Sentenza — n. 34400/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio e Giovanni Zampano, per la coltivazione di 244 piante di marijuana nell'area di loro proprietà, per la detenzione a fini di cessione di kg 3,6 di marijuana e per furto aggravato di energia elettrica con un danno di € 365.315,00 L, IL 2. Antonio e Giovanni Zampano presentano due separati ricorsi in cui svolgono motivi identici. Con il primo deducono la violazione di legge, di norme processuali ed il vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli art. 273 e 274 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, non aveva risposto ai motivi di riesame. Con il secondo denunciano il vizio di motivazione in ordine all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Non erano stati specificati gli indizi giustificanti in concreto la misura disposta. Lamentano in particolare che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione né l'assenza dei precedenti penali e di collegamenti con la malavita né la condotta pienamente collaborativa. Nella memoria difensiva ribadiscono le rispettive ragioni con riferimento a entrambe le censure.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Zampano Antonio, nato a Caserta il 06/09/1993 Zampano Giovanni, nato a Cervino il 08/02/1969, avverso l'ordinanza in data 09/09/2020 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria per gli indagati dell'avv. Vittorio L. Fucci, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio e Giovanni Zampano, per la coltivazione di 244 piante di marijuana nell'area di loro proprietà, per la detenzione a fini di cessione di kg 3,6 di marijuana e per furto aggravato di energia elettrica con un danno di € 365.315,00 L, IL 2. Antonio e Giovanni Zampano presentano due separati ricorsi in cui svolgono motivi identici. Con il primo deducono la violazione di legge, di norme processuali ed il vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli art. 273 e 274 cod. proc. pen.
Osservano che il Tribunale del riesame aveva ripercorso quasi integralmente gli argomenti dell'ordinanza di custodia cautelare e dell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria, profondendosi in apodittici giudizi di valore circa la bontà delle ricostruzioni prospettate di volta in volta dalla difesa, ma senza confutarle in modo significativo e senza esporre gli elementi concreti in virtù dei quali le suddette ricostruzioni erano poco attendibili. Il Tribunale del riesame poi non aveva vagliato in modo sereno ed equidistante il tema delle esigenze cautelari.
In conclusione, non aveva risposto ai motivi di riesame. Con il secondo denunciano il vizio di motivazione in ordine all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Non erano stati specificati gli indizi giustificanti in concreto la misura disposta. Lamentano in particolare che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione né l'assenza dei precedenti penali e di collegamenti con la malavita né la condotta pienamente collaborativa. Nella memoria difensiva ribadiscono le rispettive ragioni con riferimento a entrambe le censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati, perché consistono in generiche deduzioni che non valgono a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame né con riferimento al grave quadro indiziario, né con riferimento alla valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura applicata. I Militari hanno verificato l'allestimento da parte dei ricorrenti di un vero e proprio impianto di coltivazione industriale: vi era una prima zona in cui avveniva la coltivazione delle piantine, un container in cui era compiuto il raccolto, un manufatto in muratura nel quale si procedeva all'essiccazione e al confezionamento dello stupefacente.
L'impianto era alimentato grazie al furto pluriaggravato della corrente elettrica. Il padre Giovanni ha subito ammesso i fatti, scagionando il figlio Antonio, il quale ha sostenuto di aver acquisito consapevolezza della situazione solo in seguito all'intervento delle Forze dell'ordine. I Giudici della cautela hanno disatteso l'argomento difensivo del figlio, osservando che la presenza e il lavoro nei campi era inconciliabile con la presunta estraneità alla vicenda criminosa. Peraltro, l'impianto, per le sue dimensioni, richiedeva il lavoro di più persone, quindi sia del padre che del figlio.Ampia e immune da censure è anche la motivazione in merito alle esigenze cautelari ravvisate nell'indubbia efficienza organizzativa e nella necessaria esistenza di contatti con la criminalità in grado di gestire la collocazione sul mercato di rilevanti quantitativi di stupefacente.
Di qui la necessità di confermare la misura della custodia cautelare in carcere, unica misura idonea a prevenire adeguatamente il pericolo di recidiva. Il Tribunale del riesame ha altresì giustificato l'impossibilità di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, da scontarsi per Giovanni a casa, poiché questa è prossima ai campi coltivati a marijuana, e giustificata per Antonio da motivi di salute, non essendo stata documentata l'incompatibilità di questi con il regime carcerario. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 26 gennaio 2021