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Sentenza — n. 34382/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34382/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34382/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARZULLO Francesco, nato a Enna il 26 agosto 1975; SCHETTINO Raffaele, nato a Pompei (Na) il 2 maggio 1970; ACUNZO Anna Franca, nata a Torre Annunziata (Na) il 18 giugno 1972; avverso la sentenza n. 2665/20 della Corte di appello di Bologna del 30 giugno 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi; lette, altresì, le memorie conclusive redatte dall'avv.ssa Ines LOFFREDO, del foro di Bologna, nell'interesse di Marzullo Francesco, e dall'avv.ssa Lucia DONATO, del foro di Bologna, nell'interesse di Schettino Raffaele e di Acunzo Anna Franca, tutte nel senso dell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della precedente sentenza del 20 maggio 2019 con la quale il Tribunale felsineo aveva dichiarato, per quanto ora interessa, Acunzo Anna Franca, Schettino Raffaele e Marzullo Francesco responsabili - ad eccezione di quest'ultimo che era stato assolto, per insussistenza del fatto, da talune delle imputazione a lui ascritte - dei reati loro contestati, aventi ad oggetto la normativa in materia di traffico delle sostanze stupefacenti di tipo "leggero", e li aveva, pertanto, condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, rispettivamente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la Acunzo, di anni 3 di reclusione ed euro 2.450,00 di multa lo Schettino ed alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.450,00 di multa il Marzullo, ha, a sua volta, assolto quest'ultimo, per insussistenza del fatto anche in relazione ad un'ulteriore imputazione, rideterminando, pertanto, la pena per il residuo reato a lui ascritto in anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; ha formalizzato la riqualificazione, peraltro già operata dal giudice di primo grado, dell'imputazione ascritta alla Acunzo nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 e, riconosciute alla medesima le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a questa inflitta a anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, concedendole anche la sospensione condizionale della pena; infine 4,11/ quanto allo Schettino ha, invece, confermato la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo di impugnazione, comune anche agli altri ricorrenti, sarà esaminato unitamente a quello, di analogo contenuto, proposto appunto da costoro. Passando alla impugnazione dei due imputati Acunzo e Schettino, che, giova precisare, sono fra loro coniugi, si rileva che con il primo motivo è stata lamentata la violazione dei criteri di valutazione della prova sanciti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; in particolare i ricorrenti hanno sostenuto che l'interpretazione data in sede di merito al contenuto di una conversazione telefonica svoltasi fra i medesimi ed oggetto intercettazione non sia giustificata dal tenore delle parole che i due si sono scambiati e, pertanto, non sarebbe idonea a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli stessi.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Gli altri due ricorrenti hanno lamentato, quanto al primo motivo, la violazione di legge, nella specie di tratterebbe dell'art. 192 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
278 del 2020, seguita da ulteriori successive pronunzie confermative della conformità sul punto ai principi costituzionali della normativa censurata.Alla pronunzia di inammissibilità della impugnazione presentata dai due ricorrenti fa seguito, visto l'art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARZULLO Francesco, nato a Enna il 26 agosto 1975; SCHETTINO Raffaele, nato a Pompei (Na) il 2 maggio 1970; ACUNZO Anna Franca, nata a Torre Annunziata (Na) il 18 giugno 1972; avverso la sentenza n. 2665/20 della Corte di appello di Bologna del 30 giugno 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi; lette, altresì, le memorie conclusive redatte dall'avv.ssa Ines LOFFREDO, del foro di Bologna, nell'interesse di Marzullo Francesco, e dall'avv.ssa Lucia DONATO, del foro di Bologna, nell'interesse di Schettino Raffaele e di Acunzo Anna Franca, tutte nel senso dell'accoglimento dei rispettivi ricorsi.RITENUTO IN FATTO Con sentenza pronunziata in data 30 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della precedente sentenza del 20 maggio 2019 con la quale il Tribunale felsineo aveva dichiarato, per quanto ora interessa, Acunzo Anna Franca, Schettino Raffaele e Marzullo Francesco responsabili - ad eccezione di quest'ultimo che era stato assolto, per insussistenza del fatto, da talune delle imputazione a lui ascritte - dei reati loro contestati, aventi ad oggetto la normativa in materia di traffico delle sostanze stupefacenti di tipo "leggero", e li aveva, pertanto, condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, rispettivamente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la Acunzo, di anni 3 di reclusione ed euro 2.450,00 di multa lo Schettino ed alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.450,00 di multa il Marzullo, ha, a sua volta, assolto quest'ultimo, per insussistenza del fatto anche in relazione ad un'ulteriore imputazione, rideterminando, pertanto, la pena per il residuo reato a lui ascritto in anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; ha formalizzato la riqualificazione, peraltro già operata dal giudice di primo grado, dell'imputazione ascritta alla Acunzo nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 e, riconosciute alla medesima le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a questa inflitta a anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, concedendole anche la sospensione condizionale della pena; infine 4,11/ quanto allo Schettino ha, invece, confermato la sentenza di primo grado.

Hanno interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale tutti e tre i ricorrenti, affidando le loro doglianze lo Schettino e la Acunzo a 4 motivi di ricorso ciascuno, il Marzullo a 2 motivi di impugnazione. Quest'ultimo ha lamentato in prima battuta, sotto il profilo della sua mera apparenza, la motivazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo, invece, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di Bologna, anche in questo caso con motivazione solamente apparente, abbia escluso che lo stesso potesse godere della sospensione condizionale della pena.

Gli altri due ricorrenti hanno lamentato, quanto al primo motivo, la violazione di legge, nella specie di tratterebbe dell'art. 192 cod. proc. pen., posto che la affermazione della responsabilità quanto al reato contestato in concorso fra foro è stata il frutto della interpretazione illogica di una conversazione telefonica intercorsa fra i due, oggetto di captazione, il ' u j contenuto non alludeva assolutamente sostanze stupefacenti ma aveva un ben diverso significato. Con il secondo motivo i due ricorrenti hanno declinato il medesimo motivo di impugnazione con riferimento al vizio di motivazione (illogica ovvero apparente), avendo la Corte non adeguatamente giustificato le ragioni per le quali ha attribuito alle parole captate durante la conversazione di cui sopra il significato accusatorio che ha condotto alla affermazione della responsabilità penale, in concorso fra loro, dei due imputati.

Con il terzo motivo di censura è stata lamentata, quanto alla Acunzo, la motivazione della sentenza in punto di determinazione della pena, essendo la Corte di Bologna, pur concesse le attenuanti generiche, partita, nella determinazione della pena, dalla medesima pena base individuata dal Tribunale ed avendo, contraddittoriamente, la Corte affermato, pur qualificata la condotta nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, che la pena dovesse essere determinata in misura distante dal minimo edittale stante la oculata organizzazione che era a monte della detenzione di stupefacente da parte della Acunzo; ha osservato la ricorrente che o il fatto era di lieve entità e la pena doveva essere, pertanto, diminuita, ovvero esso era espressione di una attività organizzata, nel qual caso la riqualificazione era ingiustificata.

Lo Schettino, a sua volta, in relazione alla pena si è doluto della mancata affermazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena base in misura eccessiva, data la qualificazione del fatto nell'ambito delle ipotesi di lieve entità. Con il quarto motivo ambedue i ricorrenti hanno lamentato il fatto che non sia stata dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati loro contestati, deducendo; peraltro, anche la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, nella parte in cui esso ha previsto la sospensione del termine prescrizionale anche per i reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Con memorie rispettivamente del 12 aprile 2021, per ciò che attiene ai ricorrenti Acunzo e Schettino, e del 15 aprile 2021, per ciò che concerne il Marzullo, le rispettive difese, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi, hanno controdedotto rispetto alle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte.CONSIDERATO IN DIRITTO Mentre i ricorsi di Schettino e Marzullo sono risultati inammissibili, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, quello proposto dalla Acunzo è risultato, invece, parzialmente fondato, sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata, con le derivanti conseguenze stante il tempo trascorso dalla commissione del reato.

