Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34404/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza del 27 gennaio 2003 del Tribunale di Firenze, in forza della quale era stata applicata a Valdrin Pjetri la pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di grammi 114,057, occultati sotto un termosifone nell'alloggio fiorentino occupato dall'imputato e da altro giovane, che parimenti aveva scelto di patteggiare. l.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 629 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al proposto motivo di impugnazione, è nozione ormai comune che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (ex multis, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129). 4.1.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti traffico qualificato di eroina sostanze soggette a restrizione consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
In particolare, il ricorrente - rievocata la sentenza di applicazione della pena sulla richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò posto, la tempestiva acquisizione della consulenza tossicologica avrebbe consentito al Giudice di emettere sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 629 cod. proc. pen
Ciò ricordato quanto alla struttura generale del patteggiarriento e dell'incidenza della novella dell'art. 629 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pjetri Valdrin, nato in Albania il 18/09/1982 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza del 27 gennaio 2003 del Tribunale di Firenze, in forza della quale era stata applicata a Valdrin Pjetri la pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di grammi 114,057, occultati sotto un termosifone nell'alloggio fiorentino occupato dall'imputato e da altro giovane, che parimenti aveva scelto di patteggiare. l.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo. 2.1. In particolare, il ricorrente - rievocata la sentenza di applicazione della pena sulla richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. - ha sostenuto che le modalità di confezionamento dello stupefacente e di presentazione della sostanza, nonché le circostanze dell'azione, deponevano nel senso del consumo personale e quindi dell'illecito amministrativo. Ciò posto, gli esami qualitativi della sostanza, giunti alcuni minuti dopo la pronuncia della sentenza, avevano dato conto della pessima qualità della sostanza (principio attivo 1,8%, per un complessivo ammontare di due grammi di principio attivo su 113,765 grammi di hashish), sì che l'irrilevanza della capacità drogante avrebbe indotto il Giudice a pronunciare l'immediato proscioglimento dell'imputato, con ogni conseguenza anche sulla futura attività del ricorrente, infine costretto invece a dimettersi dalle cariche pubbliche ricoperte nel Paese di origine a seguito dell'emersione giornalistica della vicenda. 2.1.1.

Ciò posto, la tempestiva acquisizione della consulenza tossicologica avrebbe consentito al Giudice di emettere sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. non ratificando l'accordo raggiunto dalle parti, ovvero inducendo l'imputato a non prestare consenso alla richiesta di patteggiamento. L'assenza pressoché totale della capacità drogante andava quindi ad unirsi agli altri parametri normativi che già deponevano in favore dell'uso personale dello stupefacente, e quindi del riconoscimento del solo illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309 cit..

Secondo il ricorrente la nuova prova era rappresentata dalla consulenza sopravvenuta, e il risultato dell'analisi era tale da demolire l'unico elemento in grado di reggere l'accordo posto alla base del patteggiamento, col riconoscimento di una causa immediata di proscioglimento per irrilevanza penale del fatto.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al proposto motivo di impugnazione, è nozione ormai comune che la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (ex multis, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129). 4.1.1.

Al riguardo, è stato così osservato che la valutazione cui è chiamato il giudice presenta delle peculiarità perché, nel caso di sentenze di tal genere, il giudice sarà chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa (le uniche che possono avere ingresso in sede di revisione di una sentenza di patteggiamento) siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se esse siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli "atti" del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cit..

La conseguenza è nel senso che, in ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dall'art. 444 e segg., l'area della revisione della sentenza di patteggiamento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 630, lett.

c) cod. proc. peri., è più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione. Se così non fosse la revisione cesserebbe di essere mezzo di impugnazione straordinario apprestato dal legislatore per porre rimedio all'errore giudiziario e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare una decisione da lui stesso richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità penali.

Ma anche le regole di giudizio che legittimano la revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta risultano diversificate. Se in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129, pure la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.

Con la conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell'art. 129 cod. proc. pen.. In tal modo, oltre a realizzarsi - anche di fronte una sentenza di applicazione della pena "su richiesta" delle parti - le finalità preminenti della giurisdizione penale che non può concepire l'applicazione di una pena laddove sussistano cause di non punibilità, si evita al tempo stesso, che - attraverso lo strumento della richiesta di revisione - possano essere radicalmente alterate (successivamente all'intervenuto accordo e con effetto per così dire retroattivo) la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e di deflazione propri di tale rito (così complessivamente, in motivazione, Sez. 4, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890).

In definitiva, quindi, se nell'ambito della pronuncia emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il controllo giudiziale è appunto limitato ad escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cit., tale presupposto ritorna anche nell'ipotesi della revisione, la cui richiesta si fonda sulla volontà unilaterale di recedere, per fatti sopravvenuti, dall'accordo, con la conseguenza che si stabilisce un rapporto diretto tra accordo, già vagliato dal giudice, e richiesta di revisione con il suo corredo dimostrativo (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, K., Rv. 258997).

Al riguardo, per completezza, questa Corte ha altresì osservato che deve considerarsi inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione che, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Bersani, Rv. 280759). 4.2.

Ciò ricordato quanto alla struttura generale del patteggiarriento e dell'incidenza della novella dell'art. 629 cod. proc. pen. ad opera della legge 12 giugno 2003, n. 134, in specie la Corte territoriale ha del tutto correttamente osservato che l'accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata ne aveva ribadito la natura stupefacente, ancorché sminuendone la portata. In tal senso, quindi, tenuto conto che in definitiva l'elemento di novità sarebbe solamente rappresentato dall'accertamento di un ridotto effetto drogante della sostanza stupefacente - che rimaneva quindi tale - rintracciata nella disponibilità dell'odierno ricorrente, e ferme le altre risultanze processuali che non avevano comunque condotto ad una pronuncia liberatoria a norma dell'art. 129 cit., non appare così possibile attribuire a siffatto elemento l'idoneità a fornire una chiave di lettura radicalmente alternativa degli "atti" del procedimento concluso con il patteggiamento (v. supra).

Per giungere a ciò, infatti, l'esito dell'analisi avrebbe dovuto "automaticamente" comportare - nell'apodittica prospettiva del ricorrente, ben lungi al contrario dall'assicurare in tal modo una ricostruzione certa ed inequivoca dei fatti - il rifiuto del Giudice all'accordo delle parti (comunque liberamente accettato dall'odierno ricorrente, che ben avrebbe potuto all'epoca compiere diverse scelte processuali anche nell'attesa dell'accertamento tecnico sulla sostanza) nonché il riconoscimento di una causa immediata di proscioglimento, essendo stato in tal modo dimostrato - tra l'altro con immediatezza ed evidenza, per quanto ,possa essere - l'uso personale della sostanza.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del