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Sentenza — n. 34411/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34411/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34411/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Alessio Giuseppe Cetera, in proprio e nella qualità di amministratore unico della ACG IM ex Srls, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7 aprile 2021 del Tribunale del riesame di Cosenza che ha rigettato il riesame proposto dall'indagato avverso il decreto genetico di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 15 marzo 2021. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l'omessa risposta al motivo di riesame con cui si rilevò che, in violazione del principio di proporzionalità, erano stati sequestrati i beni della nuova società ACG IM EX SRLS, provocando una totale compromissione dell'attività lavorativa; con il motivo si chiese l'annullamento del sequestro per tutti i beni della ACG IM EX SRLS ed in via subordinata la riduzione del sequestro per la società ACG IM EX SRLS con cui il Cetera esercita l'attività lavorativa. La richiesta di dissequestro concerneva in particolare il cònto corrente e 4 autovetture intestate alla ACG IM EX SRLS.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34411/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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sequestro di un veicolo sequestro di conti bancari azione di risarcimento danni da sequestro sequestro conservativo proporzionalità della detenzione confisca dei proventi di reato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CETERA ALESSIO GIUSEPPE nato a CARIATI il 04/04/1981 CETERA ALESSIO GIUSEPPE IN QUALITA' DI LEG. RAPPR. DELLA ACG IM EX SRLS nato a CARIATI il 04/04/1981 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Alessio Giuseppe Cetera, in proprio e nella qualità di amministratore unico della ACG IM ex Srls, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 7 aprile 2021 del Tribunale del riesame di Cosenza che ha rigettato il riesame proposto dall'indagato avverso il decreto genetico di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 15 marzo 2021. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l'omessa risposta al motivo di riesame con cui si rilevò che, in violazione del principio di proporzionalità, erano stati sequestrati i beni della nuova società ACG IM EX SRLS, provocando una totale compromissione dell'attività lavorativa; con il motivo si chiese l'annullamento del sequestro per tutti i beni della ACG IM EX SRLS ed in via subordinata la riduzione del sequestro per la società ACG IM EX SRLS con cui il Cetera esercita l'attività lavorativa. La richiesta di dissequestro concerneva in particolare il cònto corrente e 4 autovetture intestate alla ACG IM EX SRLS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Dal fascicolo processuale risulta che il riesame è stato proposto il 24 marzo 2021 dal solo indagato; solo con la memoria depositata all'udienza sono state fatte valere le ragioni della ACG IM EX SRLS. 1.2. Il riesame non è stato pertanto presentato dalla ACG IM EX SRLS, in persona del legale rappresentante e con previo conferimento della procura speciale, sicchè il ricorso presentato dall'indagato quale amministratore unico della ACG IM EX SRLS è inammissibile, non avendo tale società partecipato al riesame. 1.3.

Il ricorso di Alessio Giuseppe Cetera in proprio è invece inammissibile per carenza di interesse: il ricorso è infatti volto a far ottenere alla ACG IM EX SRLS la restituzione dei beni, mentre l'accoglimento del ricorso non inciderebbe sul sequestro dei beni dell'indagato a cui non spetterebbe la restituzione. 1.3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione nelle procedure relative al sequestro preventivo, riesame, appello e ricorso per cassazione, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

Un soggetto astrattamente legittimato all'impugnazione non ha l'interesse, concreto ed attuale, all'impugnazione se non può ottenere la restituzione del bene (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione). 1.3.2. La Corte ha precisato che, ai sensi degli artt. 568 comma 4 e 581 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen,, è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). 1.3.3. Va poi ribadito che, in tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01: fattispecie in cui l'indagato, ricorrente per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, aveva prospettato nel gravame che il bene oggetto del provvedimento apparteneva al proprio coniuge).

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali 'e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co