimputati ed infine il contenuto delle medesime e- mail intercorse tra il Sansone e il Pelantir riscontrato direttamente grazie alla password fornita dal Nicosia agli inquirenti per accedere alla posta elettronica del Sansone.
Deve conseguentemente ritenersi che proprio il riferimento alla necessità di valutare la prova del fatto accertato nel diverso procedimento unitamente agli altri elementi di prova riguardanti l'affermazione di responsabilità legittima la valutazione più ampia effettuata dalla Corte reggina, rendendo palese come il ricorrente non si confronti con l'effettiva portata della motivazione ma cerchi soltanto di escluderne la legittimità sulla base di una interpretazione giuridicamente priva di fondamento.
3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile. Invero la difesa si limita a reiterare le medesime censure articolate con l'atto di appello in ordine all'inattendibilità intrinseca del Nicosia, senza confrontarsi con la puntuale motivazione resa dai giudici reggini che hanno chiarito come le dichiarazione del chiamato in correità si inseriscano solo ad colorandurn nel giudizio di responsabilità/ il quale è principalmente costituito dal compendio captato, dalla corrispondenza via mail comprovante i rapporti commerciali pregressi tra l'imputato e il Sansone dai versamenti di danaro di quest'ultimo in favore del Pelantir, dalle informazioni scambiatesi dagli altri imputati sulla partita di cocaina e sullo spedizioniere.
Non soltanto, quindi, le censure dispiegate sul punto si appuntano sul giudizio valutativo della prova che non è tacciabile di illogicità solo perché contraria all'interpretazione data alle dichiarazioni del teste dalla difesa, ma in ogni caso non ne viene evidenziata la decisività rispetto alla tenuta dell'affermazione di colpevolezza. Va, al riguardo, ancora una volta ricordato che il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal giudice di merito, che va esclusivamente identificato nella illogicità manifesta della motivazione o nella omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, e che deve altresì rivestire carattere decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario cosi da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito.
Conseguentemente in mancanza di elementi che consentano di ritenere, sulla falsariga di quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, la centralità delle dichiarazioni del Nicosia all'interno del compendio probatorio esaminato, il motivo in esame non può trovare ingresso innanzi a questa Corte.
4. Le doglianze articolate con il quarto motivo si rivelano anch'esse inconferenti atteso che l'esistenza dei due bonifici eseguiti in favore dell'imputato viene valorizzata al fine non già di evidenziarne la natura di corrispettivo del carico di cocaina oggetto dell'imputazione, bensì di dimostrare i pregressi rapporti tra il Pelantir ed i correi, onde come correttamente rilevato dal Procuratore Generale devono ritenersi inammissibili in ragione della loro aspecificità. 5.11 quinto motivo è manifestamente infondato. Deriva infatti dalla natura oggettiva pacificamente rivestita dall'aggravante ex art. 73 sesto comma d.P.R. 309/1990 l'inconsistenza delle censure volte a stigmatizzare la mancanza di rapporti tra il prevenuto e gli altri correi: come infatti già affermato da questa Corte in relazione all'aggravante di cui all'art. 112 n.
1) cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017 - dep. 01/06/2017, Rv. 271126), rispetto alla quale quella in contestazione si pone in rapporto di specialità trattandosi di disposizione riguardante il numero dei partecipanti in relazione allo specifico reato contestato, sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso da tre o più persone senza che sia richiesta la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. Né alcuna rilevanza riveste nell'economia della complessiva operazione criminosa in cui l'attività di spedizione della droga si interseca con quella degli altri partecipi che avrebbero dovuto riceverla e sdoganarla in Italia, la circostanza che l'imputato abbia operato all'estero, costituendo la spedizione del carico il presupposto dell'importazione della stessa cocaina, perfezionatasi al suo arrivo sul territorio italiano.
6. Di carattere generico è il devoluto vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oggetto del sesto motivo di ricorso. Tenuto conto che non si tratta di un diritto automatico dell'imputato che si possa escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma al contrario di un beneficio che presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto all'arco edittale in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile sulla base degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., l'esclusione ad opera della Corte territoriale della sussistenza di situazione idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza, al contrario escluso dalla peculiare gravità dei fatti, solo che si consideri il quantitativo della droga importata, non risulta adeguatamente contrastata dal ricorrente che si limita ad opporre anche con il presente ricorso la sua condizione di incensuratezza alla cui disamina osta la preclusione sancita dall'art. 62 bis terzo comma cod. pen..
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il trattamento sanzionatorio. Considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., di nessuna censura è passibile la quantificazione della pena fissata dal giudice di primo grado in misura superiore alla media edittale e confermata dalla Corte distrettuale evidenziando gli specifici elementi a giustificazione di tale scelta quali la gravità del fatto in ragione dello straordinario quantitativo di cocaina commercializzato e della conseguente entità del pericolo in relazione al bene giuridico tutelato, nonché la particolare intensità del dolo desunta sia dalle insidiose modalità di occultamento del carico all'interno dei telai caricati sulla motonave, sia dalla spregiudicatezza mostrata nel superare le problematiche di ordine logistico prospettategli dai destinatari della merce.
A fronte di tale puntuale motivazione, che di per sé costituisce la compiuta rappresentazione di un corretto uso del potere discrezionale, del tutto inconferenti risultano le deduzioni difensive che, lungi dal configurare l'evidenziazione di fattori di segno positivo volti a contrastare gli elementi oggetto di valutazione, si risolvono in vaghe contestazioni sulla congruità della pena, la cui quantificazione risulta peraltro rafforzata dal diniego delle attenuanti generiche, venendo evidenziato lo stretto rapporto di interdipendenza tra la mancanza di precedenti penali gravanti sul prevenuto e la sua caratura criminale, tale da avergli consentito di operare per anni nell'anonimato, malgrado i pluriennali rapporti intrattenuti con narcotrafficanti di calibro quanto mai elevato.
Segue all'esito del ricorso la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente l