Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34381/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34381/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34381/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio ed in riforma della sentenza del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, ha confermato le pene inflitte dalla stessa Corte territoriale con sentenza dei 20 settembre 2018, in parte qua annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 50119 dei 6 novembre 2019 in relazione ai reati contestati sub 62 (imputate Pantano e Praticò) e sub 46 (imputata Vitale), in quanto commessi almeno in parte successivamente al 6 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 32/14 della Corte Costituzionale. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 3 Cost, art. 27 Cost, art. 81 cod. pen, art. 132 cod. pen; Sentenza — n. 34381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale alleggerimento della pena sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
(capi 17, 31, 37 e 46); di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Col secondo motivo è stata lamentata la mancata considerazione degli elementi favorevoli, da valutare a norma dell'art. 133 cod. pen..
art. 3 Cost
309/90 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
art. 27 Cost
art. 81 cod. pen
40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 132 cod. pen
art. 442 cod. proc. pen
274622), sì che, appunto, nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Nell'ipotesi proposta dalla ricorrente, la previa riduzione per il rito condurrebbe ad identico risultato, atteso che da un canto si scenderebbe ad anni cinque mesi quattro di reclusione (applicando il terzo di riduzione sulla pena base, già riconosciute le attenuanti ex art. 62-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Praticò Giuseppina, nata a Messina il 03/01/1982 2. Vitale Nadia, nata a Roma il 27/08/1962 3. Pantano Laura, nata a Roma il 28/10/1969 avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio ed in riforma della sentenza del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, ha confermato le pene inflitte dalla stessa Corte territoriale con sentenza dei 20 settembre 2018, in parte qua annullata dalla Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 50119 dei 6 novembre 2019 in relazione ai reati contestati sub 62 (imputate Pantano e Praticò) e sub 46 (imputata Vitale), in quanto commessi almeno in parte successivamente al 6 marzo 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 32/14 della Corte Costituzionale. 1.1.

In particolare, A) Giuseppina Praticò è stata infine condannata ad anni sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309 cit. (capi 37 e 62, quest'ultimo anche a norma dell'art. 80, comma 2, cit.), di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 8, 38 e 31) nonché per i reati di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 cit. (capi 3, 4, 5, 13); B) Nadia Vitale è stata infine condannata alla pena di anni otto mesi due giorni venti di reclusione per il reato di cui al capo A; di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit. (capi 17, 31, 37 e 46); di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 18); di cui agli artt. 73 e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 36); di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 (capi 47 e 68);

C) Laura Pantano è stata infine condannata alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui al capo A; di cui all'art. 73, comma 1 cit. (capo 62); di cui all'art. 73, comma 5 cit. (capo 24).

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione articolati rispettivamente su due motivi di impugnazione (Praticò e Vitale) e un profilo di censura (Pantano).

3. Ricorso Praticò 3.1. Col primo motivo è stata eccepita l'illegalità della pena infine inflitta, atteso che la sanzione, a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, è stata esclusivamente confermata e non è stata fatta oggetto di alcuna rivalutazione favorevole al reo, benché la Corte territoriale del rinvio fosse stata a ciò espressamente chiamata. Oltre a ciò, era stata del tutto dimenticata la riduzione di un terzo sull'aumento di pena siccome determinato per i reati satellite, e quindi anche per il capo 62. 3.2. Col secondo motivo è stata lamentata la mancata considerazione degli elementi favorevoli, da valutare a norma dell'art. 133 cod. pen.. Essi infatti avevano già indotto la Corte territoriale al riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, sì da evidenziare un'offensività certamente contenuta, con particolare riferimento alla condotta successiva al fatto.

4. Ricorso Vitale 4.1. Col primo motivo è stata lamentata la sostanziale elusione del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, dal momento che era stata così ritenuta la particolare modestia della pena già determinata in continuazione, e omettendo di fornire una risposta sanzionatoria differente nonostante la modifica del sistema normativo. 4.2. Col secondo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione, dal momento che la Corte territoriale, giudicando troppo leggero l'aumento in continuazione e quindi non più riducibile, aveva indebitamente svolto il ruolo del Procuratore generale, l'unico legittimato a dolersi del trattamento sanzionatorio.

5. Ricorso Pantano 5.1. E' stata censurata l'illogicità della motivazione, dal momento che non era stata valutata la congruità della pena irrogata alla ricorrente, rispetto all'aumento invece applicato ai coimputati.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I ricorsi sono inammissibili. 7.1. I motivi di censura in parte si sovrappongono e possono essere esaminati congiuntamente nei loro aspetti comuni. 7.1.1. In proposito, la Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 50119 del 6 novembre 2019, ebbe a rilevare - così espressamente ribadendo un principio ormai consolidato (cfr. ad es. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717; Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Perdomo, Rv. 276295) - che "nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40/2019 del 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019 e pubblicata sulla G.

U. n. 11 del 13/03/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti. Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena determinata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza.

La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo... secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato... Preme ribadire che la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena (cfr.

