Sentenza — n. 34592/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19 febbraio 2020, la Corte di Appello di Lecce Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 12 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti degli odierni ricorrenti - unitamente and altri coimputati non impugnanti - Di Battista Luca, in anni quattro, mesi uno e giorni venti di reclusione; Di Battista Pasquale, in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione; Sejdini Saimir, in anni undici, mesi nove e giorni dieci di reclusione; Shehaj Enri, in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e confermava la pena inflitta in primo grado in anni uno di reclusione oltre la multa, con la sola riduzione della pena accessoria della sospensione della patente di guida, a Shehai Klodian.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 73, comma 4 D.p.r. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In premessa, e in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 1.1. Per quanto attiene poi ai vizi di motivazione ex art. 606 lett.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI BATTISTA LUCA nato a TERLIZZI il 15/04/1992 DI BATTISTA PASQUALE nato a HANN (GERMANIA) il 03/07/1986 SEMINI SAIMIR nato il 22/02/1991 SHEHA) ENRI nato il 01/02/1993 SHEHAJ KLODIAN nato a GOSE( ALBANIA) il 01/12/1982 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Uditi i difensori Avv. FRANCESCA GRAZIA CONTE del foro di Lecce in difesa di Shehaj Enri, Avv. ROCCO LUIGI CORVAGLIA DEL FORO DI Lecce sia in difesa di Sejdini Saimir che, in sostituzione per delega scritta, dell'Avv. DEMITRI POMPEO del foro di Lecce, in difesa di Di Battista Luca, Di Battista Pasquale e Shehaj Klodia, che chiedono l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 febbraio 2020, la Corte di Appello di Lecce Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 12 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti degli odierni ricorrenti - unitamente and altri coimputati non impugnanti - Di Battista Luca, in anni quattro, mesi uno e giorni venti di reclusione; Di Battista Pasquale, in anni quattro, mesi cinque e giorni venti di reclusione; Sejdini Saimir, in anni undici, mesi nove e giorni dieci di reclusione; Shehaj Enri, in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e confermava la pena inflitta in primo grado in anni uno di reclusione oltre la multa, con la sola riduzione della pena accessoria della sospensione della patente di guida, a Shehai Klodian.
I giudici confermavano la responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente ascritti, condividendo la ricostruzione della vicenda già svolta dai giudici di prime cure. 1.1. Il processo, infatti, aveva ricostruito l'esistenza di un gruppo associativo, dedito al piccolo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, secondo quanto stabilito dal giudice di primo grado, che aveva derubricato la fattispecie associativa, ascritta al capo A, agli imputati: Sejdini Samir, Di Battista Luca, Di Battista Pasquale, Shehaj Enri, nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 309 del 1990, confermando il ruolo di promotore ed organizzatore di Sejdini Saimir, associazione operativa nelle province di Lecce, in particolare a Gallipoli, Taviano, Alezio e Matino, dal mese di ottobre 2016, al mese di giugno 2017.
Aveva inoltre ritenuto sussistenti alcuni reati fine, come rispettivamente ascritti, del pari derubricati nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990., con esclusione del delitto di cui al capo C) ascritto a Sajdini ed ai due Di Battista, relativo a n. 30 dosi di cocaina, commesso in Gallipoli in data 18 gennaio 2017, nel quale era stato ritenuto assorbito il delitto di spaccio contestato al capo B 10). L'imputato Shehaj Klodian era stato dichiarato responsabile dei soli reati di cessione cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi H 55-56- 57 e 59).
