Sentenza — n. 34387/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte d'appello di Roma riduceva la pena inflitta nei confronti di John Fernando Bisioli e di Manuel Alejandro Ferraro Garcia nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa ciascuno, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale, esclusa la recidiva per il Bisioli, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso tra loro, gr. 217,70 lordi di marijuana per la cessione a terzi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 164 cod. pen, artt. 240-bis cod. pen, artt. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 240- bis cod. pen; Sentenza — n. 34387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello pronunciato sentenza di condanna nonostante il mancato superamento del "ragionevole dubbio" circa la responsabilità penale del Bisioli. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di argomento, il ricorrente lamenta che, in palese violazione dell'indicato canone di giudizio, la motivazione risulti inidonea a giustificare il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza del Bisioli. 5.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 167, 168 e 174 cod. pen. e 674, 125, comma 3, 546, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bisioli John Fernando, nato in Colombia il 11/03/1983 Ferrero Garcia Manuel Alejandro, nato in Argentina il 04/12/1978 avverso la sentenza del 10/09/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ,Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte d'appello di Roma riduceva la pena inflitta nei confronti di John Fernando Bisioli e di Manuel Alejandro Ferraro Garcia nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa ciascuno, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale, esclusa la recidiva per il Bisioli, aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso tra loro, gr. 217,70 lordi di marijuana per la cessione a terzi.
2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.
3. John Fernando Bisioli presenta due distinti atti di ricorso.
4. Il ricorso redatto dall'avv. Daniele Tuffali, quale sostituto processuale dell'avv. Marco Bottaro, è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha rigettato la prospettazione difensiva, secondo cui lo stupefacente fosse una scorta che il Bisioli era nelle condizioni economiche di poter acquistare, sulla base di errori di valutazione, in quanto lo zaino conteneva non sei involucri, come ritenuto dai giudici di appello, ma un solo involucro, come risulta dal verbale di sequestro. Aggiunge il ricorrente che nemmeno sarebbe presente in atti alcun registro o videoregistrazione da cui emerga che il coimputato Ferrero avesse, in precedenza, mai frequentato l'hotel Meininger di Roma, a differenza del Bisioli, che era solito soggiornare presso quella struttura.
Del tutto apodittica è poi l'affermazione secondo cui la documentazione relativa all'attività lavorativa del Bisioli e alle somme di denaro sequestrate sarebbe risalente a periodi diversi, in quanto essa ricomprende anche l'ultimo trimestre del 2019. La motivazione, pertanto, non sarebbe fedele agli atti processuali e alle risultanze probatorie e, quindi, sarebbe viziata da "contraddittorietà processuale". 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha rigettato la riqualificazione del fatto come di lieve entità con un ragionamento esclusivamente deduttivo e presuntivo, disancorato dalle prove, in quanto non ha correttamente valutato, per un verso, che i due imputati sono massicci assuntori di sostanza stupefacente, come risulta dal test effettuato sul Bisioli, che ha rilevato una concentrazione di THC nei capelli in ragione di 1,42ng/mg., e, per altro verso, che il Bisioli ha una florida situazione reddituale. Aggiunge poi il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe valorizzato un dato travisato, ossia che lo stupefacente fosse suddiviso in dosi pronte per la cessione. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, a tal proposito la Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione non adeguata, senza considerare la risalenza nel tempo dei due precedenti penali e il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata revoca della confisca delle somme di denaro sequestrate. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta sin dal primo grado di giudizio, da cui risulta che l'imputato è proprietario e amministratore delegato di un'impresa, la "Last mad hatter s.l.", la quale ha un capitale sociale di 650.000 euro.
5. Il ricorso sottoscritto dall'avv. Nicola Giuseppe Madia si dipana attraverso otto motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, comma 1 e 4, e 75, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, comma 3, 546, comma 1, e 27 Cost. in relazione all'affermazione della penale responsabilità. Lamenta il ricorrente che, pur a fronte dell'accertato uso frequente di preparati di cannabis nei sette-otto mesi precedenti dal fatto, come emerge dall'accertamento tossicologico in atti, la destinazione dello stupefacente alla cessione è stata affermata sulla base di argomentazioni illogiche o non rispondenti agli atti processuali, vale a dire:
A) lo stupefacente era contenuto in un solo involucro sottovuoto, e non in sei, come ritenuto dalla Corte territoriale, il che mina l'affermazione di responsabilità, e inficia la presunzione contra reum circa la destinazione alla vendita dell'ulteriore quantitativo di stupefacente rinvenuto nella camera d'albergo, anche considerando che non sono stati sequestrati né bilancini, né strumenti idonei alla pesatura; B) la ritenuta relazione tra le somme di denaro e la cessione e il futuro acquisto di sostanze stupefacente rappresentata un'illegittima presunzione contra-reum, considerando che l'imputazione si riferisce alla mera detenzione e non anche alla cessione di droga;
C) del tutto neutro è il dato che si ricava dalla videoregistrazione degli impianti delle telecamere di sicurezza dell'albergo dove dimorava il Bisioli, perché dimostra unicamente che costui vi aveva alloggiato e che egli conosceva il Ferrero; D) l'argomento che valorizza il dato quantitativo è frutto di una violazione di legge, perché la destinazione dello stupefacente alla cessione presuppone la considerazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, mentre la Corte territoriale omesso di considerare:
1) che i due involucri rinvenuti contenevano circa 100 gr. ciascuno di marijuana ed erano entrambi sottovuoto, circostanze pienamente compatibili con il consumo personale;
2) che non vi era suddivisione in dosi dello stupefacente;
3) che non sono stati accertati contatti tra il Bisioli ed eventuali successivi clienti, né sono stati rinvenuti strumenti funzionali al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente. Aggiunge, infine, il ricorrente, che nulla vale l'eventuale considerazione congiunta anche della sentenza di primo grado, la cui motivazione in ordine alla destinazione allo spaccio della droga sarebbe apparente e si fonderebbe su dati privi di valore probatorio. 5.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1. lett.
e) cod. proc. pen. nella parte in cui si è ritenuta sussistenza la destinazione a terzi dello stupefacente sulla base del solo dato quantitativo. Ad avviso del ricorrente, tale dato rappresenta solamente un elemento indiziario, che non è accompagnato da altri indizi certi, gravi, precisi e concordanti. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1. lett.
e) cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte d'appello non ha preceduto a una valutazione globale di tutte le risultanze processuali. Nel riprendere considerazioni sviluppate nel primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare: l'unicità dell'involucro rinvenuto sia nello zaino, sia nella camera di albergo; il fatto che entrambi gli involucri fossero sottovuoto; l'assenza di contatti tra il Bisioli ed eventuali clienti; il mancato rinvenimento di strumenti destinati alla pesatura o al confezionamento dello stupefacente. 5.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125, comma 3, e 546, comma 1. lett.
e) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello pronunciato sentenza di condanna nonostante il mancato superamento del "ragionevole dubbio" circa la responsabilità penale del Bisioli. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di argomento, il ricorrente lamenta che, in palese violazione dell'indicato canone di giudizio, la motivazione risulti inidonea a giustificare il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza del Bisioli. 5.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 167, 168 e 174 cod. pen. e 674, 125, comma 3, 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con precedenti due sentenze irrevocabili, negando la propria competenza a dichiarare, per tali reati, l'indulto. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, con motivazione ritenuta insufficiente, ha revocato il beneficio ex art. 164 cod. pen. concesso con due sentenze irrevocabili di condanna, in quanto, dal combinato disposto degli artt. 168, comma 3, e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo il giudice ‘1,..tc4tAGEA, dell'esecuzione è abilitato a rimuovere la statuizione, CIMIMIZEM122 in una precedente sentenza di condanna, di concessione del beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. e, in ogni caso, vale il limite affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 37345 del 2015, secondo cui il giudice deve acquisire il fascicolo del giudizio per verificare se le cause ostative risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione, il che non è avvenuto.
In ogni caso, la revoca sarebbe comunque illegittima perché è avvenuta senza tener conto dell'avvenuta estinzione dei relativi reati. Aggiunge, infine, il ricorrente, che la Corte sarebbe caduta in un'evidente contraddizione, laddove, per un verso, ha revocato le due sospensioni condizionali e, per altro verso, ha negato di avere il potere di dichiarare l'indulto per quegli stessi reati, demandando il relativo compito alla fase esecutiva. 5.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, 125, comma 3, 546, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost., nella parte in cui la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto della confisca del denaro rinvenuta nella camera d'albergo in uso al Bisioli. Sostiene il ricorrente che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la detenzione della somma di denaro in esame è da mettersi in relazione con un futuro acquisto di sostanza stupefacente, è frutto di una presunzione contra reum, posto che non è stata contestata una condotta di ricezione o di cessione dello stupefacente. Oltre a ciò, l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la documentazione difensiva si riferirebbe a periodi diversi rispetto a quello dell'arresto, è fallace, in quanto essa, relativa alla situazione patrimoniale della società del Bisioli, si riferisce al periodo dall'i gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
In ogni caso, la Corte avrebbe stravolto i principi e le regole su cui è imperniata la confisca allargata, in quanto l'interessato non ha l'onere di provare la lecita provenienza del denaro, bensì solo un onere di allegazione, che sorge solo dopo che l'accusa abbia dimostrato la sproporzione tra la somma di denaro e i redditi e le attività economiche, il che non è avvenuto nel caso in esame. 5.7. Con il settimo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, 125, comma 3, 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost., nella parte in cui la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto della confisca degli altri beni confiscati al Bisioli. La motivazione sarebbe viziata perché ritiene che gli ulteriori beni confiscati, ossia borsello e i telefoni, siano cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il che confligge con la condotta di mera detenzione dello stupefacente contestata nell'imputazione. 5.8. Con l'ottavo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 192, 125, comma 3, e 546, comma 1. lett.
e) cod. proc. pen., 24 e 27, comma 2, Cost. nella parte in cui la Corte d'appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Deduce il ricorrente che la motivazione addotta sul punto dalla Corte d'appello si fonderebbe su due presunzioni contra reum, ossia il manifesto mendacio processuale, il che confligge con il fondamentale principio del nemo tenetur se detegere, e la detenzione di tre telefonici cellulari e di schede sim, ciò che, lungi dal dimostrare la natura professionale delle condotte, è, invece, spiegabile con l'attività imprenditoriale import-export svolta in più Stati.
6. Il ricorso presentato dall'avv. Daniele Tuffali, quale sostituto processuale dell'avv. Marco Bottaro, nell'interesse di Manuel Alejandro Ferraro Garcia si articola quattro motivi, identici a quelli dedotti nel ricorso presentato nell'interesse del Bisioli, salvo la precisazione, contenuta nel primo e nel quarto motivo, che il Ferraro, oltre ad essere titolare di una florida impresa import- export (la "Fergar trade s.l."), è stato beneficiario, prima dell'arresto, della somma di 170 mila euro, quale indennizzo assicurativo per un grave incidente da lui subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati con riferimento ai motivi attinenti alla confisca di quanto in sequestro, con l'eccezione dello stupefacente (quarto motivo dei ricorsi dell'avv. Daniele Tuffali, sesto e settimo motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia), e alla revoca della sospensione condizionale della pena operata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 02/11/2015, irrevocabile il 06/05/2006 (quinto motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia). Ic&t- 2. I motivi relativi all'affermazione vpenale responsabilità degli imputati - e, segnatamente, relativi alla destinazione dello stupefacente ad un uso non esclusivamente personale - dedotti con il primo motivo dei ricorsi dell'avv. Daniele Tuffali e con i primi quattro motivi del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia, sono manifestamente infondati.
3. La materialità del fatto non è controversa. Come accertato dai giudici di merito in maniera convergente, il 15 dicembre 2019, verso le ore 17.45, nel corso di un servizio di controllo stradale effettuato in Roma, via Einaudi, una pattuglia individuò i due imputati che viaggiavano a bordo di un autoveicolo Mercedes, condotto dal Ferrero, che aveva locato l'autovettura presso la società Europcar, e a bordo del quale vi era il Bisioli. Appurato dalla banca dati che quest'ultimo aveva precedenti per reati in materia di droga, gli operanti procedettero alla perquisizione del veicolo, nel corso della quale, sul sedile posteriore, fu rinvenuto uno zaino, la cui proprietà di reclamata dal Ferrero, contenente la somma di 34 mila euro in contanti, nonché, accanto ad esso, un altro zaino, in cui vi era anche il portafogli del Bisioli, al cui interno fu rinvenuta una busta di colore nero termosaldata, contenente sei buste più piccole in plastica trasparente e un settimo involucro sottovuoto e termosaldato, contenente gr. 109,7 lordi di marijuana.
La perquisizione fu estesa alla stanza n. 421 dell'hotel Meininger, dove alloggiava il Bisioli, nel corso della quale fu rinvenuta una busta di carta, al cui interno vi era un involucro di plastica trasparente sottovuoto, contenente gr. 108 lordi di marijuana e la somma di 20 mila euro in contanti. La consulenza chimico-tossicologica ha appurato che dallo stupefacente complessivamente sequestrato erano ricavabili 985 dosi medie singole, con percentuale di THC variabile tra il 9,67% e il 14,70%.
4. Ciò posto, va ricordato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 - dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv.260991), la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686).
Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463;
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).
5. Nel caso in esame, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260),, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - valorizzato un dato assai2regnante, non diversamente spiegabile sul piano della ragionevolezza, relativo vquantitativo di stupefacente sequestrato, da cui erano ricavabili poco meno di mille dosi singole: un numero evidentemente di gran lunga esorbitante il consumo personale giornaliero da parte di soggetti pure assuntori di stupefacente, circostanza, questa, valutata dai giudici di merito e ritenuta inidonea a giustificare la detenzione di un quantitativo del genere, anche nell'ambito di un breve soggiorno italiano, considerando, per un verso, come ritenuto dal Tribunale, che non aveva alcun senso portare con sé un'intera busta contenente un etto di marijuana, quando gli imputati disponevano di un luogo riparato dove procedere all'eventuale assunzione di qualche grammo di droga, e, per altro verso, come rilevato dalla Corte d'appello, che nessuna indicazione seria e riscontrata è stata fornita dagli imputati in relazione alla provenienza della sostanza della stupefacente e alla sua destinazione successiva.Oltre a ciò, i giudici di merito hanno dato risalto anche alla considerevole somma di denaro contante rinvenuto nella disponibilità degli imputati, pari a complessivi 54 mila euro, la cui provenienza e il cui impiego leciti non sono stati documentati, posto che i giudici di merito, con motivazione esente da aporie logiche, hanno confutato la spiegazione degli imputati, secondo cui il denaro sarebbe servito per l'acquisto di orologi, trattandosi di una giustificazione del tutto astratta, priva di qualsivoglia elemento di riscontro, considerando, inoltre, che un ipotetico acquisto di orologi sarebbe avvenuto, come rilevato dalla Corte di merito, al di fuori dei circuiti commerciali leciti, in cui si utilizzano mezzi di pagamenti tracciabili.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia il rinvenimento, all'interno della busta di colore nero termosaldata, dove era custodito anche l'involucro sottovuoto e ternnosaldato, contenente gr. 109,7 lordi di marijuana, di altre sei buste più piccole in plastica trasparente, le quali, in ragione del concreto contesto in cui erano custodite, erano evidentemente funzionali al successivo confezionamento dello stupefacente medesimo.
6. Il secondo motivo dedotto nei ricorsi dell'avv. Daniele Tuffali è manifestamente infondato. 6.1. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità. In particolare, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". - Le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che, nell'indicata ottica di una considerazione comparativa di tutti gli elementi del caso concreto, "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.
Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione". 6.2. Nel caso di specie, i giudici hanno adeguatamente giustificato la mancata sussunzione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, vale a dire: il significativo dato relativo alla quantità e alla .qualità dello stupefacente, il contestuale rinvenimento di un'ingente somma di denaro in contanti, pari a 54 mila euro, e di tre telefoni cellulari con otto schede sim, la locazione sia di un'autovettura, sia di una camera di albergo al fine, rispettivamente, del trasporto e della custodia dello stupefacente, il che denota una professionalità nella condotta illecita, evidentemente incompatibile con la qualificazione del fatto come di "lieve entità".
7. I motivi attenenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo dei ricorsi dell'avv. Daniele Tuffali e ottavo motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia) sono infondati. 7.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep.22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è, inoltre, precisato che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Invero, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in un indiscriminato potere, da parte del giudice, di mitigazione della pena, a cui corrisponde un preteso "diritto" dell'imputato di vedersi riconosciute dette attenuanti sempre e comunque, ma deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali, che, sebbene non espressamente considerati dal legislatore, possano giustificare, nel singolo caso concreto, il contenimento della pena. 7.2. Ciò posto, pur prescindendo dal mendacio processuale, elemento che non può giustificare il diniego delle circostanze in esame, essendo espressione del diritto di mentire che è connaturato al diritto di difesa, e dall'asserito collegamento con ambienti criminali, vi è un dato dirimente, ossia che la Corte territoriale, così come il primo giudice, ha evidenziato l'assenza di elementi tali da giustificare una riduzione di pena, tale non essendo lo stato di incensuratezza, che, peraltro, attiene al solo Ferrero, né l'asserito e non meglio precisato comportamento processuale.
E, sul punto, i ricorsi sono generici, non indicando alcun elemento tale da giustificare un contenimento della pena.
8. I motivi concernenti la confisca delle somme di denaro (quarto motivo dei ricorsi dell'avv. Daniele Tuffali e sesto motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia). 8.1 L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 dispone l'applicazione dell'art. 240- bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per taluno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la fattispecie del comma 5, che qui non rileva. Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di confisca ex art. 12- sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, Il scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, dep. 23/10/2019 , Novizio, Rv. 277997-04;
Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, dep. 12/11/2018, S., Rv. 274052). 8.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione del tutto eccentrica rispetto ai parametri normativi fissati dall'art. 240-bis cod. pen. avendo valorizzato il fatto che detta somma sia di "manifesta provenienza delittuosa" (p. 6 della sentenza impugnata), e, quindi, parrebbe da intendere, ritenendo che essa sia il profitto dal reato, il che, però, contrasta con il tenore dell'imputazione, in cui è contestata la condotta di detenzione per la vendita, e non già la vendita, sia l'"assenza di qualunque tracciabilità sulla loro origine e la mancanza di qualsivoglia destinazione lecita" (p. 6 della sentenza impugnata), argomentazione che, tuttavia, non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca "per sproporzione".
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, al fine di colmare la censurata lacuna motivazionale alla luce dei parametri indicati nell'art. 240 bis cod. pen., accertati nel singolo caso concreto, e tenendo conto delle allegazioni difensive.
9. Parimenti fondato è il settimo motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia 9.1. Va ricordato che le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, dep. 16/05/2014, Malagoli, Rv. 259631;
Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, dep. 23/01/2013, Tamborra, Rv. 254573). 9.2. Anche in tal caso, la motivazione non è adeguata, avendo la Corte d'appello ritenuto cose che servirono o furono destinata commettere il reato sia il "borsello in cui si trovano le carte di pagamento, che consentivano lo spostamento di somme di denaro provento dei reati commessi", sia i telefoni cellulari, "che erano i mezzi di comunicazione tra i correi e gli stessi, i fornitori e gli acquirenti": affermazioni del tutto congetturali, non trovando giustificazione nei dati probatori.Anche in relazione a tale punto, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame.
10. Il quinto motivo del ricorso dell'avv. Nicola Giuseppe Madia è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati. 10.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, al Bisioli era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena inflitta con le sentenze emesse, l'una, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Bergamo in data 2 agosto 2003, irrevocabile 11. ottobre 2003, che ha applicato al Bisioli la pena di quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 336, 582, 585, 594 cod. pen. commessi il 2 agosto 2003, pena interamente condonata con ordinanza del G.i.p. di Brescia del 25 maggio 2020; l'altra, dalla Corte di appello di Brescia il 2 novembre 2005, irrevocabile il 6 maggio 2006, che ha condannato il Bisioli alla pena di due anni, quattro mesi e quattordici giorni di reclusione e 8.000 euro di multa, per il delitto di cui agi artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 3009 del 1990, commesso nell'ottobre 2001 (quando l'imputato era infraventunenne). 10.2.
Ciò posto, la Corte di merito ha spiegato che la prima sospensione è stata revocata perché l'imputato aveva antecedentemente commesso un reato, la cui pena, cumulata con quella successivamente inflitta, superava il limite di legge; la seconda perché non poteva ab origine essere riconosciutq per il superamento di detto limite. 10.3. Si osserva che il provvedimento è corretto con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 168, comma 2, cod. pen., avendo il Bisioli riportato un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a, quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
Si osserva che non ha pregio l'assunto difensivo secondo cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell'avvenuto decorso del tempo, e, quindi, dell'avvenuta estinzione dei relativi reati, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto e il relativo accertamento ha natura dichiarativa e non costituiva, sicché essa si verifica al momento in cui sono integrati i relativi presupposti, che, nella specie, sono certamente anteriori rispetto all'asserita estinzione dei reati. 10.4.
Con riguardo, invece, alla revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza resa dalla Corte di appello di Brescia, disposta ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., si osserva quanto segue.Premesso che il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, dep. 18/12/2017, Principalli, Rv. 272429), tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, dep. 15/09/2015, P.m. in c. Longo, Rv. 264381). In motivazione (par. 7), le Sezioni Unite hanno chiarito che "al giudice della esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 168, comma 4, cod. pen. della sospensione condizionale della esecuzione della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico.
A tal fine il giudice della esecuzione, esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. provvede ad acquisire in originale o in copia; il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio". Si tratta di un principio che, evidentemente, si estende anche nel caso in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. sia disposto dal giudice della cognizione, non essendovi alcuna plausibile ragione per distinguere la disciplina in relazione alla fase - di merito o esecutiva - in cui viene dichiarata detta revoca.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta inficiata dalla erronea applicazione della legge penale, in quanto il Tribunale ha omesso di accertare, mediante richiamo del relativo fascicolo del giudizio, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente o meno al giudice che concesse per la seconda volta il beneficio. Si impone perciò, in relazione a tale aspetto, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto, affinchè il giudice del rinvio provveda all'incombente ora indicato.11. Quanto, infine, alla richiesta di indulto, si osserva la carenza di interesse in ordine a tale punto, poiché tale istanza, senza alcun pregiudizio alcuno, può essere avanzata in ogni momento al giudice dell'esecuzione