Sentenza — n. 34570/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 giugno 2019, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del 9 novembre 2018, con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato Adriano Magi alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d. 1gs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "A&W s.r.l.", con sede legale in Brescia, al fine di consentire alla società "ITR Group srl" l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva la fattura n. 1 datata 11 gennaio 2012, per un importo pari a euro 50.000, 02 w corrispondente Iva pari a euro 10.500, la nota di credito n. 3 datata 8 novembre / eaft..` 2012, per un importo imponibile pari ad euro 20.000 et.corrispondente Iva pari - / a 4.200 euro, tutte relative a operazioni inesistenti, fatti commessi in Brescia, rispettivamente l'11 gennaio e 1'8 novembre 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Stefano Giacomelli, successivamente rivelatosi un truffatore, ma indicatogli come serio e capace da un esperto di fiducia, il dr. Bonaventura, per svolgere una consulenza sulle modalità di rilancio operativo della "ITR", essendo emersa solo in seguito all'indagine dell'Agenzia delle Entrate la posizione di incompatibilità di Giacomelli, presentatosi come consulente, ma di fatto già inserito nella "ITR". In questo contesto truffaldino si inserirebbe la cessione di credito operata da Giacomelli in favore di Maggi, in quanto il debito era in capo a una persona giuridica, la "A&W", cui era stato chiesto da Giacomelli il pagamento di oltre 50.000 euro, ma era stato adempiuto tramite i beni di un soggetto terzo, Maggi, che si sostituiva al creditore originario tramite tale negozio giuridico.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maggi Adriano, nato a Brescia il 20-10-1950, avverso la sentenza del 17-06-2019 della Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23/comma 8idel decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette la memoria di replica trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Daniela Fortuna, difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del 9 novembre 2018, con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato Adriano Magi alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 8 del d. 1gs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "A&W s.r.l.", con sede legale in Brescia, al fine di consentire alla società "ITR Group srl" l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva la fattura n. 1 datata 11 gennaio 2012, per un importo pari a euro 50.000, 02 w corrispondente Iva pari a euro 10.500, la nota di credito n. 3 datata 8 novembre / eaft..` 2012, per un importo imponibile pari ad euro 20.000 et.corrispondente Iva pari - / a 4.200 euro, tutte relative a operazioni inesistenti, fatti commessi in Brescia, rispettivamente l'11 gennaio e 1'8 novembre 2012.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Maggi, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 8 del d. 1gs. n. 74 del 2000 e dolendosi del difetto di motivazione rispetto all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, con particolare riferimento al dolo specifico di evasione. La difesa, in particolare, lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale di tre specifiche prove, ovvero:
1) la prova dichiarativa, costituita dalle sommarie informazioni rese dal dott. Guido Paolo Bonaventura ai sensi dell'art.391 cod. proc. pen., le quali, seppur acquisite nel fascicolo del dibattimento, non sono mai state prese in considerazione dai giudici di merito, anche ai fini dell'approfondimento del foro interiore di Maggi;
2) la prova logica, atteso che, se l'obiettivo perseguito dall'emittente fosse stato quello dell'evasione fiscale da parte dell'utilizzatore, non avrebbe avuto alcun senso l'emissione di un'unica fattura per operazione inesistente, seguita, nella stessa annualità, dalla emissione di una nota di credito finalizzata a dimezzare il potenziale beneficio fiscale della fattura, riducendolo a un valore irrisorio rispetto al fatturato della società destinataria;
3) la prova fattuale, relativa all'effettiva esistenza della sede legale della "A&W srl" presso un commercialista, in quanto la notifica dell'accertamento tributario emesso dall'Agenzia delle Entrate è andato a buon fine, dato che Maggi, dopo aver avuto cognizione del provvedimento, ha interloquito con l'Ente accertatore, per cui doveva escludersi la fittizietà della società gestita dall'imputato e dunque la consapevolezza da parte di questi dell'asserita inesistenza dell'operazione commerciale incriminata, a nulla rilevando che i vicini non abbiano mai saputo dell'esistenza della società, posto che la stessa era allocata presso lo studio di un consulente a ciò preposto, di cui ben potevano i vicini ignorare l'esistenza.La Corte di appello, in definitiva, non avrebbe considerato il rilievo difensivo secondo cui l'emissione di un'unica fattura, proprio perché priva della finalità di consentire alla "ITR" l'evasione di imposta, era stata seguita dall'operazione di storno della parte pagata, operazione che stride con qualsivoglia intento evasivo, giacché, almeno parzialmente, contribuisce a neutralizzare qualsiasi beneficio fiscale effettivo per la società destinataria, non essendosi altresì tenuto conto del fatto che Maggi, amministratore inesperto di una piccola impresa, è stato tratto in inganno dalla proposta di incaricare un professionista, ovvero l'ing.