2. Avverso la sentenza, i difensori di fidUcia degli imputati hanno chiesto l'annullamento della decisione presentando separati ricorsi per cassazione, così sintetizzati ai fini della presente decisione: DI BATTISTA LUCA E DI BATTISTA PASQUALE hanno presentato due distinti ricorsi, di identico contenuto, dei quali può trattarsi congiuntamente.tr3, 1) Con il primo motivo, si censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, contestato al capo A, lamentando la mancata prova in ordine alla partecipazione degli stessi nel gruppo associativo, atteso che gli imputati avrebbero mostrato la piena autonomia e la mancanza di soggezione al vincolo ed alle direttive dell'asserito capo Sejdini, per cui la responsabilità avrebbe dovuto essere limitata solo ai singoli episodi di spaccio;
2) Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio sia in riferimento all'entità della pena comminata per la fattispecie associativa (stabilita in tre anni di reclusione), che in relazione all'aumento apportato per ogni singolo episodio di spaccio (due mesi); si lamenta inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena accessoria (sospensione della patente di guida per un anno). SEJDINI SAMIR ha lamentato i seguenti vizi:
1) Violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990, che è stata fondata unicamente sulle intercettazioni telefoniche che dimostravano unicamente l'attività di spaccio del ricorrente nel periodo considerato, non risultando alcun contenuto delle conversazioni dal quale potesse essere ricavata l'evidenza dell'associazione a delinquere, ma piuttosto una serie di episodi, seppure commessi in concorso con altri, privi di unicità di intenti, di affectio societatis e soprattutto limitati nel tempo;
2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al ritenuto ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione finalizzata allo spaccio, priva anche di meri indizi, in quanto fatta discendere dall'appellativo "boss" e "capo", utilizzati in alcune conversazioni, senza che sia stata provata alcuna concreta condotta;
3) Violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere assorbite tutte le condotte contestate in un unico reato, come previsto dalla disposizione. In particolare con l'atto di appello era stato chiesto l'assorbimento dei capi di imputazione B 26-27-28-29 in quello B-30), e del pari anche i capi B-21-32 e 33 avrebbero dovuto ritenersi assorbiti in B-30) trattandosi del medesimo stupefacente; del pari vi sono altri capi, come espressamente indicati nell'atto di ricorso, che sarebbero meri duplicati , in quanto relativi a dosi ricavate dalla suddivisione del medesimo quantitativo di sostanza stupefacente; parimenti la detenzione avrebbe dovuto essere assorbita nella cessione della sostanza;
4) Violazione di legge ed il vizio dì motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio relativo al delitto di cui all'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è stata indicata la pena di anni cinque di reclusione, a fronte di un ambito edittale tra i tre ed i sette anni, senza considerare i - parametri deli, cui all'art. 133 cod. pen. e comunque senza una motivazione adeguata, secondo quanto preteso dalla giurisprudenza di legittimità. SHEHA.1 ENRI ha dedotto, con un unico motivo:
1) Errata applicazione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/90 con riferimento alla partecipazione al reato associativo e motivazione carente, illogica e contraddittoria anche con riferimento all'indeterminatezza dei capi di imputazione relativi ai reati satellite ed alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 del menzionato D.P.R. Si censura la mancata consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminale, ed invece la sussistenza di un mero concorso nella cessione di singole dosi di sostanze stupefacenti; tanto sarebbe provato dall'esistenza di contatti telefonici unicamente con Sejdini Samir, del quale il ricorrente era mero "esecutore di ordini". Peraltro i capi di imputazione dei reati satellite risultano generici, facendo riferimento a quantità imprecisate di sostanze stupefacenti, inoltre si sarebbero dovute qualificare aì sensi dell'art. 73, comma 4 D.p.r. 309/90, rideterminando la dosimetria della pena in bonam partem. SHEHAJ KLODIAN, ha lamentato 1) Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, allo stesso contestati, in quattro episodi, senza considerare che la presenza del ricorrente era giustificata dal rapporto di parentela con il cugino Shehaj Enri. Le intercettazioni non rendono evidente se si parli di esso ricorrente o del cugino, anche perché i dialoghi non sono stati tradotti da un interprete albanese;
2) Violazione di legge e il connesso vizio di motivazione ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio in riferimento all'entità della pena comminata per i reati di spaccio ed agli aumenti per la continuazione; si lamenta inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena accessoria (sospensione della patente di guida per sei mesi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In premessa, e in via generale, va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 1.1. Per quanto attiene poi ai vizi di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., che quasi tutti i ricorrenti hanno sollevato e che saranno nel prosieguo analizzati nello specifico, occorre ricordare l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (ex plurimis, Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella; Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, Nuzzo Piscitelli e altri, Rv. 246916; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro), secondo il quale il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte.
2. Quanto al primo motivo comune agli imputati Sejdini Samir, Di Battista Luca, Di Battista Pasquale, Shehaj Enri, è bene rammentare che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che elemento costitutivo del reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 è l'esistenza di un vincolo permanente tra almeno tre persone, che si caratterizza per un minimo di organizzazione e per il suo carattere stabile, seppure limitato nel tempo e volto esclusivamente alla commissione di singoli reati in materia di stupefacenti, per cui seppure non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontà associativa da parte degli associati (naturalmente la prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione non può che essere data attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione al gruppo).
E' stato inoltre affermato che in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l'elemento aggiuntivo e distintivo, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che prevede la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti ed in forza di tale vincolo i partecipanti, anche al di fuori dei singoli reati programmati, sono in grado di assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento di detto programma criminoso (cfr.
Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa ed altri, Rv. 258570; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altro, Rv. 257906, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma e altri, Rv. 270564; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale e altri, Rv. 273008). Dunque, ciò che caratterizza l'associazione criminale, oltre la pluralità dei soggetti, è la stabilità del vincolo ed il numero indefinito di delitti che l'organizzazione si propone di realizzare. Il programma delittuoso strutturato con l'obiettivo di molteplici reati qualifica l'accordo come vincolo permanente, anche in forza della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, attraverso il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale stabile per un certo lasso di tempo. 2.1.
E' principio consolidato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di offensività, che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale esclude la sussistenza dell'associazione criminale, ma è altrettanto vero, tuttavia, che è sufficiente un'organizzazione minima perché il delitto si configuri (cfr. Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini ed altri, Rv. 255491). Infatti la S.C. ha precisato che il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (vedi Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto e altro, Rv. 267991). 2.2.
Né è ostativa alla configurabilità del reato associativo la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria ed i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori, che poi reimmettono la sostanza nel mercato, con la costituzione di un rapporto che va oltre la singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (in tal senso si vedano Sez. 5, n.11899 del 18/12/1997, Saletta, Rv. 209646;
Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora e altri, Rv. 266405). Nel caso di specie i giudici di merito hanno riconosciuto la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. citato, ritenendo che la programmazione dei sodali abbia avuto ad oggetto esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, con predisposizione di modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma 5 del medesimo d.P.R. (in tal senso, Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi e altri, Rv. 267267 - 01).
3. Orbene, risulta assolutamente rispettoso dei principi menzionati, e privo di illogicità, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso, l'ampio sviluppo motivazionale della sentenza impugnata (cfr. pagg.19 e 31, e del resto già la dettagliata descrizione svolta dal giudice di prime cure) circa gli elementi costitutivi del riconosciuto sodalizio criminale finalizzato al commercio in dettaglio di dosi di sostanza stupefacente, sussistendone base probatoria dai contenuti delle conversazioni intercettate, dato il loro tenore più che sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita (cfr.
Sez.3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e altri, Rv. 262981 - 01), unitamente ai riscontri dell'attività di polizia giudiziaria, consistita nella individuazione degli interlocutori, nella loro localizzazione e nel loro monitoraggio, nonché il sequestro di sostanza stupefacente, come sottolineato dalla Corte di appello, che non solo ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, ma ha riportato alcuni passaggi delle intercettazioni stimati - non incongruamente - dimostrativi dell'esistenza di un accordo criminale, unitamente all'esistenza del centralino di smistamento degli ordini, dell'esistenza di un "parco autovetture" in uso promiscuo agli associati ed alle varie località destinate allo stoccaggio o custodia della droga (cfr. pag. 30).
