Sentenza — n. 34399/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato a Jacopo Iannilli, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed C 15.000,00 di multa con confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in sequestro, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 3, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 378 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34399/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge perché il Giudice aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 anziché ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Come immediatamente dichiarato, egli si era reso disponibile a detenere la sostanza di terzi. Pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile solo di favoreggiamento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iannilli Jacopo, nato ad Albano Laziale il 23/01/1986, avverso la sentenza in data 16/09/2020 del Tribunale di Velletri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato a Jacopo Iannilli, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed C 15.000,00 di multa con confisca e distruzione dello stupefacente e delle altre cose in sequestro, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 3, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge perché il Giudice aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 anziché ai sensi dell'art. 378 cod. pen. Come immediatamente dichiarato, egli si era reso disponibile a detenere la sostanza di terzi. Pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile solo di favoreggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti — come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, privo di confronto con gli atti del procedimento esaminati dal Giudice per ritenere corretta la qualificazione del fatto come prospettata dall'Accusa (e cioè con l'informativa del Commissariato di Pubblica sicurezza di Genzano, con i verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, con la consulenza tossicologica dello stupefacente), le proprie dichiarazioni difensive in merito alla detenzione per conto terzi, dichiarazioni che lo stesso imputato ha rinunciato a provare nel momento in cui ha chiesto di definire il giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.LL,VLI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 gennaio 2021 Il Cons