Con riferimento al ricorso presentato da Marzullo, si rileva che lo stesso ha ad oggetto nei primi due motivi il trattamento sanzionatorio cui lo stesso è stato condannato; ed infatti, con il primo motivo il ricorrente si è doluto del mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, mentre con il secondo motivo lo stesso si è lamentato del fatto che in suo favore non sia stata disposta la sospensione condizionale della pena inflitta. Quanto al primo motivo esposto dal ricorrente, si rileva che lo stesso si palesa chiaramente inammissibile atteso che nell'illustrazione di esso il ricorrente non ha evidenziato alcuna ragione, posta all'attenzione dei giudici del merito e da costoro trascurata, che avrebbe dovuto indurre i medesimi a riconoscere il Marzullo meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Come questa Corte ha, infatti, rilevato dette circostanze attenuanti hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e condizioni che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2019, n. 9299) che è indubitabilmente onere del ricorrente quanto meno allegare. Nel caso di specie, peraltro la Corte, nell'esaminare il motivo di doglianza che la difesa del prevenuto aveva articolato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche aveva - con motivazione che appare a questo Collegio del tutto corretta - rilevato che il fatto che il Marzullo svolgesse un'attività lavorativa, peraltro peculiare in quanto lo stesso risulta essere appartenente all'Esercito italiano, non è affatto elemento che ne sminuisca la responsabilità ma, semmai, è fattore che evidenzia la ingiustificata insofferenza da parte dell'imputato al rispetto delle regole imposte dal diritto penale, insofferenza tanto più grave in un soggetto che sul rispetto di regole ed ordini dovrebbe aver fondato la propria vita professionale.Riguardo al secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si rileva che, il fatto che di essa lo stesso abbia, nel corso della sua carriera giudiziaria, già beneficiato, come incontestatamente segnalato nella sentenza impugnata, altre due volte è fattore che, oltre e più che evidenziare la difficoltà cui sarebbe andato incontro il giudice del merito nell'esprimere una prognosi favorevole in relazione al suo futuro comportamento, si pone, così come osservato dalla Corte di Bologna, come formalmente ostativa, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., ad una ulteriore concessione del beneficio.

Il terzo motivo di impugnazione, comune anche agli altri ricorrenti, sarà esaminato unitamente a quello, di analogo contenuto, proposto appunto da costoro. Passando alla impugnazione dei due imputati Acunzo e Schettino, che, giova precisare, sono fra loro coniugi, si rileva che con il primo motivo è stata lamentata la violazione dei criteri di valutazione della prova sanciti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; in particolare i ricorrenti hanno sostenuto che l'interpretazione data in sede di merito al contenuto di una conversazione telefonica svoltasi fra i medesimi ed oggetto intercettazione non sia giustificata dal tenore delle parole che i due si sono scambiati e, pertanto, non sarebbe idonea a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli stessi.

Si tratta di una censura inammissibile in quanto afferente ad una questione rientrante nella esclusiva competenza di merito dei giudici del fatto. Questa Corte ha, invero, precisato, nelle occasioni in cui essa è stata investita della questione, che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 novembre 2016, n. 50701; idem Sezione VI penale, 20 novembre 2013, n. 46301), ovvero nel solo caso in cui sia stato dedotto, quale vizio della sentenza, quello del travisamento della prova, cioè nel caso in cui, nell'esaminare il contenuto delle intercettazioni, il giudice abbia preso in considerazione una conversazione che, per il suo testuale tenore, sia difforme dal vero e tale difformità, oggettiva ed incontestabile, costituisca fattore determinante della decisione presa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 febbraio 2018, n. 6722; idem Sezione V penale, 17 febbraio 2014, n. 7465).Non essendo questo il caso, posto che, per un verso la interpretazione data dalla Corte petroniana non è né irragionevole né manifestamente illogica, e che, per altro verso, i ricorrenti non hanno contestato la materiale riproduzione delle parole fra loro intercorso ma la interpretazione che di esse è stata data dalla Corte di merito, deve concludersi al riguardo per la inammissibilità del motivo di impugnazione.

Con il secondo motivo di impugnazione i due ricorrenti hanno, ciascuno per quanto riguarda le imputazioni loro contestate, lamentato il vizio di motivazione della sentenza di condanna emessa in loro danno; per quanto attiene alla Acunzo, cui è stata contestata una sola ipotesi di reato, questa ha, in sostanza, lamentato la concludenza dimostrativa del contenuto della intercettazione telefonica già dianzi ricordata; la doglianza è inammissibile, posto che la stessa altro non è che la ripetizione della precedente censura - declinata questa volta non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto quello del vizio di motivazione - dalla quale, tuttavia, ripete anche il destino della inammissibilità.

Analogamente per ciò che attiene alla censura formulata dallo Schettino, il quale risponde non solo del fatto di detenzione contestatogli in concorso con la moglie, ma anche di altri episodi di cessione di sostanze stupefacenti in relazione ai quali la difesa da lui spiegata consiste nella, inammissibile in questa sede, contestazione del valore probatorio del contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti. Il terzo motivo di impugnazione, da entrambi i prevenuti sviluppato con riferimento ai criteri applicata per la determinazione della pena, è fondato per ciò che attiene alla Acunzo, mentre è inammissibile per quanto riguarda lo Schettino.

Partendo da questo, rileva il Collegio che questi, non diversamente dal Marzullo, si lagna del fatto che non siano state ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, sebbene lo stesso non presenti precedenti pregiudizi penali né vi siano a suo carico precedenti di polizia e lo stesso abbia tenuto un corretto comportamento processuale; si tratta, come è chiaro, di argomentazioni prive di pregio e, comunque, generiche; quanto alla prima, si osserva che correttamente la stessa Corte di merito ne ha segnalato la irrilevanza, stante il preciso disposto dell'art. 62-bis cod. pen. che, nel testo introdotto fin dalla novella attuata con l'entrata in vigore della legge n. 125 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, ha espressamente messo in luce la insufficienza della sola illibatezza penale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; analogo ragionamento deve riferirsi alla mancanza di precedenti di polizia, atteso che si tratta di elemento che, lungi dal determinare la composizione di un quadro di particolare meritevolezza in favore del ricorrente, ne lumeggia la assenza nella sua storia personale di precedenti vicende ipoteticamente non limpide (peraltro neppure sfociate in un qualche definitivo accertamento giurisdizionale): si tratta, pertanto, di un elemento sostanzialmente neutro; esso è, d'altra parte, riscontrabile nella "biografia" della massima parte degli individui, sicché la sua valorizzazione porterebbe a qualche cosa di molto simile alla indiscriminata generalizzazione del diritto alle attenuanti generiche in favore della maggior parte dei soggetti che riportino una condanna penale.

Quanto, infine, al corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, si rileva, al di là della estrema genericità della argomentazione svolta dal ricorrente (in che cosa siffatta correttezza si sia estrinsecata è cosa che non è stata assolutamente precisata), che per valere quale elemento significativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il carretto comportamento processuale deve manifestarsi attraverso atti di effettiva collaborazione da parte dell'imputato indirizzati o a rendere più spedito lo svolgimento del processo ovvero al proficuo raggiungimento dello scopo, cioè la sicura verifica - positiva o negativa che sia - della ipotesi accusatoria cristallizzata in sede di rinvio a giudizio dell'imputato, cui il processo stesso è preordinato, ovvero in atteggiamenti che siano chiaramente indicativi della presa di coscienza da parte dell'imputato del disvalore dell'atto da lui compito e della sua conseguente volontà di emenda.

In altre parole, per corretto comportamento processuale, ai fini della sua valutabilità per la concessione delle attenuanti generiche, non deve, pertanto, farsi riferimento alta mera partecipazione dell'imputato al giudizio nel rispetto delle regole processuali e di comportamento che ci si deve ragionevolmente attendere da chiunque nell'ambito dell'ordinato sviluppo procedimentale, ma deve trattarsi di un volontario comportamento, positivamente fattivo, che abbia efficacemente contribuito, o nei mezzi ovvero nei risultati, al sollecito ed utile svolgimento della funzione giudiziaria.

Elementi tutti questi che nel caso di specie non sono stati affatto rappresentati da chi vi aveva interesse né risultano altrimenti sussistenti. Sotto il descritto profilo, pertanto, la doglianza non ha pregio alcuno.Quanto alla determinazione della pena base a carico dello Schettino (ad essa, infatti, deve farsi riferimento onde verificarne la congruità, e non, come invece operato dalla difesa dell'imputato, alla pena in concreto, quale risultante anche a seguito degli aumenti per la continuazione fra i reati contestati), la sua quantificazione al di sopra della media edittale è stata giustificata dal fatto che la pur riconosciuta ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, presenta dei profili - legati alla ritenuta stabilità della clientela che si rivolgeva allo Schettino, indice di una certa profondità e non occasionalità del suo inserimento nel mercato della droga - che, alla luce della discrezionale ma non arbitraria valutazione operata dai giudici del merito, consente di collocare la condotta dell'imputato nella parte "meno lieve" dei fatti di lieve entità.

