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Sentenza — n. 34375/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34375/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34375/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 luglio 2019 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena irrogata a Adama Fatty per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato ricorre per cassazione contestando l'ordine di espulsione. Lamenta sia l'assenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine che l'omessa motivazione sul punto. Ribadisce il radicamento nel territorio dello Stato e lo svolgimento di attività lavorativa.

Regesto Legislator

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art. 117 Cost, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si dispone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della corretta applicazione dell'ordine di espulsione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame su tale punto da compiere sulla scorta dei criteri ricordati. L'accertamento di responsabilità, non oggetto di impugnazione, è da considerarsi invece irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute allontanamento espulsione nel diritto degli stranieri uscita illegale dal paese carcerazione in vista di sfratto capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri dell'art.
art. 133 cod. pen
117 Cost., l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri dell'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare (Cass., Sez.
art. 624 cod. proc. pen
L'accertamento di responsabilità, non oggetto di impugnazione, è da considerarsi invece irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fatty Adama, nato in Gambia il 10/10/1994, avverso la sentenza in data 17/02/2020 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'avv. Andrea Sciarrillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 luglio 2019 del Tribunale di Roma, ha ridotto la pena irrogata a Adama Fatty per la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione contestando l'ordine di espulsione. Lamenta sia l'assenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine che l'omessa motivazione sul punto. Ribadisce il radicamento nel territorio dello Stato e lo svolgimento di attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, perché la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito all'ordine di espulsione, sebbene con l'ultimo dei motivi di appello l'imputato avesse sostenuto l'assenza di pericolosità sociale per la continuità lavorativa e il radicamento nella società italiana. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, prima di applicare la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, debba accertare, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (Cass., Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Er Radi, Rv. 273743-01) e debba effettuare, ai sensi dell'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri dell'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla vita familiare (Cass., Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257-01).

Si dispone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della corretta applicazione dell'ordine di espulsione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo esame su tale punto da compiere sulla scorta dei criteri ricordati. L'accertamento di responsabilità, non oggetto di impugnazione, è da considerarsi invece irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così deciso, il 26 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì , Giovanni Liberati /