Sentenza — n. 34398/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 18 giugno 2020 il Tribunale del riesame di Arezzo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Rachele Lunari, in qualità di legale rappresentante della Lunari S.r.l., e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20 maggio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Arezzo avente ad oggetto l'escavatore, modello Hitachi ZAXIS 350, di proprietà della società.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34398/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ribadisce la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva acriticamente aderito all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, il quale, a sua volta, si era limitato a far proprie le considerazioni dei Militari. Sostiene che si era accorta dell'errore nella compilazione dei moduli previsti dall'art. 21 d.P.R. n. 120 del 2017 solo in seguito al sequestro e di aver proceduto tempestivamente alla correzione, così dimostrando, non solo l'assenza del dolo del falso, ma soprattutto l'inesistenza di qualsivoglia vantaggio, profitto o convenienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lunari Rachele, nata a Rieti il 09/09/1990, avverso l'ordinanza in data 18/06/2020 del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 giugno 2020 il Tribunale del riesame di Arezzo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Rachele Lunari, in qualità di legale rappresentante della Lunari S.r.l., e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 20 maggio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Arezzo avente ad oggetto l'escavatore, modello Hitachi ZAXIS 350, di proprietà della società.
2. La ricorrente espone che il sequestro preventivo era stato disposto per violazione degli art. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett.
a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione agli art. 4 e 21 d.P.R. n. 12 del 2017, perché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Acque Umbre Toscane, committente dei lavori e produttore giuridico del rifiuto, in concorso con altro soggetto, aveva smaltito rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da 500 metri cubi di terre e rocce, mediante il conferimento a soggetto non autorizzato. Con la prima censura lamenta la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva erroneamente qualificato le terre e le rocce da scavo come rifiuto speciale non pericoloso anziché come sottoprodotto.
Ricostruisce la disciplina e segnala che l'art. 256 TUA punisce chi omette la comunicazione, non chi vi adempie, sia pure compiendo delle irregolarità. Pertanto, contesta la confisca quindi il sequestro preventivo funzionale alla stessa), ai sensi dell'art. 259, comma 2, TUA, perché l'escavatore non è un mezzo di trasporto, e anche ai sensi dell'art. 260-ter, comma 5, TUA, che non è applicabile ai casi dell'art. 256, comma 4, TUA. Contesta il riferimento all'art. 21 d.P.R. n. 120 del 2017 e ribadisce che per lo smaltimento dei sottoprodotti non è necessaria l'autorizzazione dell'art. 208 TUA.
Con la seconda deduce la violazione di legge perché il Tribunale del riesame non aveva esaminato la documentazione prodotta; non aveva valutato le dichiarazioni degli informatori secondo cui era stato puntualmente eseguito il subappalto con riguardo allo scavo e trasporto delle terre solo alla cava Citernesi per l'immissione nel ciclo produttivo; non aveva considerato che la Lunari era iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali e aveva i permessi per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Aggiunge che dalle analisi era emerso che le terre scavate, in ragione dei livelli di cromo e nichel presenti, erano riutilizzabili nella produzione (uso commerciale o industriale) e non per il ripristino ambientale (coperture, riempimenti, verde pubblico o privato).
Ribadisce la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva acriticamente aderito all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, il quale, a sua volta, si era limitato a far proprie le considerazioni dei Militari. Sostiene che si era accorta dell'errore nella compilazione dei moduli previsti dall'art. 21 d.P.R. n. 120 del 2017 solo in seguito al sequestro e di aver proceduto tempestivamente alla correzione, così dimostrando, non solo l'assenza del dolo del falso, ma soprattutto l'inesistenza di qualsivoglia vantaggio, profitto o convenienza.
Precisa che la scusabilità dell'errore si ravvisava non tanto nel fatto che le rocce da scavo e le terre provenivano dall'unico cantiere della "diga di Montedoglio" e venivano portate solo nel sito della Citernesi per il reimpiego, quanto piuttosto dal fatto che l'errore commesso aveva inciso sul processo formativo della volontà dichiarativa, generando "una violazione di conformità" a una comunicazione prevista da una norma amministrativa, l'art. 4 in relazione all'art. 21 d. P.R. n. 120 del 2017, non richiamata neppure implicitamente dalla norma penale di cui all'art. 256, comma 1, TUA.
Con la terza denuncia la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della pertinenzialità della res e della concretezza e attualità del periculum in mora. In particolare, osserva che, in seguito alla vicenda giudiziaria, era stato risolto il contratto di subappalto e la Lunari aveva liberato il cantiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656;
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e meno recentemente Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, che hanno precisato che, mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione non apparente. Pacifici i fatti, il tema è quello della qualificazione delle rocce da scavo e delle terre come rifiuti o sottoprodotti.
Premessi i limiti della cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che ci si trovasse innanzi a "rifiuti", perché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 120 del 2017, presentava numerosi e gravi errori, con riferimento in particolare all'individuazione delle particelle del sito di provenienza e del sito di destinazione, nonché alle finalità del reimpiego (non ripristino ambientale, bensì produzione di conglomerato cementizio). Inoltre, la dichiarazione era stata presentata solo I'll marzo 2020, in epoca successiva all'esecuzione dei numerosi trasporti che non avrebbero potuto essere effettuati, giacché non era stata comunicata la natura di sottoprodotto del materiale conferito.
La tesi difensiva della violazione del principio di legalità, perché il rispetto della formalità amministrativa di cui all'art. 4, in riferimento alla comunicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 120 del 2017, non è contemplata dall'art. 256, comma 1, TUA che sanziona invece la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non coglie nel segno. Infatti, il Tribunale del riesame, al di là dell'indicazione normativa contenuta nel capo d'incolpazione provvisorio, ha focalizzato la sua attenzione su un altro profilo, e cioè ha dedotto logicamente dalle plurime irregolarità commesse e dall'assenza di elementi di giudizio che consentissero d'individuare con certezza il materiale sequestrato come sottoprodotto che la Lunari stesse trasportando e smaltendo rifiuti in concorso con la società gerente il sito di destinazione senza le dovute autorizzazioni.
Pertanto, le circostanze dedotte (errori solo formali, immediata regolarizzazione della documentazione, assenza di dolo) possono essere utilmente apprezzate nell'ambito della cognizione piena del processo, ma non valgono a scardinare il ragionamento del Tribunale del riesame che ha dimostrato di aver esaminato criticamente tutto il materiale indiziario a disposizione. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, allo stato degli atti, né la documentazione del subappalto, né le dichiarazioni degli informatori, né le analisi del terreno scavato consentono di ritenere che il materiale sequestrato sia qualificabile come sottoprodotto e non come rifiuto, ma illustrano solo lo svolgimento della vicenda cui tratti essenziali non sono in contestazione.
Immune da censure è anche la motivazione relativa al mantenimento del sequestro che ha natura impeditiva e non è agganciato a specifiche previsioni normative del TUA. Infatti, il Tribunale del riesame ha affermato che il vincolo sull'escavatore era giustificato dall'esigenza di evitare che potesse essere nuovamente usato per aggravare le conseguenze del reato ipotizzato, attraverso nuovi scavi nel sito, o per commettere reati analoghi. Peraltro, la circostanza della liberazione del cantiere è stata apprezzata dai Giudici che hanno evidentemente ritenuto insufficiente la documentazione prodotta in ordine alla risoluzione del subappalto e allo sgombero.
Del tutto irrilevante invece è la circostanza dedotta nel ricorso per cassazione secondo cui il rilascio del cantiere poteva essere desunto dal sequestro dei due autocarri della società che operava nel sito di destinazione, dal momento che non è provato un nesso di operatività esclusivo tra le due società. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il