Deve, viceversa, rilevarsi la fondatezza della doglianza introdotta in punto di determinazione della pena da parte della ricorrente Acunzo; ed invero, mentre nel caso dello Schettino, cui, si ricorda, sono state imputate anche più condotte di cessione di sostanze stupefacenti, ha un senso ritenere che la ipotesi lieve nei suoi confronti riconosciuta abbia delle caratteristiche, dianzi descritte, che fanno collocare nella parte più alta della forcella edittale la sanzione di cui lo stesso è risultato meritevole, analogo discorso non si giustifica per la Acunzo, cui è stata imputata una sola condotta delittuosa ed in relazione alla quale è stato evidenziato dallo stesso giudicante di merito un "ruolo secondario" e meramente esecutivo nella commissione del reato rispetto a quello, direttivo, attribuito allo Schettino.

Appare, pertanto, manifestamente illogico, in assenza di una qualche altro dichiarato motivo, determinare anche per questa non solo la stessa pena base prevista per il correo (il quale, avendo ricoperto un ruolo primario nella commissione del comune delitto, dovrebbe, per tale ragione, risponderne più gravemente della complice) ma anche una pena non di poco superiore al medio edittale. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Tale annullamento deve essere disposto senza rinvio, atteso che, quale che sia l'esito del quarto motivo di impugnazione della ricorrente, cioè quello attinente alla prescrizione maturata anteriormente alla pronunzia della impugnata sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, ad oggi il reato a lei contestato è indubbiamente prescritto e lo stesso, pertanto, essendo estinto non può più dare luogo ad alcuna sanzione penale.Venendo, a questo punto ad esaminare il terzo motivo del ricorso del Marzullo ed il quarto del ricorso dello Schettino, si osserva che con esso i due ricorrenti, con motivazioni in sostanza coincidenti, hanno lamentato la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati loro rispettivamente contestati.

Si tratta di motivo manifestamente infondato. Deve, infatti, premettersi che il primo in ordine di tempo dei reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati è stato commesso, quanto al Marzullo, in data 17 agosto 2012 e, quanto allo Schettino, in data 14 settembre 2012; il termine prescrizionale ordinario per essi sarebbe, pertanto, andato a scadere, tenuto conte della esistenza di eventi interruttivi del termine stesso, quanto al primo in data 17 febbraio 2020 e quanto al secondo in data 14 marzo 2020; ad esso, tuttavia debbono essere aggiunti i periodi in cui il detto termine è stato sospeso per effetto di rinvii del processo richiesti dalle parti private.

A tale termine, deve, altresì, essere sommato, essendo stata una prima volta fissata l'udienza di fronte alla Corte di appello nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio successivo, l'ulteriore termine di 64 giorni nel quale il processo è stato sospeso per effetto della normativa emergenziale dettata con il decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni (in tal senso si veda: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 febbraio 2021, n. 5292). Sommati, pertanto ad esso anche i precedenti periodi di sospensione del termine prescrizionale, alla data di pronunzia della sentenza ora impugnata, cioè il 30 giugno 2020, nessuno dei reati contestati ai due odierni ricorrenti era ancora prescritto.

Nessuna rilevanza ha la prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa emergenziale sopra richiamata, cioè l'art. 83, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, questione, peraltro, già prospettata in sede di merito ed esaminata dalla Corte territoriale e da questa ritenuta manifestamente infondata, essendo sulla medesima già intervenuta la Corte costituzionale, dichiarandola infondata, con sentenza n. 278 del 2020, seguita da ulteriori successive pronunzie confermative della conformità sul punto ai principi costituzionali della normativa censurata.Alla pronunzia di inammissibilità della impugnazione presentata dai due ricorrenti fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Acunzo Anna Franca poiché il reato a lei a