Stefano Giacomelli, successivamente rivelatosi un truffatore, ma indicatogli come serio e capace da un esperto di fiducia, il dr. Bonaventura, per svolgere una consulenza sulle modalità di rilancio operativo della "ITR", essendo emersa solo in seguito all'indagine dell'Agenzia delle Entrate la posizione di incompatibilità di Giacomelli, presentatosi come consulente, ma di fatto già inserito nella "ITR". In questo contesto truffaldino si inserirebbe la cessione di credito operata da Giacomelli in favore di Maggi, in quanto il debito era in capo a una persona giuridica, la "A&W", cui era stato chiesto da Giacomelli il pagamento di oltre 50.000 euro, ma era stato adempiuto tramite i beni di un soggetto terzo, Maggi, che si sostituiva al creditore originario tramite tale negozio giuridico.
In definitiva, il nocumento economico patito da Maggi comproverebbe la sua buona fede, non essendo egli mosso da alcuna finalità di evasione fiscale, finalità verosimilmente non perseguita neanche da Giacomelli, il quale mirava non tanto a conseguire un vantaggio fiscale in favore della "ITR", quanto a un consistente arricchimento personale, ottenendo, gratuitamente, beni pregiati di Maggi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti in seguito esposti.
1. Premesso che la sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie per cui si procede (art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000) non è controversa, deve tuttavia osservarsi che, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, unico profilo su cui si incentrano le doglianze difensive, l'apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta effettivamente lacunoso. Sul punto deve rilevarsi che, nell'atto di appello, la difesa, con il secondo motivo, aveva espressamente censurato la mancanza in capo al ricorrente del dolo specifico necessario ai fini della configurabilità della fattispecie, osservando che la finalità perseguita da Maggi con l'emissione dell'unica fattura contestata non era quella di consentire alla "ITR" l'evasione di imposta, atteso che l'imputato aveva emesso un documento di storno della reale operazione commerciale non appena acquisita notizia dell'insolvenza della società debitrice, così da neutralizzare parzialmente il beneficio fiscale effettivo per la società destinataria.Era dunque illogico, nella prospettazione difensiva, che una società "cartiera" in tutta la sua esistenza emettesse una sola fattura falsa, per giunta di esiguo importo e nella stessa annualità ne dimezzasse il vantaggio per l'utilizzatrice.
2. Orbene, con questi rilievi difensivi, la Corte territoriale non si è adeguatamente confrontata, soffermandosi la sentenza impugnata (peraltro in modo puntuale) sul solo profilo oggettivo della condotta, ovvero la fittizietà dell'operazione sottesa alla fattura, senza tuttavia fornire risposta alle censure circa l'inesistenza dell'elemento soggettivo, a ciò dovendosi aggiungere che anche la sentenza di primo grado, pur essendosi diffusa, anch'essa in maniera attenta, nella ricostruzione dei fatti di causa, tuttavia aveva a sua volta mancato di approfondire l'aspetto legato alla componente soggettiva della fattispecie.
Né l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 può essere ritenuto sussistente in re ipsa, una volta accertata la natura fittizia delle operazioni inesistenti sottese alle fatture emesse, occorrendo in tal senso una verifica che accerti in concreto l'elemento volitivo del soggetto agente, elemento che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Rv. 246991 e Sez. 3, n. 39359 del 24/09/2008, Rv. 241040), consiste nel dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, essendosi precisato che il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto può anche non essere esclusivo, nel senso che il reato non è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale, e tuttavia se altre finalità possono concorrere con quella fiscale, quest'ultima deve pur sempre sussistere, perché, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile.
Ora, l'esistenza della componente soggettiva del reato era stata messa in discussione nell'atto di appello con alcune considerazioni non generiche, sulle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi per valutarne la pertinenza rispetto ai fatti di causa, così da adempiere fino al fondo al proprio onere motivazionale, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area del travisamento della prova.
3. In definitiva, stante l'omessa risposta della Corte di appello alle censure difensive sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato a Maggi, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto. 4 C-&
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio