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Sentenza — n. 34409/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 gennaio 2021 oltre a disporre la correzione di dati catastali di beni immobili di pertinenza dei ricorrenti, revocava la restituzione di detti beni già disposta con ordinanza del 27 ottobre 2021, adotatta dal medesimo giudice.

Regesto Legislator

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art. 666 comma 1 cod. proc. pen, art. 178 c.p; Sentenza — n. 34409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 gennaio 2021 oltre a disporre la correzione di dati catastali di beni immobili di pertinenza dei ricorrenti, revocava la restituzione di detti beni già disposta con ordinanza del 27 ottobre 2021, adotatta dal medesimo giudice.

Parole chiave

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restituzione di fondo impugnabilità della decisione di rinvio restituzione speciale ritiro della domanda di revisione retrocessione nell'espropriazione retrocessione di beni ecclesiastici

Disposizioni normative citate

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art. 666 comma 1 cod. proc. pen
Per costante giurisprudenza, prima citata, il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte; l'art. 666 comma 1 cod. proc. pen.
art. 178 c.p
Va preliminarmente ribadito il principio per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla legge per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dell'Aglio Damiano nato a Bollate il 13/03/1965; Parolin Davide nato a Gallarate il 12/04/1975; avverso la ordinanza del 28/01/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 gennaio 2021 oltre a disporre la correzione di dati catastali di beni immobili di pertinenza dei ricorrenti, revocava la restituzione di detti beni già disposta con ordinanza del 27 ottobre 2021, adotatta dal medesimo giudice.

2. Avverso la predetta ordinanza, Dell'Aglio Damiano e Parolin Davide, tramite i propri difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresentano, con il primo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett,.

c) cod. proc. pen., la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 666 comma 1 cod. proc. pen., osservando come la Corte di appello abbia provveduto nel senso revocatorio prima indicato in assenza di formale richiesta di parte legittimata; si sarebbe infatti attivata solo in ragione di una nota della Guardia di Finanza di Gallarate pervenuta il 20 novembre 2020 e redatta in occasione delle operazioni di dissequestro e restituzione di diversi beni agli aventi diritto, eseguite in ossequio a precedente ordinanza di restituzione adottata dalla medesima corte di appello, nella stessa funzione di giudice dell'esecuzione. Inoltre, rilevano che in tale quadro emergerebbe una impugnativa irrituale della precedente ordinanza del 27 ottobre 2020, già divenuta definitiva.

4. Con il secondo motivo deducono la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché i vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla disposta revoca della precedente ordinanza del 27 ottobre 2020, nella parte in cui, per un verso, si qualificherebbe come irrevocabile il precedente provvedimento e per l'altro se ne escluderebbe la definitività.

5. Il primo motivo è fondato. Va preliminarmente ribadito il principio per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla legge per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) (Cass. pen. Sez. III, ud. del 27/05/2020 dep. 10-06-2020, n. 17826; Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016 Rv. 266714 - 01). Per costante giurisprudenza, prima citata, il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte; l'art. 666 comma 1 cod. proc. pen. dispone che «Il giudice 2 dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore». In contrasto con il suindicato principio, la corte di appello ha adottato l'ordinanza impugnata nel quadro di un incidente di esecuzione promosso d'ufficio, come risulta dall'ordinanza medesima, con cui espressamente si ordina la revoca della già disposta restituzione di alcuni beni. Dalla validità del primo motivo consegue l'assorbimento in esso del secondo motivo proposto.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte di appello di Milano.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Milano. C