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Sentenza — n. 34379/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34379/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34379/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Luzi Romano, nato a Ascoli Piceno il 14/01/1948 avverso la sentenza del 28/03/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 28 marzo 2019 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del 30 novembre 2016 del Tribunale di Monza resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a Romano Luzi, quale titolare della ditta individuale omonima, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2011, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Sentenza — n. 34379/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso, pertanto, reciprocamente ritenute la presenza e l'assenza degli elementi che questa Corte ha comunque evidenziato al fine della verifica dell'originario disegno criminoso, si impone una nuova valutazione di merito, tenuto altresì naturalmente conto che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Parole chiave

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omissione del contribuente elusione fiscale reddito non dichiarato omissione della contabilità tentata sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Luzi Romano, nato a Ascoli Piceno il 14/01/1948 avverso la sentenza del 28/03/2019 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 28 marzo 2019 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del 30 novembre 2016 del Tribunale di Monza resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a Romano Luzi, quale titolare della ditta individuale omonima, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2011, con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto unico articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata censurata la mancata applicazione della continuazione con le condanne già intervenute per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000 in relazione agli anni d'imposta dal 2005 al 2008, in contrasto con la norma di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e trattandosi di reati di natura tributaria lesivi del medesimo bene giuridico. Al riguardo la Corte territoriale aveva escluso l'ipotesi della continuazione allegando la mancata prova dell'unicità del disegno criminoso, mentre invero doveva considerarsi non dimostrata la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, la quale non aveva tenuto conto degli indici addotti dalla difesa a supporto dell'istanza di continuazione.

Al contrario, sussisteva l'unico scopo di evasione fiscale, da perseguire tramite plurime omissioni in tempi diversi e in modo sistematico di diverse disposizioni di legge in ambito tributario. Non vi era pertanto alcuna prova che i reati fossero indici di determinazioni estemporanee. In tal modo il riconoscimento della continuazione avrebbe reso inapplicabile la contestata recidiva.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione all'unico motivo di impugnazione, questa Corte di legittimità ha invero analiticamente osservato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In particolare, la continuazione può essere appunto ravvisata solo quando l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nell'ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche (cfr. anche Sez. 3, n. 45941 del 01/10/2019, Kasa, Rv. 277269), occorrendo, inoltre, la verifica della sussistenza di concreti indici rivelatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - della programmazione, al momento della commissione del primo reato, dei successivi, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo appunto sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr., in motivazione, Sez. 7, n. 32332 del 28/10/2020, Bergomi, non mass.).

In tal senso, quindi, vi è necessità di deliberazione di carattere non generico ma generale (cfr. Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). 4.2. Ciò posto, a fronte di una riconosciuta particolare intensità del dolo e della pervicacia nell'arrecare danno alla collettività mediante la sistematica inadempienza alle obbligazioni tributarie (elementi correttamente rilevati dal primo Giudice ed ammessi sostanzialmente dalla difesa in sede di ricorso, laddove è stato riconosciuto che il ricorrente persegue l'unico scopo dell'evasione fiscale), da un canto gli indici rivelatori (v. supra) appaiono - quantomeno prima facie - sussistere nella loro coerente illecita integralità (tenuto conto della risalente sistematicità delle cadenzate violazioni in materia tributaria e del manifesto rifiuto del rispetto delle regole in tale settore, tra l'altro per importi anche assai consistenti), dall'altro siffatta apparente coerenza nel disegno criminoso non si presenta intaccata (o comunque i Giudici del merito non hanno palesato alcunché al riguardo) da momenti di estemporanea difforme determinazione, ovvero di soluzione di continuità nel perseguimento del proprio scopo. 4.2.1.

In tal senso, pertanto, reciprocamente ritenute la presenza e l'assenza degli elementi che questa Corte ha comunque evidenziato al fine della verifica dell'originario disegno criminoso, si impone una nuova valutazione di merito, tenuto altresì naturalmente conto che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della