Sentenza — n. 34584/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 9 dicembre 2020, il Tribunale di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Clemente Zorzetto in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Le condotte contestate sono costituite dalla omessa indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi nel Modello Unico ai fini delle imposte sui redditi e dall'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA per gli anni di imposta 2011 e 2012. Le date di consumazione dei reati, secondo la contestazione, sono:
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod. pen, art. 593 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) il 31 dicembre 2013, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, nel procedimento nei confronti di: Zorzetto Clemente, nato a Valdagno il 23/11/1956 avverso la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 9 dicembre 2020, il Tribunale di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Clemente Zorzetto in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Le condotte contestate sono costituite dalla omessa indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi nel Modello Unico ai fini delle imposte sui redditi e dall'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA per gli anni di imposta 2011 e 2012. Le date di consumazione dei reati, secondo la contestazione, sono:
a) il 25 settembre 2012, per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2011;
b) il 27 settembre 2013, per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012;
c) il 31 dicembre 2012, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2011;
d) il 31 dicembre 2013, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Si deduce che i reati in contestazione non sono ancora estinti per prescrizione, perché in relazione agli stessi, siccome commessi dopo l'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione ordinaria è pari ad otto anni, e quello massimo è pari a dieci anni.
3. Il ricorso è fondato. Invero, come rilevato nel ricorso, per i reati per cui si procede, siccome commessi dopo il 17 settembre 2011, il tempo necessario a prescrivere, tenendo conto anche del periodo di interruzione, è pari a dieci anni, e salvi eventuali periodi di sospensione. Precisamente, la durata di otto anni del termine base per la prescrizione per tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, da aumentare per l'interruzione di ulteriori due anni, ossia di un periodo pari ad un quarto, è stata fissata dal comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiunto dall'art. 2, comma 36- vides semel, lett. I), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed entrato in vigore dal 17 settembre 2011 in forza di quanto stabilito dal comma 36-vicies bis dell'art. 2 d.l. cit., come convertito in legge.
Di conseguenza, tenuto conto del compimento di atti interruttivi prima della scadenza del termine base di otto anni, come ad esempio il decreto di citazione a giudizio del 13 gennaio 2020, alla data odierna non è ancora decorso il termine necessario a prescrivere i reati per cui si procede, e, quindi, deve essere rilevato p i l'errore nell'applicazione di una disposizione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata.
4. Il rilievo della violazione di legge concernente il computo del tempo necessario a prescrivere i reati, e della illegittimità della conseguente dichiarazione di estinzione degli stessi per prescrizione, impone di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Il rinvio deve essere disposto davanti alla Corte d'appello di Venezia. Infatti, la sentenza impugnata, in quanto dichiarativa di estinzione del reato e, quindi, di proscioglimento, era appellabile dal pubblico ministero ex art. 593 cod. proc. pen. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi proposto per saltum, a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., gli atti per il giudizio di rinvio sono da trasmettere al giudice che sarebbe stato competente per l'appello. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Venezia si determinerà sulle imputazioni contestate evitando di incorrere nel medesimo errore in cui è caduta la sentenza impugnata in ordine al computo del termine di prescrizione dei reati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso il 28/05/2021 Il Consigliere est