Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34394/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34394/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34394/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSCARIELLO SALVATORE nato a CAPUA il 26/02/1971 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. ENRICO CAPONE, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3 548 1/2020

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 34394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ENRICO CAPONE, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3 548 1/2020

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze tossicodipendenza infrazione qualificata LStup consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
b) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sotto il profilo del malgoverno dell'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSCARIELLO SALVATORE nato a CAPUA il 26/02/1971 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. ENRICO CAPONE, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3 548 1/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Salvatore Muscariello ricorre, con due separati atti, per l'annullamento della sentenza del 12/05/2020 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del 24/10/2019 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura (già ridotta per il rito) di tre anni di reclusione e 16.000,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 7,76 di sostanza stupefacente del tipo cocaina), contestato come accertato in Aversa il 28/08/2019. 1.1.Con il ricorso a firma dell'Avv. Leonardo Lombardi deduce;

a) la mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del malgoverno della norma sostanziale e del vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica (primo motivo);

b) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sotto il profilo del malgoverno dell'art. 62-bis cod. pen. e del vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica (secondo motivo). 1.2.Con il ricorso a firma dell'Avv. Enrico Capone deduce:

a) il vizio di mancanza o insufficiente motivazione in ordine alla ribadita affermazione della propria responsabilità;

b) l'erronea qualificazione giuridica del fatto siccome non valutato in termini di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso dell'Avv. Capone è inammissibile perché tardivo; è fondato, per quanto di ragione, quello dell'Avv. Lombardi. 3.0sserva il Collegio: 3.1.trattandosi di sentenza contestualmente motivata, il termine di quindici giorni per impugnare (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. b, cod. proc. pen.) scadeva il 27 maggio 2020, siccome decorrente dalla lettura della sentenza pronunciata il 12 maggio 2020; il ricorso dell'Avv. Capone è stato redatto e depositato in cancelleria con un giorno di ritardo: il 28 maggio 2020; 3.2.è tempestivo e valido il ricorso dell'Avv. Lombardi, proposto due giorni prima della revoca della nomina fiduciaria; 3.3.1a Corte territoriale ha disatteso la richiesta di qualificare il fatto in termini di lieve entità in considerazione:

a) del dato quantitativo della sostanza detenuta (di trattava di 7,76 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in 19 involucri di cellophane);

b) delle modalità di occultamento della sostanza stessa, contenuta in un involucro di plastica del tutto simile a quelli rinvenuti nell'ascensore sito nel garage ove la polizia giudiziaria aveva visto recarsi l'imputato poco prima dell'intervento e contenenti poco meno di cento grammi della stessa sostanza;

c) dell'entità della somma di danaro detenuta (euro 1.590,00), incompatibile con l'attività lecitamente svolta dall'imputato; 3.4.è un dato di fatto, però, che l'imputato è stato irrevocabilmente assolto in primo grado dall'accusa di aver detenuto anche quei restanti 100 grammi; 3.5.ne consegue che, se è vero che ai fini della valutazione del fatto come di lieve entità la vicenda deve essere «analizzata in modo unitario e non segmentato, valorizzando quanto emerso dagli atti», è altrettanto vero che ai fini di tale valutazione non è possibile "recuperare" segmenti di condotta non attribuibili all'imputato per la preclusione del giudicato interno, a maggior ragione se tali "segmenti" sono "inquinati" dal sospetto alimentato dalle "fonti confidenziali" che avevano ispirato l'intervento di polizia giudiziaria ed in qualche modo guidato il giudice dell'impugnazione nella nemmeno troppo velata critica della decisione del primo giudice di assolvere l'imputato dall'accusa di aver detenuto l'intero quantitativo rinvenuto; e ciò a prescindere dalla credibilità o meno delle difese disimpegnate dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia che dovevano fare i conti con un'accusa all'epoca ben più consistente di quella definitivamente ridimensionata dal giudice della 'piena cognitio'; 3.6.non ha alcuna rilevanza il quantitativo di danaro trovato addosso all'imputato posto che, trattandosi di mera detenzione, non è possibile da esso trarre argomento per attribuire, di fatto, al ricorrente ulteriori condotte illecite non contestate e refluite nella valutazione di non lieve entità del fatto; il «fatto», in questo caso, è costituito dalla sola detenzione della sostanza, non da altre condotte la cui sussistenza sarebbe provata dalla disponibilità di danaro che ne costituirebbe il provento; 3.7.%frondato da elementi totalmente estranei alla valutazione della specifica condotta contestata all'imputato, epurato da inammissibili considerazioni che trovano fondamento logico in presupposti di fatto la cui riferibilità all'imputato è stata irreversibilmente esclusa, il giudizio sulla lieve entità è del tutto carente e contraddetto persino dalle ragioni della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificate con la mancanza di precedenti specifici e della risalenza nel tempo degli altri (contraddicendo il giudizio di gravità del fatto formulato sul rilievo che l'imputato fosse contiguo a canali di distribuzione e approvvigionamento della sostanza e che il suo locale fosse una vera e propria centrale di distribuzione);3.8.resta il dato del peso lordo, di per sé insufficiente (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01, che, nell'escludere che, ai fini della valutazione del fatto come di lieve entità, l'unico indice ostativo sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente, non potendosi prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto (nel caso di specie del tutto ignoto), ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il fatto di lieve entità limitandosi a fare riferimento al quantitativo lordo dello stupefacente detenuto, pari a 295 grammi di cocaina; 3.9.1a sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; 3.10.resta assorbito il secondo motivo, non senza rilevare che la mancata attenuazione della pena nella sua massima portata si basa proprio sulle stesse ragioni per le quali è stata esclusa la lieve entità del fatto oltre che su una non consentita valutazione del merito delle strategie difensive adottate dall'imputato in sede di interrogatorio dì garanzia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara