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Ordinanza — n. 34408/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34408/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34408/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUEPUNTOZERO NPL SPA avverso l'ordinanza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 666 c.p; Ordinanza — n. 34408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano.

Parole chiave

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confisca dei beni confisca di valori patrimoniali garanzia della proprietà revoca del trasferimento patrimoniale riserva della proprietà restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 666 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUEPUNTOZERO NPL SPA avverso l'ordinanza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La società «DUEPUNTOZERO NPL S.p.a.», quale procuratrice speciale della società «LOTO SPV S.r.l.», ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 22/12/2020 della Corte di appello di Milano che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, con sentenza della medesima Corte, sui beni immobili di proprietà della società «VALUE PROPERTY S.r.l.» per un valore equivalente al profitto del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, reato commesso dal sig. Franco Dessimone nella sua qualità di legale rappresentante della società «ICC COSTRUZIONI S.r.l.». 1.1.Con unico motivo, allegando, in fatto, l'anteriorità del credito garantito da ipoteca volontaria rispetto alla sentenza che ha disposto la confisca sui medesimi beni e la sua totale estraneità alle vicende del Dessimone (peraltro amministratore di altra società), deduce, in diritto, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, 52, d.lgs. n. 159 del 2011, 240 cod. pen., 104 e 104-bis, disp. att. c.p.p., 4, legge n. 130 del 1999, 58, d.lgs. n. 385 del 1993, 1260, 1263 2644 e 2915 cod. civ. 2.11 Procuratore generale di questa Corte ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano. 3.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione all'ordinanza impugnata e trasmesso alla Corte di appello di Milano 4.0sserva il Collegio: 4.1.il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dell'art. 667, comma 4; 4.2.in questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all'iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa; 4.3.il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato con le forme dell'udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell'11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599); 4.4.non ha rilevanza alcuna, e non tiene conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la circostanza che la confisca non sia stata disposta dal giudice dell'esecuzione ma dal giudice della cognizione; 4.5.è rimasta sostanzialmente isolata la sentenza Sez. 3 n. 47473 del 02/10/2013, Rv. 258078 - 01, secondo cui, in caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione, trattandosi di ipotesi diversa da quella in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (il principio è stato ribadito solo da Sez. 1, n. 29174 del 09/02/2017); 4.6.in realtà, come si è condivisibilmente osservato, «al soggetto terzo deve essere fornita - sul piano della scansione procedimentale - la particolare tutela derivante dalla articolata sequenza di cui agli artt. 676 e 667 co.4 cod.proc.pen., con prima valutazione de plano e seconda valutazione - sempre nel merito - in contraddittorio (art. 666 c.p.p.) lì dove venga proposta opposizione, posto che tale sequenza - finisce con il rappresentare strumento di minima contropartita, anche in chiave di costituzionalità, rispetto all'assenza di diritti partecipativi al giudizio penale di merito» (Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, che richiama Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Rv. 261604 - 01).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano.