Sentenza — n. 34401/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 12 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello presentato da Mohamed Ikbal Chdimi avverso l'ordinanza in data 10 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 337 e 61 n. 2 cod. pen. (capo A), 81 cpv, 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B) e 4, comma 2, I. armi (capo C).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 299 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., in difetto di operatività dell'esclusione prevista dal comma 3. Lamenta che era stata aggravata la misura a causa di un solo episodio occorso a distanza di un anno, nel settembre 2020. Sostiene l'assenza di un'attività condotta in modo stabile, professionale e organizzata. Nella memoria ribadisce le sue ragioni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chdimi Mohamed Ikbal, nato in Marocco il 20/07/1983, avverso l'ordinanza in data 12/10/2020 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria per l'indagato dell'avv. Carlo Manti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello presentato da Mohamed Ikbal Chdimi avverso l'ordinanza in data 10 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 337 e 61 n. 2 cod. pen. (capo A), 81 cpv, 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B) e 4, comma 2, I. armi (capo C).
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., in difetto di operatività dell'esclusione prevista dal comma 3. Lamenta che era stata aggravata la misura a causa di un solo episodio occorso a distanza di un anno, nel settembre 2020. Sostiene l'assenza di un'attività condotta in modo stabile, professionale e organizzata. Nella memoria ribadisce le sue ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame di Genova ha correttamente osservato che l'aggravamento della misura è stato disposto dal GIP ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (e non come indicato nel provvedimento ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.), non perché l'imputato aveva violato l'obbligo di presentazione, ma perché aveva commesso un ulteriore reato di spaccio di stupefacenti, analogo a quello per il quale era stato imposto l'obbligo di presentazione, il che certamente denotava un aggravamento dell'esigenza cautelare.
Inoltre, ha considerato che la proposta di patteggiamento, previa derubricazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non è stata sottoposta al vaglio del Giudice e ha fondatamente dubitato del suo accoglimento, valutati il fatto nella sua globalità nonché la personalità del ricorrente, già recidivo specifico e incapace di rispettare le prescrizioni dell'Autorità, come dimostrato in occasione dell'evasione dagli arresti donniciliari. La decisione è dunque immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 26 gennaio 2021 Il Consigliere