Anche l'aspetto della censura proposta relativo all'interpretazione delle intercettazioni risulta manifestamente infondato, atteso che le doglianze risultano palesemente generiche a fronte dello sviluppo motivazione della sentenza impugnata, con la quale i ricorrenti non si confrontano, ma si limitano genericamente a dolersi dell'utilizzo dei contenuti delle conversazioni per affermare la sussistenza dell'associazione a delinquere agli stessi riferibile, anziché un mero concorso di persone e quindi in sostanza della valutazione di tali contenuti, invitando questa Corte di legittimità a svolgere un giudizio diverso, e più favorevole ai ricorrenti, non ammissibile nella presente sede.
4. Quanto poi al ruolo di promotore ed organizzatore ravvisato in capo dello Sejdini, oggetto del secondo motivo da questi proposto, come è noto la qualifica di organizzatore spetta a colui che svolge un compito che non è limitato all'avvio dell'impresa criminosa, ma che comprende anche l'assistenza per tutta la durata della stessa (Cfr. Sez.1, n. 12812 del 25/02/2011, Scopelliti, Rv. 249853 - 01). Orbene le decisioni di merito hanno sviluppato un'argomentazione del tutto logica e rispettosa dei principi giurisprudenziali sugli elementi costitutivi di tale qualifica, richiamando il ruolo di riferimento costante del gruppo svolto dallo Sejdini, dal fatto che periodicamente tutti i sodali facessero a lui confluire i guadagni ricavati dall'attività di spaccio, in cambio di una vera e propria paga settimanale per la loro attività, rendicontando gli eventuali crediti vantati presso terzi, nonché dal sostegno che il Sejdini assicurava agli associati, che giungeva ad assicurare il pagamento del compenso richiesto dagli avvocati per l'assistenza legale (cfr. pag. 27 della sentenza).
Elementi di prova, non certo limitati al solo fatto che il ricorrente fosse appellato nelle conversazioni come "capo" o "boss", sviluppati nella parte motiva della sentenza di merito con i quali il motivo di ricorso non si confronta, risultando all'evidenza generico e perciò inammissibile.
5. Per quanto attiene al terzo motivo proposto dallo Sejdini, ed anche alla seconda parte del motivo di ricorso di Shehaj Enri, nonché al primo motivo proposto da Shehaj Klodian, con i quali ci si duole che la responsabilità per i reati fine sia stata fondata in via principale sulle intercettazioni telefoniche, per cui i capi di imputazione risulterebbero mancanti di specificità ed inoltre l'identificazione dello Shehaj Klodian non sarebbe certa, si tratta di censure manifestamente infondate che non si confrontano con la ricostruzione dei fatti e gli elementi probatori acquisiti all'esito delle indagini preliminari, integralmente utilizzati in forza del rito abbreviato richiesto. 5.1.
La giurisprudenza consolidata ha statuito che la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di tale traffico (in tal senso Sez.4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251-01) ed anche i criteri di valutazione dei risultati delle intercettazioni sono cristallizzati in orientamenti giurisprudenziali consolidati, che si fondano sul principio cardine che ai fini della decisione è il contenuto delle registrazioni a costituire propriamente la prova oggetto di valutazione ad opera del giudice (ex multis, Sez. 6, n. 13213 del 15/3/2016, Giorgini, Rv. 266775;
Sez. 4, n.47891 del 28/9/2004, Mauro ed altri, Rv. 230569), valutazione di merito che risulta immune da censure qualora risulti adeguatamente motivata e priva di illogicità. 5.2. Nel caso di specie, peraltro, quale prova dei singoli fatti di cessione di droga, oltre ai dialoghi captati con le intercettazioni telefoniche, nelle quali veniva usato il linguaggio criptico, i giudici di merito hanno considerato gli esiti dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, il sequestro di droga (le 30 "cipolline" di cocaina, di cui al capo di imputazione sub C) nel luogo del suo occultamento in data 18 gennaio 2017, i successivi arresti nella flagranza di reato del 13 aprile 2017 di Battista Pasquale e dei coimputati - estranei al presente giudizio - De Matteis Vincenzo e Scala Domenico, nonché, in data 26 maggio 2017, di Sajdini Saimir e Di Battista Luca, con il rinvenimento di cocaina e denaro (con le operazioni descritte alle pagg. 11 e seguenti della sentenza di primo grado). 5.3.
Risulta del pari manifestamente infondata la richiesta formulata da Shehaj Enri che suggerisce una interpretazione in favor rei della qualità della sostanza stupefacente allo stesso riferibile, in riferimento alla tabella II, in considerazione della individuazione della droga oggetto del traffico dell'associazione a delinquere di cui trattasi, nella cocaina, quale emerge dai riscontri sopramenzionati, in perfetta coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi attingere, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, ad altre fonti di prova, fermo restando l'obbligo per il giudice di una puntuale argomentazione (cfr., da ultimo, Sez. 3 n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe Osaru, Rv. 275704-01). 5.4.
Per quanto attiene poi alla doglianza avanzata da Shehaj Klodian in ordine alla asserita incerta identificazione, la stessa non risulta avanzata in appello ed è pertanto inammissibile, ma comunque il motivo non si confronta con quanto ricostruito dai giudici nei due gradi di giudizio, in considerazione non solo del fatto che fosse il cugino di Shehaj Enri, ma del soprannome "Malo" con il quale il predetto era conosciuto negli ambienti locali di Racale e Taviano e del fatto che lo stesso utilizzava in cellulare intestato alla compagna Sejdini Liljana, sorella di Sejdini Saimis ed al coinvolgimento del predetto quale ricostruito dalla sentenza di primo grado (pagg. 67 e segg.) e in quella di appello (pagg. 80 e segg. ).
6. Il terzo motivo di ricorso proposto da Sejdini Saimir, in ordine al mancato assorbimento di alcuni dei reati-fine di spaccio allo stesso contestati, in altri, ove si fa riferimento alla detenzione di un quantitativo maggiore di droga, in quanto tali capi avrebbero ad oggetto i medesimi quantitativi di droga, successivamente ceduti, oltre a non essere stato proposto nell'atto di appello, risultando perciò inammissibile, è, parimenti, manifestamente infondato. E' principio consolidato che la detenzione illecita di stupefacenti costituisce un'autonoma ipotesi di reato, con la conseguenza che l'acquisto a fine di vendita e la consecutiva vendita di tutto o parte del quantitativo acquistato integrano distinte condotte di reato; né, a tal fine, rileva la brevità del tempo intercorso tra le stesse, in quanto ciò non esclude che ciascun fatto cagioni autonomi eventi di pericolo, determinati da più azioni sorrette da autonome volizioni, ancorché poste in essere in esecuzione di un unico disegno criminoso (così Sez.5, n.4529 del 10/11/2010, dep. 08/02/2011, Malkoc e altri, Rv. 249252 - 01;
Sez. 3, n. 31518 del 29/09/2020, B., Rv. 280040 - 01).
7. Tutte le censure relative al trattamento sanzionatorio, relativamente alle pene principali ed a quelle accessorie, ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche proposte da Di Battista Luca e Di Battista Pasquale nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi, da Sejdini Saimir con il quarto motivo e da Shehaj Klodian con il secondo motivo, peraltro reiterative di quanto già esposto con l'impugnazione di appello, risultano inammissibili per evidente genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza qui impugnata.
Come è noto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez.6, n. 7707/14 del 4/12/2003, Anaclerio, Rv. 229768). 7.
1. Orbene, la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né i ricorrenti hanno dedotto in appello elementi specifici che potessero essere valutati e della cui mancata considerazione possano dolersi innanzi ai giudici di legittimità. Quanto alla dosimetria sanzionatoria rispetto alla forbice edittale, la sentenza impugnata risulta in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino Rv. 265283-01), dovendosi considerare che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (così Sez.3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). Ugualmente va osservato a proposito della durata delle pene accessorie come comminate. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagament