Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34389/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34389/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34389/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 4 aprile 2019, il Tribunale di Palermo, ai sensi degli art.129 e 464 septies cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giovan Battista Dominici, per essere i reati a lui ascritti (art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 - capo A - e 64-71 del d.P.R. n. 380 del 2001 - capo B -), estinti per l'esito positivo del procedimento di messa alla prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 464 quater cod. proc. pen; Sentenza — n. 34389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, sollevando un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., in quanto il Giudice, con l'ordinanza dell'Il luglio 2018, aveva disposto la messa alla prova dell'imputato, senza che lo stesso avesse preventivamente eliminato le conseguenze dannose della condotta illecita, mediante la demolizione delle opere abusive, per cui la sentenza impugnata era stata fondata su un'ordinanza illegittima.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione legittimazione a contestare licenza impugnazione della cancellazione assunzione di prove a titolo cautelare abbandono del procedimento censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 464 quater cod. proc. pen
Ciò posto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, il ricorso deve essere ritenuto tardivo, in quanto l'art. 464 quater cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, nel procedimento a carico di Dominici Giovan Battista, nato a Palermo il 16-05-1978; avverso la sentenza del 04-04-2019 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2019, il Tribunale di Palermo, ai sensi degli art.129 e 464 septies cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giovan Battista Dominici, per essere i reati a lui ascritti (art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 - capo A - e 64-71 del d.P.R. n. 380 del 2001 - capo B -), estinti per l'esito positivo del procedimento di messa alla prova.

2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, sollevando un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., in quanto il Giudice, con l'ordinanza dell'Il luglio 2018, aveva disposto la messa alla prova dell'imputato, senza che lo stesso avesse preventivamente eliminato le conseguenze dannose della condotta illecita, mediante la demolizione delle opere abusive, per cui la sentenza impugnata era stata fondata su un'ordinanza illegittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Ed invero il Procuratore ricorrente, pur avendo formalmente impugnato la sentenza emessa dal Tribunale, contesta nella sostanza l'ordinanza con cui, luglio 2018, è stata disposta dal Giudice la sospensione del procedimento per la messa alla prova dell'imputato, ciò in base al rilievo secondo cui, in quella sede, andava verificata l'eliminazione delle conseguenze della condotta illecita, mediante la demolizione delle opere abusive oggetto di impugnazione. Ciò posto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, il ricorso deve essere ritenuto tardivo, in quanto l'art. 464 quater cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di sospensione con messa alla prova, prevede al comma 7 che, "contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona", non sospendendo l'impugnazione il procedimento.

Dunque, nel caso di specie, il P.M. avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza dell'Il luglio 2018, con cui Dominici è stato messo alla prova, facendo valere in quella sede le doglianze circa la mancata eliminazione delle conseguenze del reato. La sentenza impugnata si è infatti limitata a prendere atto della circostanza, invero non contestata, dell'esito positivo del procedimento di messa alla prova, i cui presupposti costitutivi erano stati valutati precedentemente dal giudice con l'ordinanza dell'Il luglio 2018, avverso la quale tuttavia non è stata proposta alcuna impugnazione, per cui le censure sul punto devono ritenersi tardive.2.

Di qui l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/05/2021 Il Co