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Sentenza — n. 34412/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34412/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34412/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il secondo motivo di ricorso è fondato in considerazione dell'abnormità dell'atto impugnato; esso assorbe, avente carattere preliminare, l'ulteriore motivo proposto. Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez.6, n.25602 del 27/05/2020, Rv.279572 - 01; Sez.6,n.52007 del 16/10/2018, Rv.274578 - 01;Sez.6, n.10623 del 19/02/2014, Rv.261886 - 01;Sez.6,n.49071 del 06/11/2013, Rv.258359 - 01).3. Nel caso di specie, il Giudice fion aveva più il potere di disporre d'ufficio la confisca di quanto in sequestro, e con il procedimento di correzione di errore materiale, statuizione omessa nella sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione di appello. 4 Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato, segue l'annullamento senza rinvio dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34412/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez.6, n.25602 del 27/05/2020, Rv.279572 - 01; Sez.6,n.52007 del 16/10/2018, Rv.274578 - 01;Sez.6, n.10623 del 19/02/2014, Rv.261886 - 01;Sez.6,n.49071 del 06/11/2013, Rv.258359 - 01).3. Nel caso di specie, il Giudice fion aveva più il potere di disporre d'ufficio la confisca di quanto in sequestro, e con il procedimento di correzione di errore materiale, statuizione omessa nella sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione di appello. 4 Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato, segue l'annullamento senza rinvio dello stesso.

Parole chiave

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modifica della sentenza correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena revisione in materia penale risarcimento per errore giudiziario remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Parisi Mauro, nato a Trento il 02/11/1962 avverso l'ordinanza del 24/03/2011 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/03/2011, la Corte di appello di Trento disponeva la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n. 62/2021 emessa a carico di Parisi Mauro, condannato per il reato di cui all'art. 10-bis divo 74/2000, nel senso che al dispositivo doveva aggiungersi, in base al disposto dell'art. 12-bis d.lvo 74/2000, l'ordine di confisca dei beni di cui era stato disposto il sequestro preventivo anche per equivalente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Parisi Mauro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 127 e 130 cod.pro.pen. per mancata comunicazione o notifica all'imputato dell'udienza in camera di consiglio, con conseguente nullità ex art. 127, comma 5, cod.proc.pen. dell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 127 e 130 cod.proc.pen. e abnormità del provvedimento, lamentando che era stata disposta la confisca di quanto in sequestro in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di condanna. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato in considerazione dell'abnormità dell'atto impugnato; esso assorbe, avente carattere preliminare, l'ulteriore motivo proposto.

2. Secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez.6, n.25602 del 27/05/2020, Rv.279572 - 01; Sez.6,n.52007 del 16/10/2018, Rv.274578 - 01;Sez.6, n.10623 del 19/02/2014, Rv.261886 - 01;Sez.6,n.49071 del 06/11/2013, Rv.258359 - 01).3. Nel caso di specie, il Giudice fion aveva più il potere di disporre d'ufficio la confisca di quanto in sequestro, e con il procedimento di correzione di errore materiale, statuizione omessa nella sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione di appello. 4 Al rilievo dell'abnormità del provvedimento impugnato, segue l'annullamento senza rinvio dello stesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 14/07/2021 Il Consigliere estensore Il