Sentenza — n. 34383/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA17634 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: PALERMO Domenico, nato a Catanzaro il 5 settembre 1949; avverso la sentenza n. 3566/19 della Corte di appello di Catanzaro del 18 novembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 18 novembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha, in riforma della precedente sentenza del 10 maggio 2017 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la penale responsabilità di Palermo Domenico in ordine ai reati a lui contestati, riguardanti una serie di contravvenzioni in materia edilizia nonchè due episodi di violazione dei sigilli, dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine a due delle tre contravvenzioni a lui contestate, per essere le stesse estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando, la pena, già inflitta dal giudice di primo grado in misura di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in anni 3 e mesi 3 di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 349 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34383/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo stata mandata, in un primo tempo, la questione all'attenzione della VII Sezione penale di questa Corte di cassazione, in data 23 giugno 2020 era stata fatta pervenire ad essa una memoria illustrativa a sostegno della bontà del ricorso introduttivo del giudizio; di essa, tuttavia, non si può tenere conto essendo stata la stessa sottoscritta a firma dell'imputato e non del suo difensore procuratore speciale. Alla udienza del 9 ottobre 2020, celebratasi di fronte alla VII Sezione penale, il ricorso, fu ritrasmesso alla Sezione III per la ordinaria trattazione, fissata per la odierna udienza.
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17634 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: PALERMO Domenico, nato a Catanzaro il 5 settembre 1949; avverso la sentenza n. 3566/19 della Corte di appello di Catanzaro del 18 novembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 18 novembre 2019 la Corte di appello di Catanzaro ha, in riforma della precedente sentenza del 10 maggio 2017 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato la penale responsabilità di Palermo Domenico in ordine ai reati a lui contestati, riguardanti una serie di contravvenzioni in materia edilizia nonchè due episodi di violazione dei sigilli, dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine a due delle tre contravvenzioni a lui contestate, per essere le stesse estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando, la pena, già inflitta dal giudice di primo grado in misura di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, in anni 3 e mesi 3 di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Palermo, lamentando il fatto che, a causa della erronea applicazione normativa, non fosse stata dichiarata anche la intervenuta prescrizione dei reati a lui contestati sub D) ed E) del capo di imputazione, cioè le due violazioni dei sigilli. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del prevenuto ha contestato, sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati sopra menzionati. Infine, con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente difesa. si è doluta del fatto che, con motivazione carente, contraddittoria ed illogica, non fosse stato riconosciuto in favore del Palermo il beneficio delle attenuanti generiche e la pena fosse stata determinata in termini di eccessività.
Essendo stata mandata, in un primo tempo, la questione all'attenzione della VII Sezione penale di questa Corte di cassazione, in data 23 giugno 2020 era stata fatta pervenire ad essa una memoria illustrativa a sostegno della bontà del ricorso introduttivo del giudizio; di essa, tuttavia, non si può tenere conto essendo stata la stessa sottoscritta a firma dell'imputato e non del suo difensore procuratore speciale. Alla udienza del 9 ottobre 2020, celebratasi di fronte alla VII Sezione penale, il ricorso, fu ritrasmesso alla Sezione III per la ordinaria trattazione, fissata per la odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile, tali essendo risultati i motivi posti a suo sostegno. Riguardo al primo ed al secondo motivo di impugnazione, che, stante la uniformità di contenuti, possono essere esaminati congiuntamente, osserva il Collegio, per un verso che la questione della prescrizione non aveva formato oggetto di impugnazione di fronte alla Corte catanzarese, per cui sul punto il vizio di motivazione avverso la sentenza da questa emessa non ha ragion d'essere, mentre, per quanto riguarda il vizio di violazione di legge, è sufficiente osservare che, sebbene sia vero che, essendo stati contestati alla data, rispettivamente del 17 aprile 21012 e del 27 aprile 2012, i due episodi delittuosi di violazione dei sigilli sarebbero stati ordinariamente estinti dalla maturata prescrizione in data 17 ottobre 2019 ed in data 27 ottobre 2019, cioè anteriormente alla sentenza della Corte territoriale, intervenuta in data 18 novembre 2019, è altrettanto vero che la Corte territoriale ha aggiunto al termine fisiologico di maturazione della prescrizione l'ulteriore termine di 2 mesi e 28 giorni nel corso del quale esso è rimasto sospeso a richiesta della difesa dell'imputato.
Non avendo il ricorrente assolutamente interloquito in ordine alla legittimità del computo di tale periodo di sospensione della prescrizione, deve concludersi nel senso della inammissibilità del motivo di ricorso, per la sua genericità, dovuta al fatto che con questo non ci si è compiutamente confrontati con la motivazione posta a base del provvedimento impugnato. Riguardo al terzo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, si rileva, quanto al primo profilo che la esclusione delle attenuanti generiche è stata giustificata in ragione della intensità del dolo presente nella condotta dell'imputato cui, proprio perché avvezzo a trattare professionalmente questioni legali, non poteva sfuggire la illiceità della condotta da lui reiteratamente posta in essere, mentre, per ciò che attiene alla determinazione in concreto della sanzione, questa, contenuta nel minimo edittale previsto per la, incontestatamente ascritta, ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 349 cod. pen., non necessitava di una specifica motivazione né tale motivazione era richiesta per l'aumento, assai contenuto, disposto per il secondo episodio di violazione dei sigilli, affasciato dal vincolo della continuazione con il primo.
Il ricorso deve, pertanto, essere complessivamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il