Sez. 7, Sentenza n. 22976 del 24/04/2019 Cc. - dep. 24/05/2019- Rv. 276295)". 7.2. Ciò posto, le ricorrenti Praticò e Vitale si sono dolute della mancata riduzione, in sede di aumento per la continuazione, delle pene inflitte sotto il vigore del precedente quadro normativo. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenuta a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (dalla motivazione della decisione di appello risultava la considerazione del regime della pena sopravvenuto alla sentenza di primo grado)(Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020, Cassano, Rv. 278786).

In specie, la Corte territoriale del rinvio ha fornito una motivazione completa e coerente in merito alla rideterminazione della pena, anche all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 e quindi dell'annullamento con rinvio della precedente decisione. 7.2.1. In particolare, quanto alla Praticò, è stato così sottolineato che l'aumento di quattro mesi in continuazione per l'acquisto di quattro chilogrammi di cocaina non poteva essere oggetto di alcuna riduzione nonostante la nuova cornice edittale, laddove comunque tutti i differenti aumenti disposti a norma dell'art. 81 cit., per un complessivo incremento di anni uno di reclusione, erano stati determinati in misura più che esigua.

La Corte territoriale ha infatti così osservato che erano stati fissati giorni venti di reclusione per ciascuno dei quattro episodi qualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; mesi uno di reclusione per la cessione tanto di una "palla" di cocaina quanto di un quantitativo di hashish per un prezzo di 2200 euro; mesi uno giorni dieci per altri quattro episodi di cessione e mesi due per l'acquisto di tre chilogrammi di hashish. In tal modo l'aumento complessivo di anni uno di reclusione (v. supra) sarebbe stato anzi adeguato e proporzionato alla gravità del solo capo per il quale era stata richiesta specifica rivalutazione. 7.2.2.

Del pari, quanto alla Vitale, i non contestati conteggi operati dalla pronuncia impugnata hanno tra l'altro individuato una pena di giorni dieci per ciascun episodio di cessione di cocaina, sì che non poteva ragionevolmente pervenirsi ad ulteriore riduzione. 7.2.3. In proposito, è stato così osservato che il giudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, De Moro, Rv. 278132). 7.2.4.

In definitiva, quindi, la dovuta rivalutazione del trattamento sanzionatorio già definito impone un nuovo esame del fatto alla luce del mutato quadro normativo, ma di per sé non obbliga affatto ad una valutazione in senso più favorevole al reo. Il Giudice del rinvio, così assolvendo al dictum di questa Corte di legittimità, vi ha in effetti provveduto nei sensi che precedono, ampiamente giustificando il proprio operato. Oltre a ciò, la sentenza impugnata non confligge altresì con l'ulteriore principio già affermato da questa Corte, in base al quale, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533).

Alla stregua di quanto appena ricordato, infatti, alle ricorrenti è stata inflitta una pena base eguale (la Praticò) e lievemente superiore (la Vitale) al minimo edittale, rispettivamente aumentata in parte qua nei modestissimi termini quantitativi appena ricordati. 7.2.5. Va quindi complessivamente rilevata la manifesta infondatezza anche del secondo motivo rispettivamente proposto dalle ricorrenti sub 3.2. e sub 4.2., attesa la natura esaustiva della nuova valutazione della pena, tenuto conto della corretta applicazione dei richiamati principi.7.2.5.1.

Né appare comprensibile l'ulteriore doglianza mossa dalla Praticò in relazione alla riduzione, attesa la scelta del rito premiale, della pena determinata in aumento per continuazione. Vero è, infatti, che, in tema di rito abbreviato, la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va computata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della continuazione, al riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, al riconoscimento di circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed alla applicazione della recidiva, atteso che tale la riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622), sì che, appunto, nel giudizio abbreviato l'aumento di pena per la continuazione va effettuato prima della diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21361 del 19/04/2013, Cuni Berzi, Rv. 256103).

In specie la Corte territoriale ebbe correttamente a determinare la pena base ex art. 74 d.P.R. 309 cit. nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, con riduzione per le generiche ad anni otto di reclusione, successivo aumento ad anni nove a norma dell'art. 81 cod. pen. e riduzione di un terzo per il rito, quindi pervenendo infine alla pena di anni sei di reclusione. Nell'ipotesi proposta dalla ricorrente, la previa riduzione per il rito condurrebbe ad identico risultato, atteso che da un canto si scenderebbe ad anni cinque mesi quattro di reclusione (applicando il terzo di riduzione sulla pena base, già riconosciute le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.), e dall'altro la riduzione di un terzo sull'anno di aumento per continuazione avrebbe come risultato otto mesi di reclusione, per una somma complessiva sempre di anni sei di reclusione.

8. In ordine poi all'impugnazione proposta dalla Pantano, e contrariamente ai rilievi della stessa ricorrente, questa Corte di Cassazione aveva annullato la precedente sentenza della Corte romana rinviando al Giudice di merito solamente ai sensi di quanto indicato sub 7.1.. 8.1. Al riguardo, la stessa Quarta Sezione aveva così ricordato - nella pronuncia di annullamento - che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880).Anche a prescindere da ciò, il ricorso è del tutto generico, non rappresentando in concreto le eventuali ragioni di specifica doglianza al riguardo, quanto al trattamento ricevuto dai singoli coimputati.

9. La manifesta infondatezza delle proposte impugnazioni non può che comportare l'inammissibilità dei ricorsi. 9.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento d