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Sentenza — n. 34577/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34577/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maspero Massimo ha impugnato con ricorso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, confermando la sentenza del Tribunale di Como, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione in relazione alle fattispecie di cui agli art.10-bis e 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere, quale rappresentante legale di "Prima Comunicazione Srl", omesso di versare ritenute operate e certificate per euro 580.644,28, nonché l'Iva per euro 1.819.464 relative all'anno di imposta 2012.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A conferma del carattere emergenziale della situazione e della evidente impossibilità di adempiere i debiti tributari vengono dedotte la unicità della omissione, verificabile ex actis, nella storia imprenditoriale del prevenuto, sempre fedele all'assolvimento degli obblighi tributari, e la stipula di un piano di rientro, successivamente quasi integralmente eseguito, dal debito non versato tra il prevenuto e l'Agenzia dell'Entrate in ragione della, seppur lenta, ripresa imprenditoriale (attraverso in particolare l'acquisizione del cliente Samsung).

Parole chiave

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omissione del contribuente dichiarazione fiscale tardiva debito della massa omissione della contabilità sospensione della riscossione fiscale cattiva gestione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASPERO MASSIMO nato a CANTU il 08/10/1974 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore dell'imputato W. Gatti in sostituzione dell'Avv. G. Sassi che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Maspero Massimo ha impugnato con ricorso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, confermando la sentenza del Tribunale di Como, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione in relazione alle fattispecie di cui agli art.10-bis e 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere, quale rappresentante legale di "Prima Comunicazione Srl", omesso di versare ritenute operate e certificate per euro 580.644,28, nonché l'Iva per euro 1.819.464 relative all'anno di imposta 2012.

2. Con un motivo di ricorso sostanzialmente unico eccepisce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla asserita sussistenza dell'elemento psicologico dei reati. La Corte territoriale, adagiandosi sul compendio motivazionale predisposto nella sentenza di primo grado, sarebbe giunta a confermare la esistenza della piena volontà e rappresentazione della condotta omissiva non considerando, pur a fronte di specifica doglianza, il fatto storico nella sua complessità. Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso come la perdita subita dalla "Prima Comunicazione srl" nel 2011 del cliente Nokia di grande rilevanza e della conseguente quasi totalità del fatturato, si sia riflessa inevitabilmente sugli anni successivi, con una imponente crisi di liquidità che, insieme con il tentato recupero della capacità produttiva aziendale, avrebbe determinato una inesorabile contrazione della liquidità per l'anno 2013; nel mentre l'imprenditore tentava di provvedere alla salvaguardia dei posti di lavoro (un centinaio di dipendenti circa) e di evitare il dissesto aziendale.

A conferma del carattere emergenziale della situazione e della evidente impossibilità di adempiere i debiti tributari vengono dedotte la unicità della omissione, verificabile ex actis, nella storia imprenditoriale del prevenuto, sempre fedele all'assolvimento degli obblighi tributari, e la stipula di un piano di rientro, successivamente quasi integralmente eseguito, dal debito non versato tra il prevenuto e l'Agenzia dell'Entrate in ragione della, seppur lenta, ripresa imprenditoriale (attraverso in particolare l'acquisizione del cliente Samsung).

La sopravvenuta ed oggettiva condizione di impossibilità materiale di adempimento del debito si sarebbe posta quale antecedente causale inevitabile tale da determinare, in capo al soggetto agente, la inesigibilità di una condotta alternativa lecita al tempo della commissione dei fatti. La crisi economica rappresenterebbe un fattore esterno incidente sul processo formativo della volontà dolosa richiesta dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 sicché l'omesso versamento delle imposte entro i termini prescritti sarebbe stata conseguenza non di una scelta libera del soggetto obbligato, espressiva del dolo generico tipico richiesto dalla norma, bensì di una volontà viziata a monte, di una scelta etero-determinata e condizionata da circostanze esterne che si risolverebbe in un costringimento inevitabile.

La soluzione imprenditoriale adottata dal prevenuto funzionale a consentire il prosieguo dell'attività imprenditoriale, mantenendo intatto il livello occupazionale dell'azienda e la realtà societaria in genere, avrebbe così determinato la impossibilità di pagare i tributi relativi al solo anno 2013 per mancanza di liquidità dipendente da fattori causali esterni, come la defezione clientelare, e non dalla volontà e rappresentazione generica di non versare il dovuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Il contenuto del ricorso ripropone le argomentazioni già disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il ricorrente si limita, infatti, ad evocare una gravissima crisi di liquidità dovuta alla perdita nel 2011 del cliente Nokia (senza che, peraltro, siano stati dedotti elementi numerici che permettano di riscontrare l'effettiva incidenza del fatturato rappresentato da tale cliehte su quello compléssivo della società rappresentata dal ricorThente) trascurando, tuttavia, di considerare che la sentenza ha posto in evidenza che tale circostanza -venne a verificarsi nél 2011 (mentre i mancati versamenti contestati ebbero invece a verificarsi due anni dopo) senza che, inoltre, come già sottolineato dalla sentenza impugnata, nessuna dimostrazione il ricorrente abbia dato dei tentativi di ripianare tale eventuale situazione critica, onde evitare le conseguenze sulla situazione della società negli anni a venire, attraverso, ad esempio l'immissione di capitale proprio; né si potrebbe fondatamente invocare la mancanza del dolo o l'inesigibilità della condotta per il fatto che il ricorrente abbia privilegiato il pagamento degli stipendi dei dipendenti, scelta, peraltro, la cui inevitabilità è stata, anch'essa, il risultato di una gestione risoltasi nel mancato accantonamento delle somme necessarie per il pagamento delle ritenute dovute o dell'Iva.

La Corte territoriale, dunque, nel ritenere sussistenti i reati, ha fatto corretta applicazione del principio generale più volte espresso da questa Corte che ha, infatti, sottolineato che l'inadempimento della obbligazione tributaria del versamento dell'imposta sul valore aggiunto (così come, naturalmente, del versamento delle ritenute) può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/15 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128) e che, inoltre, sul piano dell'elemento soggettivo, detti reati sono integrati dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (da ultimo, tra le altre, Sez.3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189).

Così come corretta applicazione è stata fatta della necessità che l'interessato dimostri (ciò che nella specie non è stato fatto) che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Sez.3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).

2. Il ricorso va dunque rigettato, seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali