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Sentenza — n. 34392/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34392/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34392/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTI MARIO ALBINO nato a BRESCIA il 10/12/1951 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Mario Albino Corti ricorre per l'annullamento della sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 17/07/2019 del Tribunale di Brescia, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 8 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e occultamento dei documenti contabili dei quali è obbligatoria la conservazione). 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ribadendo l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34392/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al cornma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità documenti mancanti dichiarazione fiscale tardiva dazi doganali non pagati falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTI MARIO ALBINO nato a BRESCIA il 10/12/1951 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Mario Albino Corti ricorre per l'annullamento della sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 17/07/2019 del Tribunale di Brescia, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 8 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000 (emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e occultamento dei documenti contabili dei quali è obbligatoria la conservazione). 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ribadendo l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei capi di imputazione relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Le relative contestazioni, afferma, non recano il numero identificativo delle fatture, né la loro data di emissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a dedotta nullità del decreto che dispone il giudizio è circoscritta ai soli capi 21, 22 e 25 della rubrica che imputano al ricorrente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; segnatamente: il capo 21 gli attribuisce l'emissione, nell'anno 2012, di una fattura nei confronti della società «GLOBAL SERVICE S.r.l.»; il capo 22 l'emissione, nel 2013, di due fatture nei confronti della società «DELSEE S.r.l.»; il capo 25 l'emissione, nell'anno 2012, di ulteriori cinque fatture nei confronti della «GLOBAL SERVICE S.r.l.»; 3.2.restano esclusi i capi di imputazione 59 e 60 della rubrica che gli attribuiscono il delitto di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, la cui condanna è pertanto irrevocabile; 3.3.il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello né la loro aderenza alle prove da essa indicate;

è incontestato, pertanto, che le società da lui legalmente rappresentate ed indicate nei capi di imputazione censurati («R.M.C. S.r.l.», capi 21 e 22, e «G.B.C. S.r.l.», capo 25) erano delle mere "cartiere", del tutto prive di personale e strutture operative destinate al disimpegno della prestazioni in esse descritte ma in realtà mai effettuate; non è contestato che le operazioni fatturate fossero, appunto, inesistenti né che il ricorrente retrocedesse ai falsi committenti le somme da questi ultimi effettivamente pagate; 3.4.1a Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità sul rilievo che i capi di imputazione, pur non indicando il numero delle singole fatture, hanno tuttavia consentito all'imputato di comprende il tenore dell'accusa e di difendersi dalla stessa in considerazione della sua qualità di legale rappresentante della società emittente, della indicazione delle società beneficiarie, dell'indicazione dell'anno di imposta, anche perché - prosegue la Corte territoriale - nel capo 21 è richiamata una sola fattura, nel capo 22 ne sono indicate due, nel capo 25 cinque; 3.5.secondo il costante insegnamento di questa Corte non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772 - 01, secondo cui la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito;

Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741 - 01; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948 - 01; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, Ecelestino, Rv. 253582; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758); 3.6.costituisce declinazione pratica di tale insegnamento l'affermazione del principio secondo il quale, in tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione (Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278544 - 01, che ha escluso la genericità del capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011;

Sez. 3, n. 20858 del 07/11/2017, Rv. 272788 - 01, secondo cui la mancanza nel capo di imputazione di una specifica e analitica indicazione di tutte le fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso il richiamo ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile la individuazione, come quando il capo di imputazione sia corredato di prospetti contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata, nonché i nominativi della società emittente;

Sez. 3, n. 6102 del 15/01/2014, Rv. 258905 - 01, che ha ritenuto sufficiente il rinvio a tutte le fatture emesse da specifici fornitori e indicate dall'imputato nella dichiarazione dei redditi); 3.7.1a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è pervenuta a conclusioni non dissimili; il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; 3.8.1a Corte E.D.U. ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall'art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U.

Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al cornma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c.

Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (....) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa»; 3.9.anche alla luce della Convenzione E.D.U., come interpretata della Corte E.D.U., non è necessario che il capo di imputazione riporti in modo dettagliato il singolo numero della fattura o del documento emesso per prestazioni inesistenti quando ciò non sia strettamente necessario alla comprensione del tenore dell'accusa e non impedisca, in concreto, il fattivo esercizio del diritto di difesa; 3.10.nel caso di specie, come detto, la condotta descritta dall'imputazione è circoscritta in virtù della qualifica soggettiva dell'emittente, del nome del destinatario, dell'anno di imposta di riferimento; la possibilità di equivoci, tale da rendere nebulosa l'accusa, è scongiurata dal fatto che:

a) nemmeno l'imputato contesta che le società emittenti fossero cartiere;

b) egli non ha mai dedotto di aver effettivamente reso in quegli anni altre prestazioni a favore delle medesime società; 3.11.del resto, sul piano logico, prima ancora che giuridico, il fatto dal quale originano le accuse (la natura dì mera cartiera delle società emittenti e la totale assenza di strutture operative) è tale da proiettare i suoi effetti su qualsiasi documento fiscale proveniente dalle dette società attestante prestazioni oggettivamente impossibili; 3.12.1a declaratoria di inammissibilità del ricorso osta alla rilevazione della prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata e a quella maturata dopo sentenza del primo Giudice, venendo in rilievo, quanto alla prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, questioni di fatto (circa la data di emissione delle fatture nel 2011) non dedotte e non rilevabili d'ufficio in questa sede; 3.13.alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual