Cassation court dismisses appeal, ruling only opposition is admissible against execution judge confiscation orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Bernard' Serafino against an appellate order that incorrectly classified an opposition as a cassation appeal. The appellant sought to revoke a confiscation order issued by the execution judge under specific penal code provisions. The court held that only an opposition is legally permissible against such execution measures, regardless of whether the judge decided de plano or via chamber hearing, thereby remanding the case to the appellate court for proper handling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: Only opposition is admissible against execution judge decisions on confiscation, not cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARD' SERAFINO nato a TUGLIE il 27/09/1943 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO il PG chiede l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 5 febbraio 2021 la Corte di appello di Lecce, previa fissazione della camera di consiglio, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Serafino Bernardi volto ad ottenere la revoca della confisca disposta ex art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001, con la sentenza del Pretore di Gallipoli del 16 aprile 1999, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza del 14 febbraio 2001, irrevocabile il 13 febbraio 2002. Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione ex art. 667, comma, 4 cod. • proc. pen. il difensore dell'imputato. Con provvedimento del 25 febbraio 2021, la Corte di appello di Lecce ha trasmesso l'opposizione alla Corte di cassazione, riqualificando l'atto quale ricorso per cassazione, poiché l'ordinanza impugnata era stata emessa ex art. 666 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
.1. Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti in tema di confisca ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. Avverso tale provvedimento è ammissibile solo la proposizione dell'opposizione prevista da tale norma, e ciò sia che il giudice dell'esecuzione abbia deciso de plano sia che alziria abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. come avvenuto nel caso in esame. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01, per cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen9sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme-dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di «riesame» da parte del giudice dell'esecuzione).
Lo stesso principio è stato espresso da: - Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi Foti, Rv. 278854 - 01, per cui avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione; - Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 - 01, per cui, in tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Correttamente pertanto l'istante aveva proposto l'opposizione.
2. Pertanto, l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., correttamente proposta, è stata erroneamente qualificata dalla Corte di appello quale ricorso; gli atti devono pertanto essere trasmessi al giudice dell'esecuzione - la Corte di appello di Lecce - per la decisione sulla proposta opposizione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce. Così decis