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Sentenza — n. 34575/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34575/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34575/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha condannato Fabio Mostaccio all'ammenda di euro 600,00 oltre spese per il reato di cui all'art. 20, comma 2, lett. c) e all'art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, mentre erano in corso i lavori di rifinitura della copertura di un capannone, non aveva usato correttamente l'attrezzatura di lavoro e i DPI previsti contro il rischio di caduta dall'alto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 20, comma 2, lett. c) e all'art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, mentre erano in corso i lavori di rifinitura della copertura di un capannone, non aveva usato correttamente l'attrezzatura di lavoro e i DPI previsti contro il rischio di caduta dall'alto.

Parole chiave

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equipaggiamento di protezione lavoro pericoloso prevenzione degli infortuni professionali violazione delle norme sicurezza mancanza di disciplina assicurazione dei rischi di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
L'imputato ricorre per cassazione per omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mostaccio Fabio, nato a Milazzo il 05/11/1977, avverso la sentenza in data 21/12/2020 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha condannato Fabio Mostaccio all'ammenda di euro 600,00 oltre spese per il reato di cui all'art. 20, comma 2, lett.

c) e all'art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, mentre erano in corso i lavori di rifinitura della copertura di un capannone, non aveva usato correttamente l'attrezzatura di lavoro e i DPI previsti contro il rischio di caduta dall'alto.

2. L'imputato ricorre per cassazione per omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

• 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, il difensore ha formulato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., a verbale, in via subordinata all'assoluzione, senza allegare le ragioni per il relativo riconoscimento. E' evidente che il Giudice non ha ritenuto la particolare tenuità del fatto e, infatti, anche se non ha applicato la pena detentiva, ha comunque irrogato la pena pecuniaria nel massimo previsto. La motivazione non è omessa rispetto alla mancata compiuta allegazione dei fatti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente