Sentenza — n. 34573/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO Filomena Jenni, nata a Tricase (Le) il 29 maggio 1982; ORLANDO Antonio, nato Ruffano (Le) il 21 gennaio 1954; avverso la sentenza n. 1570 della Corte di appello di Lecce del 4 novembre 2019; letti ali atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, la memoria in data 3 maggio 2021 con la quale, nell'interesse dei ricorrenti, l'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 530 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la inesatta applicazione dell'art. 5 cod. pen. anche alla luce della interpretazione che di esso deve essere - operata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Il terzo motivo di impugnazione riguarda, anche questa volta con riferimento alla violazione di legge, la inosservanza del contenuto del dm del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'allegato D), parte IV, del dlgs n. 152 del 2006. Il quarto motivo di impugnazione, a sua volta, ha ad oggetto la affermata violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la causa di non punibilità introdotto con l'art. 131-bis cod. pen.
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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO Filomena Jenni, nata a Tricase (Le) il 29 maggio 1982; ORLANDO Antonio, nato Ruffano (Le) il 21 gennaio 1954; avverso la sentenza n. 1570 della Corte di appello di Lecce del 4 novembre 2019; letti ali atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, la memoria in data 3 maggio 2021 con la quale, nell'interesse dei ricorrenti, l'avv.
Francesco ACCOTO, del foro di Lecce, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza pronunziata in data 4 novembre 2019, ha ampiamente riformato la precedente sentenza con la quale, in data 5 dicembre 2017, il Tribunale di Lecce aveva mandato assolti Orlando Filomena Jenni, Orlando Luca ed Orlando Antonio dai reati loro contestato in concorso, aventi ad oggetto la gestione di un impianto per il recupero dei rifiuti in assenza della autorizzazione necessaria per le operazioni, sostanzialmente di raccolta dei rifiuti, materialmente effettuate ed il deposito incontrollato degli stessi.
La Corte territoriale, in accoglimento della impugnazione della locale Procura generale, aveva rilevato che, se effettivamente non poteva essere contestato agli imputati il reato di cui all'art. 256, commi 2 e 5, del dPR n. 152 del 2006, era tuttavia possibile attribuire a taluni di loro la responsabilità per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del medesimo dPR, atteso che presso la Ecosudmetalli Srl, cioè la impresa impegnata nel recupero dei rifiuti metallici gestita dagli Orlando, venivano depositati dei rifiuti, nella specie cavi elettrici con condutture in alluminio ed in rame inguainati con una copertura di colore grigio impregnata di olio, carbone e catrame, che, in funzione del codice CER che era stato loro assegnato; non rientravano fra quelli che, in base alla autorizzazione goduta dalla detta società, potevano essere trattati da essa.
Analogamente la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere gli elementi per la configurazione dell'altro reato contestato ai prevenuti, cioè il delitto di cui all'art. 260 del dlgs n. 152 del 2006, connesso alla illegittima gestione dell'impianto di cui sopra. La Corte salentina ha, d'altra parte, ritenuto che non tutti ali imputati dovessero rispondere del reato loro contestato; in particolare ha rilevato che, mentre per ciò che concerne i prevenuti Orlando Filomena Jenni ed Orlando Antonio, la circostanza che costoro fossero, rispettivamente, amministratore di diritto ed amministratore di fatto della citata compagine sociale comportava che gli stessi dovessero rispondere degli illeciti commessi in occasione ed a causa della conduzione societaria, ad entrambi riconducibile, per ciò che, invece, riguardava la posizione di Orlando Luca, non erano emersi elementi che, al di la della sua partecipazione di fatto alla società in questione, evidenziassero in lui una qualche posizione, vuoi formaleivuoi sostanziale, di carattere direttivo o comunque cui competeva l'attribuzione di poteri decisori, che potesse far ritenere l'esistenza di un suo diretto e sostanziale coinvolgimento nella vicenda.Per tale raaione la Corte di Lecce limitava alla posizione di Orlando Filomena Jenni e di Orlando Antonio l'affermazione della colpevolezza e, ritenendo peraltro di dover tenere distinte, sotto il grado delle rispettive gravità, le diverse responsabilità, provvedeva - esclusa per entrambi la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche - "comminando" (recte: irrogando) al secondo la pena di anni 1 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda ed alla prima la pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.600,00 di ammenda, quest'ultima sanzione, peraltro, oggetto di sospensione condizionale e beneficio della non menzione.
Avverso la sentenza descritta hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, redatto dal comune avvocato fiduciario, sia la Orlando Filomena Jenni sia Orlando Antonio, articolando a tal fine 7 motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno lamentato il fatto che la Corte di appello di Lecce sia giunta ad una sentenza di condanna, ribaltando completamente, per ciò che li concerne, il giudizio assolutorio cui era pervenuto il Tribunale salentino, senza provvedere affatto alla riapertura della istruttoria, in tal modo violando il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, in caso di impugnazione di sentenza di proscioglimento proposta dalla pubblica accusa avente ad oggetto motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, impone tale obbligo procedimentale al giudice del gravame.
Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la inesatta applicazione dell'art. 5 cod. pen. anche alla luce della interpretazione che di esso deve essere - operata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. Il terzo motivo di impugnazione riguarda, anche questa volta con riferimento alla violazione di legge, la inosservanza del contenuto del dm del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'allegato D), parte IV, del dlgs n. 152 del 2006. Il quarto motivo di impugnazione, a sua volta, ha ad oggetto la affermata violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la causa di non punibilità introdotto con l'art. 131-bis cod. pen.
Il quinto motivo riguarda la violazione di legge per non essere stata dichiarata dalla Corte territoriale la intervenuta estinzione del reato attribuito ai prevenuti in quanto già prescritto al momento in cui era stata pronunziata la sentenza da parte di tale giudice.Il sesto motivo di impugnazione dedotto dai ricorrenti attiene al vizio di motivazione per non avere i giudici del merito ritenuto che la responsabilità di quelli fosse emersa non "al di là di ogni ragionevole dubbio" e per non avere, pertanto, costoro assolto i predetti, sia pure ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen.
Infine, con il settimo motivo è stato lamentato il fatto che nella sentenza impugnata siano stati considerati rifiuti trattati in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla autorizzazione anche gli estintori in uso presso la azienda con finalità antincendio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
It ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con le conseguenze che saranno infra illustrate. Deve, infatti, rilevarsi come sia fondato il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio procedimentale che avrebbe colpito la decisione impugnata, vizio scaturito dal fatto che i giudici del gravame non hanno ritenuto necessario procedere, per come stabilito dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., alla riapertura della istruttoria dibattimentale, provvedendo, pertanto, a ribaltare la sentenza emessa dal giudice di primo grado decidendo solo sulla base del medesimo materiale istruttorio già esaminato da questo.
Va preliminarmente osservato che, secondo quanto espressamente ricavabile dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale ha deciso, nel senso della riscontrabilità della penale responsabilità dei due odierni appellanti, attraverso l'analisi degli elaborati peritali redatti dai consulenti tecnici di parte del Pm che, è logico ritenere, sono stati acquisti agli atti a seguito dell'esame dibattimentale cui gli stessi sono stati sottoposti di fronte al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 501, comma 2, cod. proc. pen. A tal proposito si osserva che, sebbene nella sentenza impugnata non sia mai precisato che l'elaborato redatto dai consulenti del Pm sia stato acquisito dopo l'esame degli stessi, deve osservarsi che, non essendo peraltro mai neppure precisato che lo stesso è entrato a far parte del fascicolo del dibattimento per altra via, è legittimo ritenere che tale acquisizione sia avvenuta attraverso le forme ordinarie, cioè in esito all'esame dei consulenti di parte, posto che ipotizzare una diversa modalità di acquisizione di tale atto, del quale un ampio stralcio, testualmente riportato nella sentenza impugnata, è stato considerato dalla Corte territoriale l'elemento istruttorio decisivo ai fini della affermazione della colpevolezza degli imputati, presupporrebbe che si postuli l'esistenza di una ipotesi di nullità di carattere generale, sia pure a regime intermedio, nell'operato del Tribunale di Lecce (nel senso della nullità di carattere generale ma a regime intermedio, della acquisizione de plano, cioè non in esito all'esame testimoniale degli stessi, delle relazioni peritali redatte dai consulenti tecnici, sia di parte che di ufficio, si veda:
Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 agosto 2016, n. 35497; idem Sezione VI penale, 16 giugno 2014, n. 25807), postulato questo che, in assenza di fattori che lo giustifichino, appare in contraddizione col principio di presunzione di legittimità degli atti processuali (per talune declinazioni di tale principio, che, tuttavia, costituisce una regola generale del processo, si vedano: Corte di cassazione, Sezione V penale 7 settembre 2010, n. 32728; idem Sezione VI penale, 19 dicembre 1990, n. 16595; idem Sezione I penale, 12 aprile 1980, n. 4787).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, come questa Corte ha ancora di recente affermato, le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita solo mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 aprile 2019, n. 14426); considerato che nel caso in esame, per quanto sopra rilevato, deve ritenersi che la relazione peritale sia stata assunta in atti successivamente all'esame del consulente del Pm e rilevato che siffatta relazione - la quale deve intendersi come una sorta di "precipitato" in cui sono compendiate sistematicamente le dichiarazioni che il teste qualificato ha fatto o che ha comunque richiamato nella sua deposizione e che, pertanto, mutua da quella la natura di prova dichiarativa - ha costituito il punctum sul quale ha fatto integralmente leva la sentenza della Corte di appello per ribaltare il giudizio assolutorio pronunziato dal giudice di primo grado, ha colto nel segne la censura dei ricorrenti che hanno lamentato il vizio, dirimente, da cui la sentenza impugnata è affetta.
Come, infatti, questa Corte ha ancora ricordato, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 maggio 2020, n. 13953), non essendo alla presente fattispecie neppure applicabile, per le ragioni sopra riportate in ordine alla natura "dichiarativa" della prova riferibile al contenuto della relazione peritale depositata dal consulente di parte in esito al suo esame, il tuttora condiviso, ma tuttavia ora non pertinente, principio secondo il quale la necessità per il Giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 dicembre 2020, n. 36905).
L'annullamento della sentenza impugnata, che stante la natura processuale del vizio riscontrato si pone come assorbente rispetto a tutti gli altri vizi dedotti con i restanti motivi di impugnazione che, pertanto, neppure debbono essere qui esaminati, deve, peraltro, essere disposto senza rinvio, considerato che, dato il tempo trascorso rispetto al momento in cui il reato è stato contestato nella sua flagranza (cioè il marzo 2014), fattore questo che, trattandosi di contestazione "chiusa" ne ha comunque interrotto la permanenza (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 26 febbraio 2020, n. 7564), è ad oggi - sia pur tenuto conto dei due periodi in cui il detto termine nel corso dei procedimenti di merito è rimasto sospeso a causa dei rinvii della trattazione del processo disposti ad istanza dei ricorrenti - estinto per prescrizione.
PQM Annulla senza rinvio