Sentenza — n. 34414/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10/07/2020 del Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Meli Gaetano, avverso i decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emessi in data 11.5.2020 e 22.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in relazione ai reati di cui agli art. 5 d.lgs 74/2000 per gli anni di imposta 2013 e 2017 (per aver Meli Gaetano, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo di Consapi-Consorzio Satbile, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le prescritte dichiarazioni Iva per gli anni di imposta 2013 e 2017) annullava il decreto del 11.5.2020 (relativo al reato contestato per l'anno di imposta 2013) e confermava il decreto del 22.5.2020 (relativo al reato contestato per l'anno di imposta 2017).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod.proc.pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 325, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34414/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Meli Gaetano, nato a Baden (Svizzera) il 26/01/1973 avverso l'ordinanza del 10/07/2020 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. TO
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/07/2020 del Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Meli Gaetano, avverso i decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emessi in data 11.5.2020 e 22.5.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in relazione ai reati di cui agli art. 5 d.lgs 74/2000 per gli anni di imposta 2013 e 2017 (per aver Meli Gaetano, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo di Consapi-Consorzio Satbile, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare le prescritte dichiarazioni Iva per gli anni di imposta 2013 e 2017) annullava il decreto del 11.5.2020 (relativo al reato contestato per l'anno di imposta 2013) e confermava il decreto del 22.5.2020 (relativo al reato contestato per l'anno di imposta 2017).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Meli Gaetano, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. con riferimento alla conferma della misura del sequestro preventivo in relazione alla presunta evasione fiscale per l'anno 2017. Argomenta che il Tribunale aveva espresso una motivazione apparente in quanto non erano stati adeguatamente vagliati i dati fattuali allegati dalla difesa, e, cioè, le fatture passive ricevute dal Consapi-Consorzio Stabile che comprovavano, quanto alle presunte violazioni in materia di Iva fatture passive, il mancato superamento della soglia di punibilità; quanto alle imposte dirette, le tre fatture considerate, riguardavano, in realtà, lavori eseguiti nel 2013 a seguito di risoluzione unilaterale da parte della stazione appaltante effettuata in data 16.12.2013 e, quindi, tali ricavi andavano imputati all'anno 2013 e non all'anno 2017, con conseguente mancato superamento della soglia di punibilità.
Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129;
Sez.2, n.5807 dell 8/01/2017,Rv.269119).
2. Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione all'ammontare delle imposte evase ed alle ragioni della riferibilità delle fatture di cui all'imputazione all'annualità 2017 per la determinazione dei redditi imponibili e del volume di affari del Consapi-Consorzio Stabile (cfr pag 5 dell'ordinanza impugnata).
3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
4. Consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa