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Sentenza — n. 34373/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34373/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CEPELE FATION nato il 01/07/1987 MUCA RUZHDI nato il 14/10/1989 COHODARI TAULANT nato il 30/03/1986 BULI MENDI nato il 06/05/1974 HOXHAJ GENCI nato il 04/11/1962 KRISTO MARKO nato a VALONA( ALBANIA) il 22/06/1960 LUPU DRAGOS nato a BACAU( ROMANIA) il 24/06/1980 D'ELIA ALEX nato a GRUMO APPULA il 12/05/1993 SOTIRI ERITON nato il 21/06/1977 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori presenti, AVV.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 592 cod. proc. pen, art. 516 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34373/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'attestazione del cancelliere non poteva valere quale attestazione di conformità del dispositivo letto in udienza a quello contenuto nella chiavetta USB utilizzata per salvare il lavoro fatto dal giudice in quanto non estrapolato dalla cartella Segreteria Magistrato (SICP), nella quale, invece, andava cercata. Deducono al riguardo la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c., cod. proc. pen. 5.2.Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione ed il malgoverno della norma incriminatrice sotto il duplice profilo della affermata sussistenza del sodalizio e della partecipazione dei ricorrenti a quello di "minor struttura" (quello cioè che si occupava di droghe pesanti) operante per soli due mesi (dal 10 agosto al 30. settembre 2013).

Parole chiave

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partecipazione al reato inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di canapa infrazione qualificata LStup cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
3.4.Con il quarto motivo deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, frutto del malgoverno dell'art. 62-bis cod. pen., e il relativo vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.
art. 592 cod. proc. pen
12.4.Con il quarto motivo deduce il malgoverno dell'art. 592 cod. proc. pen.
art. 516 cod. proc. pen
Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod.
art. 133 cod. pen
Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.
art. 606 cod. proc. pen
b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett.
art. 113 cod. proc. pen
8.5.Premesso che il dispositivo smarrito può essere ricostituito con la disciplina di cui all'art. 113 cod. proc. pen., nè in tal caso sussiste alcuna nullità che si verifica soltanto quando il dispositivo manchi all'interno della sentenza così da renderla incompleta (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CEPELE FATION nato il 01/07/1987 MUCA RUZHDI nato il 14/10/1989 COHODARI TAULANT nato il 30/03/1986 BULI MENDI nato il 06/05/1974 HOXHAJ GENCI nato il 04/11/1962 KRISTO MARKO nato a VALONA( ALBANIA) il 22/06/1960 LUPU DRAGOS nato a BACAU( ROMANIA) il 24/06/1980 D'ELIA ALEX nato a GRUMO APPULA il 12/05/1993 SOTIRI ERITON nato il 21/06/1977 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori presenti, AVV.

VIERI BARZELLOTTI, difensore di SOTIRI ERITON nonché sostituto processuale dell'AVV. EUSTACHIO CLAUDIO SOLAZZO, difensore di LUPU DRAGOS, AVV. SIMONETTA GALANTUCCI, difensore di SOTIRI ERITON, AVV. FABIO BUCCI, difensore di BULI MENDI, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13/06/2019 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del 02/02/2018 del GUP del Tribunale della medesima città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato ed impugnata dagli odierni ricorrenti: 1.1.ha assolto Hoxhaj Genci dal reato a lui ascritto al capo N (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990), per non aver commesso il fatto; 1.2.ha escluso l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo A della rubrica; 1.3.riqualificata, quanto a Hoxhaj Genci, la condotta come partecipe e applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di quattro anni, dieci mesi e dieci giorni di reclusione, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e ha ridotto a cinque anni la durata della interdizione dai pubblici uffici; 1.4.ha rideterminato la pena, nei confronti di Cohodari Taulant, nella misura di sei anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale e ha ridotto a cinque anni la durata della interdizione dai pubblici uffici; 1.5.applicate le circostanze attenuanti generiche nei confronti di Kristo Marko e Lupu Dragos, ha rideterminato la pena nei loro confronti nella misura, rispettivamente, di sette (Kristo) e sei (Lupu) anni di reclusione, ha revocato ad entrambi la pena accessoria dell'interdizione legale e ha ridotto a cinque anni la durata della interdizione dai pubblici uffici; 1.6.ha confermato nel resto dando atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza di primo grado era stata omessa la condanna nei confronti di Sotiri Eriton per il reato di cui al capo P. 2.Propongono ricorso per cassazione, Sotiri Eriton, Cepele Fatjon, Muca Ruzhdi, Kristo Marko, Lupu Dragos, Cohodari Taulant, D'Elia Alex, Hoxhaj Genci, Buli Mendi. 3.Sotiri Eriton ha presentato due ricorsi, uno a firma dell'Avv.

Vieri Barzellotti, l'altro a firma dell'Avv. Simonetta Galantucci. Il ricorso a firma dell'Avv. Barzellotti propone quattro motivi. 3.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. c), e 604 cod. proc. pen. Eccepisce l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine al reato di cui al capo P della rubrica e la conseguente impossibilità per la Corte di appello di pronunciarsi a sua volta su detto capo, trattandosi di reato non giudicato in primo grado. 3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Osserva al riguardo:

a) il capo A di imputazione gli attribuiva il ruolo di dirigente dell'organizzazione promossa dallo Hoxhaj;

b) la sentenza di primo grado gli aveva attribuito il ruolo di organizzatore;

c) la sentenza impugnata ha confermato il ruolo di organizzare ma ha espunto il ruolo apicale dello Hoxhaj affermando l'esistenza di un autonomo sodalizio con il D'Elia, il Lupu e il Kristo. Ciò comporta che solo all'esito della sentenza impugnata il ricorrente è venuto ad effettiva conoscenza dell'addebito mosso nei suoi confronti, con evidente violazione dell'art. 6 Convenzione EDU. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione sul reato associativo; in subordine, il vizio di motivazione ed illogicità della stessa con riferimento alla mancata qualificazione della condotta in quella di partecipazione di cui al comma secondo dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta il ricorso alla motivazione 'per relationem' e il conseguente mancato vaglio critico delle deduzioni difensive in ordine alla:

a) insussistenza della contestata associazione e della partecipazione ad essa, non desumibile 'sic et simpliciter' dal concorso in uno dei reati-fine;

b) mancanza di stabilità dei rapporti e della 'affectio societatis';

c) totale mancanza di prova di poteri organizzativi (l'organizzazione delle operazioni di stoccaggio, taglio e vendita dello stupefacente) che la rubrica gli attribuisce, non desumibile dal mero ricorso a termini quali "i miei autisti"; egli semplicemente non ha mai tenuto alcuna delle condotte associabili all'archetipo dell'organizzatore. 3.4.Con il quarto motivo deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, frutto del malgoverno dell'art. 62-bis cod. pen., e il relativo vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

Denuncia il ricorso a formule di stile e l'erroneo ricorso alla mancanza di resipiscenza quale criterio non utilizzabile in sede di cognizione, trattandosi di concetto legato alla funzione rieducativa della pena e tipico della fase esecutiva. 4.11 ricorso a firma dell'Avv. Galantucci propone un unico, articolato motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, 110, 133, 62-bis e 81, cpv., cod. pen., 125, 187, 192, 521 e segg., 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4.1.Per un primo profilo denuncia la parcellizzazione delle prove (conversazioni intercettate);4.2.per un secondo profilo deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Osserva, al riguardo:

a) in sede cautelare il GIP del Tribunale di Bologna aveva ipotizzato l'esistenza di due sodalizi distinti tra loro per tipologia di stupefacente trattato (l'uno droghe pesanti, l'altro droghe leggere) benché la rubrica provvisoria (capo A) ne ipotizzasse uno solo;

b) il Tribunale del riesame di Bologna aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Bari;

c) il GIP barese aveva sollevato conflitto di competenza risolto dalla Corte di Cassazione a favore del Tribunale di Bologna, avendo ritenuto il ricorrente partecipe dell'unico sodalizio di cui al capo A;

d) il GUP, in sede di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il delitto di partecipazione al sodalizio di cui al capo A quale stabile fornitore di Hoxhaj, accusa dalla quale egli si era difeso contestando la assiduità e stabilità dei rapporti e delle forniture;

e) la Corte di appello ha ritenuto, invece, l'esistenza di due sodalizi (per diversità di articolazione territoriale e di sostanze trattate) per le seguenti ragioni:

i) mancanza di prova di un comune "pactum sceleris" con lo Hoxhaj; ii) mancanza di prova di un raccordo tra i partecipi dei due gruppi;

f) la sentenza impugnata stigmatizza l'errore di tutti i giudici (della cautela, del merito e di legittimità) nel valutare l'SMS inviato al Selami (e non Sotiri) dal Cohodari il 15/11/2013, elemento principe sul quale si fondava l'ipotizzato raccordo tra le due strutture;

g) così facendo, però, la Corte di appello ha travisato il dato perché né il GIP, né il GUP hanno mai realmente inteso riferirsi al Sotiri, ma sempre e solo al Selami (di qui il travisamento della prova: la Corte territoriale ha ritenuto due distinte associazioni in base ad una prova che non esiste o comunque su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale);

h) ne deriva la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza mediante mutamento delle circostanze logiche e fattuali della ipotizzata unicità dell'associazione la cui partecipazione era stata contestata al ricorrente sotto il profilo dell'esecuzione delle direttive dell'Hoxhai;

i) in primo grado era stato condannato perché ritenuto l'organizzatore dell'unica associazione diretta dallo Hoxhai, in appello perché organizzatore di un'associazione diversa da quella riferibile a quest'ultimo in base agli stessi elementi di prova; I) manca, di conseguenza, una specifica analisi degli elementi di prova a fondamento del fatto diverso ritenuto; 4.3.per un terzo profilo deduce la mancanza di prova dell'esistenza di un accordo che superasse le contingenze del mero concorso di persone. L'accusa, sostiene, si fonda su due presunte attività di importazione realizzate nell'arco di dieci giorni (tra il 13 ed il 23 gennaio 2014) ma mancano tutti gli indici rivelatori dell'esistenza di un programma che vada oltre questi due specifici fatti; 4.4.per un quarto profilo deduce l'illogica condanna per il reato di cui all'art. 74, comma 1, piuttosto che comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, l'illogica attribuzione del ruolo organizzativo a persona che ha partecipato a solo due reati-fine, l'ingiusta irrogazione di una pena uguale ai correi coinvolti nel traffico di sostanze pesanti, l'illogica negazione delle attenuanti generiche sol perché si era avvalso della facoltà di non rispondere. 5.Cepele Fatjon e Muca Ruzhdi hanno presentato un ricorso a firma congiunta (avv.

Cristofori) e due separati ricorsi a firma dell'Avv. Palermo. Il ricorso a firma dell'Avv. Cristofori propone tre motivi. 5.1.Con il primo, sulla premessa della esistenza di due diversi dispositivi, uno dei quali letto in udienza, deducono l'illegittima ricostituzione, da parte della Corte di appello, del dispositivo della sentenza di primo grado letto in udienza che li condannava alla pena di tre anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, questione definita con ordinanza del 13/06/2019 confermata in sentenza (pagg. 14 e 15). Deducono il contrasto tra il dispositivo "ricostruito" e quello riportato nella copia di cortesia rilasciata al difensore con annotazione autografa ragionevolmente ascrivibile al giudice (due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa), documento illogicamente qualificato dalla Corte di appello come "copia lavoro" utilizzata dal giudice nella camera di consiglio ancorché recante la sottoscrizione autografa del magistrato.

L'attestazione del cancelliere non poteva valere quale attestazione di conformità del dispositivo letto in udienza a quello contenuto nella chiavetta USB utilizzata per salvare il lavoro fatto dal giudice in quanto non estrapolato dalla cartella Segreteria Magistrato (SICP), nella quale, invece, andava cercata. Deducono al riguardo la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c., cod. proc. pen. 5.2.Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione ed il malgoverno della norma incriminatrice sotto il duplice profilo della affermata sussistenza del sodalizio e della partecipazione dei ricorrenti a quello di "minor struttura" (quello cioè che si occupava di droghe pesanti) operante per soli due mesi (dal 10 agosto al 30. settembre 2013).

Gli indici valutati dalla Corte di appello, affermano, sono aspecifici, non vanno al di là del singolo episodio per il quale i due erano stati arrestati nella flagranza di reato. 5.3.Con il terzo motivo, che riguarda il trattamento sanzionatorio, deducono la illegalità della pena applicata in continuazione, non essendo chiaro, inoltre, se sia stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 la cui esclusione in appello imponeva una riduzione della pena. 6.11 ricorso del Muca Ruzhdi a firma dell'avv.

Palermo propone due motivi. 6.1.Con il primo deduce il vizio di mancanza (sotto il profilo della apparenza) di motivazione in relazione alla integrazione della fattispecie associativa; manca il riferimento alle deduzioni difensive proposte con l'appello, manca la continuità temporale necessaria per ritenere un contributo associativo (la condotta è durata solo due mesi), manca anche la prova del dolo. 6.2.Con il secondo motivo deduce la violazione del principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza su quello contenuto nella sentenza successivamente depositata.

La Corte di appello, afferma, avrebbe dovuto ritenere per buona la condanna alla pena di due anni di reclusione. 7.11 ricorso del Cepele Fatjon a firma dell'Avv. Palermo propone gli stessi motivi del ricorso del Muca Ruzhdi. 8.Muca Ruzhdi e Cepele Fatjon hanno proposto anche motivi aggiunti a firma dell'Avv. Malavasi. 8.1.11 primo motivo aggiunto riprende l'argomento relativo alla ricostruzione del dispositivo letto in udienza dal primo Giudice. La Corte di appello, insistono, non avrebbe potuto riqualificare come "copia lavoro" la copia del dispositivo in possesso della difesa contenente annotazioni personali del Giudice; il codice di rito non lo consente.

Ribadiscono la necessità di acquisire dalla cartella di segreteria del Giudice la certificazione effettuata sulla base del contenuto della chiavetta USB. Del resto, perché mai - si chiedono - il GIP avrebbe dovuto fornire una copia lavoro ai difensori? 8.2.Con il secondo motivo aggiunto deducono la mancanza di prova del loro stabile inserimento nel sodalizio, non desumibile dall'attività svolta nel laboratorio di Cento di Roncofreddo, né dal fatto che vi fosse nei pressi l'autovettura del Muca (e solo la sua) prima dell'accertamento del fatto, né dall'uso accorto dei telefoni cellulari. 8.3.Con il terzo motivo aggiunto deducono che il ridimensionamento dell'ipotesi associativa imponeva un adeguamento "in melius" della pena inflitta in primo grado. 9.Kristo Marko articola un solo motivo con il quale deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione «della legge penale o di altre norme in relazione ai fatti di causa».

Sostiene che manca la prova della sua partecipazione ad un qualsiasi sodalizio e/o che si sia aggregato ad alcuno degli imputati indicati ai capi A e P della rubrica a lui totalmente sconosciuti. L'unica sua colpa è quella di essersi trovato in Trani e di aver commesso i reati per i quali è stato arrestato (e successivamente) condannato in data 03/01/2014. Dalla lettura della sentenza emerge che, al più, egli poteva essere considerato alla stregua di un "impiegato autista" alle dipendenze dei veri associati, semplice manovalanza casualmente impiegata.10.Lupu Dragos articola due motivi. 10.1.Con il primo - che riguarda il capo A della rubrica - deduce il malgoverno della fattispecie incriminatrice e il vizio di motivazione mancante e contraddittoria in ordine alla sua partecipazione al sodalizio, non desumibile - sostiene - dagli atti di indagine che hanno intercettato per un anno promotori, organizzatori e proseliti; mancan conversazioni intercettate e annotazioni di servizio che lo riguardino (l'utenza 3291613490, ritenuta in suo uso, non è mai stata intercettata); non si fa mai riferimento a lui come destinatario di retribuzione per l'attività associativa, di divisione degli utili; la sua partecipazione, conclude, si sarebbe manifestata nell'arco temporale di soli dieci giorni. 10.2.Con il secondo motivo - che riguarda il capo P della rubrica - deduce il malgoverno delle norme incriminatrici.

Il rinvenimento del telefono con la scheda n. 3291613490 all'interno dell'autovettura utilizzata per il trasporto della sostanza costituisce un dato probatorio insufficiente. Le sue fotografie sono state estrapolate da un altro cellulare rinvenuto in altra autovettura. La circostanza aggravante dell'ingente quantitativo è stata desunta da meri elementi indiziari, quali accostamento del fatto di cui al capo P a quello di cui al capo N. 11.Cohodari Taulant articola quattro motivi. 11.1.Con il primo, relativo al capo A della rubrica, deduce il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica.

Richiama in premessa, trascrivendole alle pagg. 3-7 del ricorso, le deduzioni contenute nell'atto di appello relative:

a) allo stile di vita modesto, tipico di un operaio, serbato negli anni che vanno dal 2010 al 2016;

b) alla totale mancanza di contatti con i fornitori della sostanza, con la "raffineria", con Bernardini, con Cepele e con il Muca;

c) al fatto che non sia mai stata intercettata una sola conversazione con i presunti complici;

d) alla mancanza di prova del continuo e del frequente cambio di utenze con intestazioni fittizie (argomento logico utilizzato dal primo Giudice per spiegare la mancata intercettazione di conversazioni precedenti);

e) alla mancanza di prova dei continui contatti con Cepele Fatjon (non desumibile dal fatto che vivevano nello stesso stabile);

f) al fatto che gli SMS inviati all'amico Selami il 23 e 24 ottobre e il 15 novembre erano solo frutto di una sciocca millanteria per ottenere la restituzione di un prestito (3.000,00 euro). Orbene, sostiene il ricorrente, è illogico, da parte della Corte di appello, ritenere inverosimile e non plausibile questa millanteria a fronte della esistenza certa del credito verso l'amico e della mancanza di prova dell'aiuto finanziario per la "raffineria". Alle pagg. 8-11 riprende la trascrizione dell'atto di appello circa:

a) la natura del credito vantato nei confronti del Selami (cita le conversazioni del 12-13/4/2014 intercorse tra lui e la madre del Selami), credito diverso, per importo e per titolo, da quello vantato dall'Hoxhaj Genci verso lo stesso Selami;

b) la illogicità del ragionamento accusatorio secondo il quale egli avrebbe contribuito a finanziare un intenso traffico di sostanze stupefacenti se a mala pena riusciva a ottenere la restituzione di 500,00 euro;

c) l'intercessione presso lo zio Hoxhaj Gengi per spiegare il mancato pagamento di Selami Rigert della droga, ciò che dimostra la sua estraneità al rapporto Rigert-Genci;

d) il mancato reperimento, presso la propria abitazione, di strumenti utilizzati per il confezionamento delle sostanze. La Corte di appello, conclude sul punto, ha ignorato tali argomenti e le proprie misere condizioni di vita. 11.2.Con il secondo ed il terzo motivo, relativi, rispettivamente ai capi B e C della rubrica, deduce il vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica sul rilievo che non costituisce significativo elemento di accusa il rapporto telefonico con Saimir Fatjon, fratello di Cepele. 11.3.Con il quarto motivo, relativo al capo H della rubrica, ribadisce la sussistenza dei crediti vantati verso Selami Rigert e la loro natura lecita, con conseguente vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha confermato la sua penale responsabilità anche per questo reato. 12.D'Elia Alex propone quattro motivi. 12.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione sulla propria posizione alla luce della distinzione tra i due sodalizi, distinzione che imponeva la rivalutazione delle prove 12.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di prova della propria partecipazione al sodalizio non desumibile dalla presenza al solo trasporto del 23/01/2014, dalla presenza a casa della madre di soggetti coinvolti nel trasporto, dai contatti della madre con una persona di nazionalità albanese, dal ritrovamento del GPS sul gommone, dalla mancanza di contatti tra lui e gli appartenenti alla presunta associazione, dal minimo arco di tempo nel quale è stata tenuta la condotta, dall'esito negativo delle perquisizioni e dalla diversità del tipo di sostanza commercializzata.

La Corte di appello, afferma, liquida questi argomenti in modo illogico e apodittico affermando l'irrilevanza, a fini associativi, della partecipazione ad un solo reato-fine ma negligendo l'argomento relativo alla mancanza di prova di un "pactum sceleris"dedotto nell'atto di appello, anche sotto il profilo soggettivo. Lamenta il malgoverno della massima riportata in motivazione senza l'esame della motivazione della sentenza che l'aveva affermata e del principio di diritto. 12.3.Con il terzo motivo deduce la violazione del divieto di "reformatio in pejus" in conseguenza della conferma della pena pur a seguito del ridimensionamento del fatto associativo quantomeno in relazione all'aumento per la continuazione. 12.4.Con il quarto motivo deduce il malgoverno dell'art. 592 cod. proc. pen. in conseguenza della ingiusta condanna al pagamento delle spese pur avendo la Corte di appello riformato la sentenza primo grado in ordine alla circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 13.Hoxhaj Genci propone due motivi. 13.1.Con il primo, che riguarda la sua affermata partecipazione al sodalizio di cui al capo A della rubrica, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ed il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Premesso il ridimensionamento del suo ruolo (da promotore a mero partecipe) operato dalla stessa Corte di appello, osserva che:.a) nessun elemento lo collega all'episodio di Cento di Roncofreddo ed ai suoi protagonisti;

b) egli non ha avuto alcun ruolo, né emerge in alcuna delle conversazioni intercettate;

c) i suoi contatti con il Cohodari (suo nipote) e con i Selami sono di natura esclusivamente familiare;

d) il Selami era debitore di una somma, peraltro contenuta, a causa di un pregresso prestito;

e) ai Selami, presunti gestori della piazza di spaccio di Perugia, non è nemmeno contestata alcuna ipotesi associativa;

f) manca qualsiasi prova della sua partecipazione al presunto sodalizio, dell'esistenza di un vincolo stabile, del suo ruolo dí collante con la piazza di spaccio gestita da persone (i Selami) estranee, secondo la stessa rubrica, all'associazione;

g) in un contesto associativo le conversazioni intercorse ed intercettate non avrebbero riguardato il saldo dei debiti, ma la condivisione dei profitti;

h) la propria condanna per il reato di cui al capo H è incompatibile con la condanna per il sodalizio di cui al capo A;

i) manca del tutto la prova della sua cointeressenza con le attività illecite, egli non sapeva nulla di Roncofreddo, non c'era mai andato, la madre di Selami non sapeva nemmeno chi egli fosse. 13.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo H della rubrica, deduce la violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ed il travisamento della prova. Sostiene che:

a) manca la prova dei suoi spostamenti da e verso Rimini e da e verso Perugia o di viaggi del Selami da Perugia verso di lui;

b) manca la prova della detenzione della sostanza;

c) il contenuto dell'SMS inviato 1'11/1/2014 alla madre di Selami dimostra che quest'ultima non aveva nemmeno il numero dell'Hoxhaj (a riprova della totale mancanza di contatti);

d) egli si era solo attivato per riscuotere il proprio credito;

e) i criteri utilizzati per l'assoluzione degli imputati dal reato di cui al capo L non sono stati ingiustificatamente utilizzati per assolverlo dal reato di cui al capo H;

f) le intercettazioni utilizzate per la condanna sono successive alla data del fatto contestato;

g) se avesse saputo che il "cavallo" di Selami era stato arrestato, non avrebbe contattato quest'ultimo per telefono per riscuotere un credito per pregresse forniture di sostanze stupefacenti. 14.Buli Mendi propone tre motivi. 14.1.Con il primo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente su quelle aggravanti ed il mancato esame critico delle allegazioni difensive (correttezza processuale e spirito collaborativo). 14.2.Con il secondo motivo, premesso che aveva fornito utili elementi a carico del Grabova e fornito valide spiegazioni sul proprio ruolo nella vicenda, deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

La assoluzione del Grabova (in base ad una mera perizia fonica) non ha tenuto conto degli elementi da lui forniti e riscontrati; gli argomenti difensivi, sopratutto quelli illustrati oralmente in sede di discussione, sono stati completamente negletti 14.3.Con il terzo motivo deduce la violazione del diritto di difesa e dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen. Afferma che il dibattimento in appello era stato celebrato in due udienze (28/05 e 13/06/2019); l'intervento del difensore era stato fatto all'udienza di maggio con richiamo del presidente della Corte alla sintesi.

La richiesta di discutere nel mese di giugno era stata rigettata. Nel verbale del 13/06/2019 si dà atto soltanto di quanto avvenuto a quell'udienza e della presenza del sostituto processuale d'ufficio che risulta essersi riportato ai motivi di appello, senza che risulti l'ampia ed articolata discussione dell'udienza precedente della quale non si dà atto nemmeno in parte motiva. Di qui la violazione dell'art. 523, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 604. 15.Sotiri Eriton ha depositato una memoria difensiva in replica alle conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi di Sotiri Eriton, Muca Ruzhdi, Cepele Fatjon e D'Elia Alex sono infondati. Sono inammissibili i ricorsi di Cohodari Taulant, Kristo Marko, Lupu Dragos, Buli Mendi e Hoxhaj Genci 2.11 ricorso del Sotiri a firma dell'Avv. Barzellotti. 2.1.11 ricorrente era stato rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi A, N e P.In particolare, gli si contestava:

a) di aver diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana), eseguendo le direttive di Hoxhai Genci e coordinando in Italia le operazioni di stoccaggio, taglio e vendita della marijuana (capo A);

b) di aver importato dall'Albania 1.970,00 chilogrammi di marijuana il 24 gennaio 2014 (capo N);

c) di aver importato dall'Albania 1.800,00 chilogrammi di marijuana il 13 gennaio 2014 (capo P). 2.2.11 dispositivo della sentenza di primo grado, come riportato nella sentenza depositata, così recita: «[dichiara Sotiri Eriton] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) - qualificata la condotta come quella di organizzatore, ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art. 4 I. 146/2006 e quella di cui all'art. 74 c. 4 DPR 309/90 - N) e , unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente per , la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali». 2.3.Nel dispositivo non si fa menzione del capo P, apparentemente estraneo alla affermazione della colpevolezza dell'imputato.

La motivazione della sentenza dedica alla ricostruzione del fatto in esso descritto ben dieci pagine nelle quali le condotte del Sotiri vengono analiticamente descritte; a pagina 31 vengono ulteriormente richiamate le conversazioni telefoniche dalle quali risulta il coinvolgimento ed il ruolo dell'imputato nel fatto a lui ascritto al capo P. Nel determinare la pena complessiva, il primo Giudice aveva indicato il reato di cui al capo A come quello più grave sul quale applicare gli aumenti a titolo di continuazione, aumenti effettuati in modo indistinto e senza alcuna specificazione.

Appare dunque evidente che la mancata indicazione nel dispositivo del capo P della rubrica costituisce frutto di un mero errore materiale non di una vera e propria omessa pronuncia parziale sulla regiudicanda. 2.4.Benché la soluzione alla questione posta dal ricorrente sia tutt'altro che pacifica nella giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda da ultimo, in senso favorevole alla tesi del ricorrente, Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710 - 01, secondo cui la sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è inesistente, ed,i1 vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un "non liquet"non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado), il Collegio ritiene di aderire all'insegnamento secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690 - 01;

Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269 - 01; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Rv. 266660 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082 - 01; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Rv. 264909 - 01; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402 - 01, secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione). 2.5.11 principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione successivamente redatta è volto a impedire postumi ripensamenti sulla regiudicanda e a garantire la certezza della decisione pubblicamente pronunciata sulla domanda esercitata con l'azione penale (nel che sta la reiterata affermazione della natura servente e strumentale della motivazione - momento illustrativo - rispetto al dispositivo - momento decisorio pubblicamente proclamato), tuttavia ragionando per categorie astratte si può correre il rischio, ben spiegato in motivazione da Sez. 1, n. 34986 del 10/07/2007, Rv. 237611 - 01, che siano ricondotte ad un'unica, generale categoria dogmatico-giuridica situazioni tra loro profondamente diverse rispetto alle quali la riaffermazione di un principio consolidato è solo apparentemente esatta. 2.6.Nel caso di specie, l'errore materiale è logicamente (e chiaramente) evincibile dal fatto che, come detto, la condotta descritta al capo P della rubrica è stata ampiamente analizzata dal primo Giudice anche ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo del quale la condotta descritta al capo "P" costituisce una manifestazione concreta siccome attuativa del programma delinquenziale.

Sicché, sostenere che il ricorrente sarebbe stato assolto dal primo giudice per il reato-fine è logicamente in contrasto con gli stessi costituti logico-fattuali della condanna per gli altri due reati (peraltro, non si tratterebbe, in ipotesi, di assoluzione bensì di omessa pronuncia con conseguente necessità di restituzione degli atti al primo giudice affinché si pronunci sul capo P).2.7.Non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa. L'imputato è stato posto nelle condizioni di conoscere il (e di difendersi dal) merito delle accuse a lui mosse e le relative ragioni di fatto e di diritto, come ampiamente illustrate nella sentenza di primo grado. 2.8.Anche il secondo motivo è infondato. 2.9.11 ricorrente lamenta la sostanziale stravaganza del fatto oggetto di condanna rispetto a quello descritto dall'editto accusatorio.

Quest'ultimo gli attribuiva il ruolo di "dirigente" dell'associazione che eseguiva le direttive del promotore, Hoxhaj Genci, e coordinava in Italia le operazioni di stoccaggio, taglio e vendita della sostanza stupefacente tipo marijuana. Il primo Giudice gli aveva ritagliato il ruolo di "organizzatore", con funzioni direttive, della seconda articolazione del sodalizio, deputata, diversamente dalla prima (stabilmente utilizzata per raffinare eroina e cocaina e localizzata a Rimini), alla importazione dall'Albania di ingenti quantitativi di marijuana.

A tale articolazione, secondo il GUP, erano stabilmente assegnati D'Elia Alex, Lupu Dragos e Kristo Marcos, definiti dal Sotiri come i "suoi autisti" che avevano preso parte alle operazioni di importazione rubricate ai capi P ed N. Tale articolazione, sosteneva il GUP, era raccordata a quella riminese per il tramite dell'Hoxhaj ai fini della successiva collocazione della marijuana nel mercato riminese. La Corte di appello, valutando diversamente un messaggio di testo (SMS) inviato da uno dei sodali dell'articolazione "riminese" a persona diversa dal Sotiri (come invece inizialmente ritenuto dal GIP in sede cautelare e dal GUP in sede di giudizio), ha escluso ogni collegamento tra le due articolazioni dell'unica associazione per delinquere ipotizzata dalla rubrica ed in base ad una complessiva rilettura dell'intero compendio probatorio ha ritenuto la completa autonomia e separazione di quella "meridionale", «non essendo provato al di là di ogni ragionevole dubbio che i contatti tra HOXHAJ e SOTIRI rappresentassero la condivisione di un comune "pactum sceleris" e mancando la prova di raccordo tra gli altri appartenenti alle due compagini criminose». 2.10.Stando così le cose, appare evidente che il fatto storico-naturalistico oggetto di addebito e di condanna non è mai mutato nella sua sostanza ma, anzi, è rimasto sempre uguale a se stesso: ne è mutata la valutazione, non la consistenza.

Secondo l'autorevole e consolidato insegnamento di questa Corte, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). La diversità del fatto che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. Per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta l'addebito sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé.

Solo quando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verificare se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. 2.11.Non è perciò condivisibile l'affermazione difensiva secondo la quale il ricorrente è venuto a conoscenza per la prima volta del fatto addebitatogli solo con la sentenza di appello: il fatto, come detto, è rimasto uguale a se stesso, ne è mutata la valutazione derivante dalla diversa lettura del medesimo compendio probatorio. Peraltro, la declinazione convenzionale della deduzione difensiva (la dedotta violazione dell'art. 6, Convenzione EDU) sarebbe priva di pratiche conseguenze, essendo noto l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei medesimi fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.

a) e b), e dall'art. 111, comma terzo, Cost., è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204 - 01; Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, Rv. 253267 - 01), a maggior ragione quando la diversa qualificazione sia frutto di un prevedibile esito decisorio (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 - 01). Nel caso di specie, l'affermazione dell'esistenza di due sodalizi (ciascuno corrispondente, sul piano fattuale, alle due articolazioni dell'unica associazione ritenuta dal primo giudice), lungi dal costituire una sorpresa, apparteneva già alla regiudicanda quantomeno come argomento "provvisoriamente" risolto in sede cautelare a favore dell'ipotizzata unicità del sodalizio, a fronte della duplicità affermata dall'ordinanza genetica. 2.12.11 terzo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

Il dedotto malgoverno sostanziale dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, si basa su una ricostruzione dei fatti parziale e diversa da quella che si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, una lettura oltremodo viziata dalla ribadita deduzione della insussistenza del reato-fine di cui al capo P siccome (asseritamente) non oggetto di condanna e che renderebbe il quadro probatorio ancor più scarno e flebile. Il ricorrente lamenta l'abusivo ricorso alla motivazione "per relationem", nei termini già indicati in sede di illustrazione del suo ricorso.

Si tratta di deduzione del tutto generica e manifestamente infondata. La Corte di appello ricostruisce con dovizia di particolari le condotte tenute dal ricorrente e deduce la loro riconducibilità ad un programma criminoso associativo non solo dalle specifiche modalità esecutive dei singoli reati-fine (l'importazione dall'Albania di due consistenti carichi di sostanza stupefacente in rapida successione temporale l'uno dall'altro), ma anche da specifici indicatori (del tutto negletti in sede di ricorso) quali:

a) la disponibilità del monovolume utilizzato in occasione del primo carico (13/01/2014) e condotto dal correo Lupu Dragos;

b) le conversazioni telefoniche intercorse in vista dell'organizzazione dell'importazione del carico con l'interlocutore albanese "Let" (che dirigeva l'operazione dall'Albania) e con gli "autisti" (i correi Lupu e Kristo) che tenevano il Sotiri aggiornato e venivano da lui costantemente controllati;

c) le conseguenze della perdita del carico (cambio delle utenze da parte del Sotiri e del "Let"; invito di questi rivolto al Sotiri a cambiare il proprio profilo facebook, invito prontamente accolto; indicazione da parte del "Let" di nuovi numeri telefonici da contattare per una nuova fornitura e la sollecitazione a recuperare il denaro necessario a finanziarla);

d) le numerosissime conversazioni telefoniche intercorse il 22/01/2014 tra il Sotiri, il "Ler e il Gjitoni finalizzate ad organizzare la partenza dall'Italia del gommone che sarebbe poi dovuto tornare dall'Albania con il carico di sostanza stupefacente poi sequestrata dalla polizia giudiziaria il successivo 23 gennaio insieme con l'arresto di Kristo Marco, Shabani Gazment e Lupu Dragos. 2.13.Da tali dati di fatto, la Corte di appello trae il convincimento dell'esistenza di una «stabile struttura criminosa operante tra l'Albania e l'Italia, idonea a realizzare con allarmante rapidità plurime spedizioni di ingenti carichi di droga, organizzando i necessari trasporti sia via terra che per mare».2.14.E' fin troppo evidente che, in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto al reato-fine, derivante dal fatto che il primo sussiste ed è punito a prescindere dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nello stesso senso, Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646); tuttavia, è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346;

Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890;

Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico). 2.15.E' dunque una questione di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. 2.16.La Corte di appello non si è limitata, nel caso di specie, al solo dato storico-statico della consumazione dei singoli reati-fine, ma li ha contestualizzati e analizzati nella loro proiezione dinamica quali espressione di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile, duraturo, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi, che dà linfa ad un programma potenzialmente indefinito di forniture e acquisti. 2.17.Questa Corte ha costantemente affermato il principio, che deve essere qui ribadito, che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945;

Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Sicché anche l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma (Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905).

Non sussiste la violazione del divieto del "bis in idem", perché la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può ben essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, n. 44102 del 21/10/2008, Cannizzo, Rv. 242397;

Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890, cit.). 2.18.Quanto al requisito strutturale organizzativo è necessario svolgere alcune considerazioni aggiuntive.2.19.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt.110 e segg. cod. pen. poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune (Sez. 1, n. 6204 del 11/03/1991, Controsceri, Rv. 188025;

Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201541; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403, che ha ulteriormente precisato che l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a)- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c)- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira). 2.20.Si è più recentemente precisato che il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale va individuato nella necessaria finalizzazione dell'accordo associativo alla costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti, assunti od affidati - parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie indeterminata di delitti (così, in motivazione, Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciarannitaro, Rv. 256054). 2.21.L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, così, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto. 2.22.0ccorre però considerare che il fattore organizzativo non è un'esclusiva dei reati associativi.

Esso può costituire anche modalità esecutiva dei reati a concorso eventuale di persone nel reato (art. 112, comma 1, n. 2, cod. pen.) ed è elemento costitutivo di altri (per esempio, il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152 del 2006; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906, secondo cui è persino configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente). 2.23.Sicché l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico (comune, come visto, anche ai reati monosoggettivi), quanto - sopratutto - nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso. 2.24.Coglie questo aspetto la definizione di "Gruppo criminale organizzato" di cui all'art. 2, lett.

a) e c) della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale formalizzata a Palermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo cui esso indica «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati [gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale]» (lett. a), laddove per ««Gruppo strutturato» s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata» (lett. c). 2.25.Nello stesso senso si colloca la definizione di "organizzazione criminale" effettuata dall'art. 1 della Dec. 24/10/2008, n. 2008/841/GAI - DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa alla lotta contro la criminalità organizzata - secondo cui si intende si intende per tale «un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale», laddove per ««associazione strutturata» si intende un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata». 2.26.E' perciò condivisibile la riaffermazione (Sez. 5, n. 16737 del 18/12/2015, dep. il 21/04/2016, Salvatore, n.m.) del principio secondo il quale, sulla premessa che né il codice penale (artt. 416 e 416 bis), né il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto, elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla ,realizzazione di un duraturo programma criminale.

Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743;

Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953). 2.27.11 principio così espresso muove dalla giusta constatazione che le associazioni per delinquere, poiché sono illecite nella causa e nell'oggetto, sfuggono a tipizzazioni e regolamentazioni legislative, espressamente previste quando invece l'interesse perseguito sia ritenuto meritevole di tutela, e sfuggono per antonomasia a requisiti descrittivi tipici del loro modo di essere e di manifestarsi. 2.28.Un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali (che non possono ovviamente essere predeterminate per legge);

è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte (eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili), persegue il fine di commettere più delitti. E' dunque lo scopo che qualifica il delitto; l'elemento organizzativo, quando c'è, ne prova la sussistenza, ma essa può essere desunta anche dall'esistenza di regole comunemente osservate volte proprio a consentire il perseguimento dello scopo, dall'esistenza, cioè, di un programma delinquenziale. 2.29.Le associazioni per delinquere, in disparte la loro suscettibilità ad essere definite alla stregua di "ordinamenti giuridici" anch'esse (e ciò proprio perché dotate di regole proprie), vivono e si muovono nella realtà fattuale, secondo regole e meccanismi insuscettibili di creare rapporti giuridici e, dunque, diritti e doveri riconosciuti e sanzionati come tali dall'ordinamento giuridico statale.

Ma l'insuscettibilità della regola ad essere fonte di rapporti giuridicamente riconosciuti non equivale alla sua indifferenza per il legislatore penale quando costituisca strumento per indirizzare gli accoliti verso il perseguimento del comune programma illecito per consentire, appunto, il "pactum sceleris". 2.30.0Itretutto, quando si parla di requisito organizzativo occorre intendersi perché non si può certamente pretendere che i mezzi utilizzati da un'associazione criminale abbiano la stessa visibilità fisica e siano contraddistinti da quell'autonomia patrimoniale che, con diversi gradi di intensità, caratterizza quelle lecite (una sede, un patrimonio, un fondo).

Del resto ogni azione, sia essa lecita o illecita, assume giuridica rilevanza solo se appartiene al mondo sensibile; anche il pensiero, per essere comunicato, ha bisogno di strumenti che lo rendano percepibile al suo destinatario (una lettera, una mai!, un telefono, un computer), e così un mezzo di trasporto per muoversi, un'abitazione dove alloggiare. 2.31.Quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa; peraltro nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere (e normalmente sono) quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti.

Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo. 2.32.Le associazioni per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono, dal punto di vista del requisito organizzativo, "speciali" rispetto al tipo comune di cui all'art. 416, cod. pen.. 2.33.Costituisce una declinazione dei principi sin qui illustrati l'affermazione che, in questi casi, ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, poiché ciò non si spiega con lo "svilimento" di tale elemento, come si potrebbe obiettare, bensì con il fatto che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serve a dimostrare che l'accordo illecito permanentemente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché, non diversamente dagli altri fenomeni associativi, la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività.

Ne consegue che, non diversamente da quanto già visto, la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006, Qose, Rv. 234576; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 2.34.La sentenza impugnata fa corretta applicazione di tali principi nella misura in cui, dall'esame dei fatti sopra indicati, ha desunto, con motivazione niente affatto manifestamente illogica, l'esistenza dell'ipotizzato sodalizio nei termini sopra indicati. 2.35.11 ricorrente contesta anche il ruolo di organizzatore, attribuitogli dalla Corte di appello in considerazione delle condotte sopra descritte, non contestate nella loro materialità.

Attraverso la materiale organizzazione di trasporti via terra e via mare e dei relativi "sbarchi", il ricorrente presiedeva ad una fase del programma associativo che ne costituiva l'elemento qualificante ed essenziale escludendo che il sodale che concorra a tale attività possa essere ritenuto alla stregua di un mero partecipe (cfr., al riguardo, Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Algranati, Rv. 195764, secondo cui in materia di reati associativi, l'attribuzione a taluno del ruolo di "organizzatore" non implica che costui debba essere necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti, rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti", ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità, intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità; requisiti i quali possono sussistere anche indipendentemente dalla continuità della suddetta attività; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317; cfr., altresì, Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fani, Rv. 268767 che ha ritenuto corretta l'attribuzione della qualifica di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti ed al "piazzamento" dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni sullo stato della merce; nel senso che la natura essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica la partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso, Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993, Di Brisco, Rv. 197921).

Con riferimento all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questa Corte ha ribadito che la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 02; Sez. 4, n. 52317 del 17/10/2017, Rv. 271256 - 01, secondo cui la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Rv. 242032 - 01; nel senso che ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale, cfr.

Sez. 6, n. 38240 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 273737 - 01). 2.36.Nel caso in esame il ricorrente disimpegnava compiti di coordinamento e raccordo tra le due sponde dell'adriatico essendo rimessa alla sua responsabilità gestoria la fase dello sbarco della sostanza trasportata su gommoni e della successiva distribuzione sul mercato italiano. 2.37.E' manifestamente infondato l'ultimo motivo. 2.38.11 primo Giudice aveva negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche osservando che non erano emersi elementi positivi di valutazione in tal senso, «operando il divieto di acquisire elementi dal silenzio dell'imputato soltanto 'in mala partem' e non certo in quella di favor».

In sede di impugnazione della sentenza, il ricorrente aveva dedotto, quale elemento di valutazione, che l'attività delittuosa aveva riguardato solo l'importazione di un determinato quantitativo di droga leggera «per ciò solo integrante un allarme sociale certamente attenuato rispetto ad altre posizioni del presente processo, coinvolte nel (presunto) traffico di droga cd. "pesante"», stigmatizzando l'illegittima uniformità del trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore a chiunque partecipi, a vario titolo, ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente trattato.

La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice condividendone le ragioni ed osservando che il Sotiri aveva avuto «un ruolo significativo nel sodalizio, non [aveva] mai dimostrato resipiscenza, né preso le distanze dal contesto delinquenziale in cui era inserito, si [era] avvalso della facoltà di non rispondere al GIP in data 26.10.2016: nulla giustifica pertanto l'attenuazione sollecitata». 2.39.Tanto premesso, deve essere ribadito che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.

Il loro diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa la Corte di cassazione, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza).

Ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 2.40.Nel motivare il diniego, infine, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244;

Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2.41.0rbene, il primo Giudice aveva affermato chiaramente che, in un contesto nel quale mancano elementi di fatto positivamente valutabili ai fini dell'attenuazione della condanna, il silenzio da sempre serbato dall'imputato, pur costituendo legittima esplicazione della facoltà di non rispondere, costituisce un fatto neutro perché non in grado di veicolare nel processo alcuna informazione utilmente valutabile a vantaggio dell'imputato stesso.

L'appello non aveva proposto fatti concreti a sostegno della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche bensì solo considerazioni "metagiuridiche" volte di fatto a creare un doppio binario sanzionatorio del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti in base alla natura delle sostanze trattate proponendo una sorta di inaccettabile automatica attenuazione della pena in caso di traffico di sostanze leggere non tipizzata nemmeno dal legislatore. La risposta della Corte di appello (peraltro non dovuta a fronte di una richiesta generica) è in linea con la logica della prima decisione.

Peraltro, non è affatto vero che la resipiscenza può essere valutata solo in sede esecutiva della pena; è piuttosto vero il contrario:, la resipiscenza, quando effettiva e non dettata da intenti utilitaristici, costituisce un fatto positivamente valutabile ai fini della attenuazione della pena, trattandosi di condotta «susseguente al reato» ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen. 3.11 ricorso del Sotiri a firma dell'Avv. Galantucci. 3.1.11 ricorso propone i medesimi argomenti dedotti dal ricorso a firma dell'Avv. Barzellotti.

Valgano, pertanto, le considerazioni già ampiamente svolte in sede di scrutinio di detto ricorso. 4.11 ricorso di Kristo Marko. 4.1.11 ricorso è inammissibile perché del tutto generico e manifestamente infondato. 4.2.L'imputato deduce il (generico) malgoverno della legge penale sostanziale facendo leva sulla «lettura degli atti» per sostenere la propria estraneità al sodalizio ipotizzato dalla rubrica e suggerire un'interpretazione alternativa e minimale del suo ruolo di autista occasionalmente utilizzato e casualmente trovatosi a Trani il giorno del suo arresto.4.3.Appare evidente l'insanabile contraddizione tra il titolo del motivo (la violazione della legge penale) e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.

La deduzione dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale presuppone l'accettazione del fatto così come descritto nel provvedimento impugnato senza alcuna possibilità di rimetterne in discussione la logica che ha presieduto alla sua ricostruzione oppure la corrispondenza ad atti assunti nel corso del processo. Quando l'imputato deduce, a sostegno del malgoverno della norma penale, un fatto diverso da quello che risulta dal testo del provvedimento impugnato, il titolo/ causa petendi della richiesta è altro e consiste in un vizio della motivazione nel caso di specie non specificato in nessuna delle sue possibili declinazioni (manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca) e non autonomamente ricavabile dalla Corte di cassazione, pena la violazione del principio devolutivo.

Oltretutto non è nemmeno chiaro quale sia l'oggetto delle deduzioni difensive: se il solo reato associativo o anche quello di cui al capo P (in relazione al quale non pare sia speso alcun argomento). Ciò comporta la assoluta genericità del ricorso. 4.4.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).4.5.Resta dunque il fatto così come descritto nella sentenza del quale s'è dato conto in sede di esame dei ricorsi del Sotiri. Il ricorrente era stato coinvolto in due vicende di importazione e trasporto di sostanze stupefacenti (di cui ai capi N e P), era annoverato dal Sotiri tra i «suoi autisti» e, afferma la Corte di appello, era in stretto contatto con lui, «alla cui direttive si era stabilmente sottoposto, ben consapevole del contesto illecito in cui interveniva con funzioni fiduciarie e della struttura operativa attivata nelle due importazioni». 5.11 ricorso di Lupu Dragos. 5.1.11 ricorso di Lupu Dragos è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.2.11 ricorrente era uno degli autisti del Sotiri e ricopriva lo stesso ruolo disimpegnato dal coimputato Kristo; era stato arrestato nella flagranza del reato di cui al capo N fornendo, in sede di interrogatorio di garanzia, una versione dei fatti che la Corte di appello, conformemente al primo Giudice, ha ritenuto del tutto inattendibile. 5.3.Quanto alla sussistenza del sodalizio criminale organizzato dal Sotiri sia sufficiente richiamare le ampie argomentazioni sviluppate in sede di esame del ricorso del Sotiri stesso. 5.4.Quanto, invece, alla partecipazione del Lupu al sodalizio il Collegio stigmatizza, non diversamente da quanto fatto in sede di esame del ricorso del Kristo, l'inammissibile (quanto generico) richiamo agli «atti di indagine», «agli elementi di prova», «al quadro indiziario», dai quali, in tesi difensiva, si dovrebbe desumere l'estraneità del ricorrente e la sua indisponibilità ad operare per conto dell'associazione.

L'imputato, inoltre, invece di confrontarsi con le ragioni della sua condanna, così come espressamente indicate nella sentenza, ipotizza un modello associativo astratto, niente affatto tipizzato dalla fattispecie incriminatrice, che comporta una necessaria redistribuzione degli utili non prevista dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 come elemento costitutivo del reato. L'imputato, inoltre, ripropone l'argomento della non riferibilità alla sua persona dell'utenza telefonica intercettata negligendo totalmente le ragioni in base alle quali la Corte di appello ha disatteso la doglianza difensiva sul punto. 5.5.11 secondo motivo di presta ad analoghe censure. 5.6.11 ricorrente denuncia il malgoverno della fattispecie incriminatrice sostanziale proponendo però una ricostruzione del fatto diversa da quella che risulta dalla lettura della sentenza impugnata senza la contestuale deduzione di uno specifico vizio di motivazione.

Oltretutto, la diversa ricostruzione della vicenda presuppone un travisamento della prova in doppia pronuncia conforme di condanna che non è stato in alcun modo dedotto. Come già chiarito in sede di esame del ricorso del Kristo Marco, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo spiegato che le lett.

b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione (ex plurimis, da ultimo, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01, secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza -, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta -, e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 264273 - 01). 5.7.Del resto, il secondo motivo di ricorso ripropone, alla lettera, virgola per virgola, parola per parola, il contenuto dell'analogo (terzo) motivo di appello, rendendo - anche per questa ragione - generico il ricorso. 6.11 ricorso di D'Elia Alex. 6.1.11 ricorso è infondato. 6.2.1 Giudici di merito gli hanno ritagliato il ruolo di "scafista", incaricato del trasporto, via mare, della sostanza importata in Italia dall'Albania e della non occasionalità del suo contributo.

La sentenza impugnata ricostruisce in modo analitico la vicenda relativa allo sbarco del carico di marijuana del 23 gennaio 2014, analizzando le condotte tenute dall'imputato e dai suoi correi, dando conto delle conversazioni telefoniche intercorse prima, durante e dopo lo sbarco stesso, rivelatrici dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio coordinato dal Sotiri e dal quale traeva anche sostegno economico. 6.3.Non si vede, alla luce delle considerazioni già ampiamente svolte in sede di esame degli altri ricorsi, in che modo, a fronte dell'identità della platea probatoria, la "duplicazione" dell'unico sodalizio ipotizzato al capo A della rubrica, avrebbe dovuto comportare, sul piano logico, la rielaborazione del medesimo materiale probatorio utilizzato dal primo Giudice per assegnare il D'Elia all'articolazione meridionale dell'associazione.

La duplicazione dei sodalizi non è frutto dello stravolgimento dei fatti e dei ruoli a ciascuno assegnati (sopratutto i partecipi), bensì di una diversa e più corretta lettura di una conversazione erroneamente ritenuta indirizzata al Sotiri. 6.4.La questione si salda con le argomentazioni sviluppate con il secondo motivo. Il ricorrente, nel tentativo di svilire la valenza emblematica dell'unico episodio di sbarco del 23/01/2014 del quale è stato materialmente partecipe, trascura gli specifici elementi utilizzati dalla Corte di appello per disattendere le analoghe censure proposte avverso la sentenza di primo grado, tra i quali l'immediata disponibilità manifestata già all'indomani del 23 gennaio a prendere parte ad un ulteriore trasporto di sostanza e la richiesta fatta dalla madre del ricorrente all'altro scafista albanese (lo "zio") di spedire dei soldi perché sia lei che il figlio si erano sempre comportati bene. 6.5.E' fin troppo evidente che, in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto al reato-fine, derivante dal fatto che la sussistenza del primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione dei reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646), e tuttavia è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346;

Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890;

Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927, che ha precisato che l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio; nello stesso senso Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073, secondo cui la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo; l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico).6.6.E' dunque una questione di motivazione che, in quanto tale, riguarda la sistemazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione. 6.7.0rbene, il ragionamento della Corte di appello non è manifestamente illogico e si basa su elementi di fatto, non tutti presi in considerazione dal ricorrente.

Occorre al riguardo ribadire che la mera illogicità della motivazione non vizia il provvedimento, rilevando a tal fine la sola illogicità manifesta; la natura manifesta costituisce un limite al sindacato della Corte di cassazione, volto ad impedire la sovrapposizione del giudizio di quest'ultima a quello del giudice di merito. La questione dunque non è se la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello sia frutto di un ragionamento illogico, quanto se l'illogicità sia manifesta. Ora, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, è manifesta quando è di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Jakani, Rv. 214794 - 01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132 - 01, che parla di «frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono»). Come lucidamente ed autorevolmente spiegato da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, «la motivazione non esaurisce il suo valore designante nella mera indicazione dei fatti che, secondo il giudice di merito, comprovano il verificarsi di un accadimento costituente reato e la riferibilità di esso ad un autore.

Dalla sua funzione di garanzia, costituzionalmente presidiata, discende che a tale indicazione deve accompagnarsi l'esternazione del canone logico utilizzato, così da consentire alla parte il sindacato proprio sulla logicità e coerenza della motivazione stessa. Il controllo sulla motivazione è, infatti, volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (c.d. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (c.d. principio di logicità).

E ciò secondo una regola costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in base alla quale una circostanza (premessa minore), sussunta nella massima di esperienza (premessa maggiore), consente di trarre una deduzione che logicamente costituisce verità. A ciò aggiungasi che soltanto se gli elementi acquisiti, nonostante isolatamente possano, in tutto o in parte, risultare polidesignanti, valutati nel loro insieme divengano univoci, perché confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare, precludendo qualsiasi ricostruzione alternativa, il giudizio logico espresso nella motivazione è da qualificare corretto, tanto da far convergere il procedimento logico verso un risultato contrassegnato da coerenza e ragionevolezza.

Se la premessa maggiore è essa stessa ipotetica considerati tutti i dati di qualificazione enunciati dall'impugnata ordinanza, mentre, per un verso, diviene con essi non combinabile la premessa minore, ne resta, per un altro verso, direttamente coinvolta la conclusione (Sez. Fer., 12 agosto 1996, Pacifico; v. Sez. H, 16 settembre 2003, Caruso). D'altro canto, nella valutazione probatoria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile; ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez.

I, 21 ottobre 2004, Sala)». L'argomento si lega a doppio filo a quello della ragionevolezza del dubbio che costituisce il principio cui ogni decisione deve informarsi. 6.8.Nel processo ricostruttivo del fatto il giudice deve sempre confrontarsi con la (ed avvalersi della) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio del contrario. Sicché, escluso - come detto - che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). 6.9.Concludendo, il quadro fattuale che emerge dalla lettura delle sentenze di merito rende non manifestamente illogica la conclusione ribadita dalla Corte di appello circa la consapevole appartenenza del ricorrente al sodalizio organizzato dal Sotiri resa manifesta dal coinvolgimento in uno dei reati rientranti nel programma associativo, conclusione non minata da una lettura alternativa (e parziale) degli elementi di prova francamente estranea all'ordine naturale delle cose ed essa sì davvero irrazionale. 6.10.11 terzo motivo è manifestamente infondato. 6.11.Non è chiara la ragione per la quale, attestata già in primo grado la condanna per il reato associativo ad pena confinata nel minimo edittale previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, anche la sanzione applicata a titolo di aumento per la continuazione con il reato-fine (due anni di reclusione) debba risentirne, tanto più che il ricorrente non contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui applicata.

S'è già detto, del resto, che alla "duplicazione" delle associazioni non corrisponde, nella valutazione della Corte di appello, un giudizio di minore gravità sicché la dedotta violazione del divieto di "reformatio in peius" è totalmente infondata. 6.12.E' altresì del tutto infondato l'ultimo motivo visto che la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata e l'appello dell'imputato rigettato nella sua interezza. L'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 non era oggetto di specifico motivo d'appello e non ha comunque prodotto risultati concreti perché, di fatto, non era stata calcolata dal primo Giudice. 7.11 ricorso di Bull Mendi. 7.1.11 ricorsi del Buli è inammissibile perché generico e manifestamente infiondato. 7.22imputato è stato condannato in primo grado alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa per aver concorso nel reato di cui al capo N; la condanna è stata confermata in appello e, sul piano della affermazione della sua personale responsabilità, non è oggetto di odierno ricorso. 7.3.Nel disattendere la richiesta di attribuire alle circostanze attenuati generiche applicate in primo grado la prevalenza sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha ritenuto la pena del tutto adeguata alla oggettiva gravità del reato. 7.4.11 ricorrente se ne lamenta ma va ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 7.5.Del resto, l'appello era assolutamente generico sul punto, visto che l'imputato, non solo non aveva dedotto alcuno specifico indicatore della richiesta prevalenza, ma aveva dato per scontato che l'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (negata in primo grado e in appello) corroborasse tale prevalenza. 7.6.Quanto al secondo motivo, questa Corte ha già autorevolmente chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez.

U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759). 7.7.La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante come è stato più volte ribadito anche con pronunce successive che ne hanno ulteriormente declinato l'ambito applicativo (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998, secondo cui ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante;

Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672, secondo cui occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376; Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004, Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti;

Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale ad esse relativa; Sez. 4, n. 10115 del 23/01/2007, Galati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzi, Rv. 242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed avere rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa).7.8.11 giudice è tenuto a verificare caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, l'applicabilità dei principi sopra indicati ai comportamenti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione, non potendo questo essere tipizzato previamente.

Di conseguenza egli non può, per esempio, senza incorrere nel vizio di mancanza di motivazione, disconoscere tale circostanza sulla base dell'affermazione che l'imputato si è limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica, dovendo spiegare la ragione per cui tale condotta non abbia permesso il conseguimento dei risultati previsti dal citato art. 73 per la concessione dell'attenuante (in particolare, se per verifica dell'inconsistenza o insufficienza ovvero non significatività dell'indicazione del prevenuto oppure per suo rifiuto di successive, necessarie collaborazioni, eventualmente richiestegli) (così Sez. 4, n. 3853 del 16/02/1996, Maccaferri, Rv. 205189; cfr. altresì Sez. 6, n. 11775 del 15/11/1993, Morelli, Rv. 196077, che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza della circostanza attenuante a favore dell'imputato che, dopo l'arresto, aveva fornito all'autorità giudiziaria il numero telefonico, l'indirizzo e la precisa descrizione somatica della donna che gli aveva venduto l'eroina, nonché altri particolari - marca, tipo e colore dell'autovettura da lei utilizzata, descrizione della casa in cui abitava e del giardino antistante - che consentirono all'autorità giudiziaria di disporre, con esito positivo, la perquisizione della abitazione e la custodia cautelare della donna, poi condannata per il delitto di spaccio di droga). 7.9.Inoltre, è onere dell'imputato allegare fatti e circostanze specifiche che giustificano il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e tale dovere può essere adempiuto rappresentando al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese all'Autorità inquirente, così da consentire anche l'eventuale esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 doc. proc. pen. (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263075 - 01). 7.10.1n sede di appello, il Buli aveva invocato l'attenuante in questione in considerazione della collaborazione prestata in sede di indagini preliminari nel corso delle quali aveva fornito ogni utile informazione sul Grabova Erion.

Sta di fatto che già il primo Giudice aveva stigmatizzato il comportamento "collaborativo" del ricorrente il quale non solo non aveva ammesso alcunché, ma aveva sostanzialmente mentito sulla ragione dei suoi rapporti e contatti con il Grabova (peraltro assolto). La tesi difensiva è stata riproposta in Corte di appello in modo del tutto generico ed è stata smentita dai Giudici distrettuali che hanno ribadito la sostanziale falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio. Tale conclusione non è stata affatto contestata dal ricorrente il quale, nel dedurre il vizio di motivazione apparente sulla mancata applicazione della circostanza attenuante, entra in contraddizione con se stesso posto che la mancata ammissione delle proprie responsabilità (ed anzi, la non credibilità intrinseca) è inconciliabile, sul piano logico, con la dedotta collaborazione.

Le deduzioni difensive, inoltre, sono inammissibilmente fattuali sciorinando una serie di elementi e dati che avrebbero dovuto essere esposti in sede di impugnazione della sentenza di primo grado e non in questa sede. Peraltro, né dalla sentenza di primo grado, né da quella impugnata risulta l'apporto collaborativo fornito dal Buli il quale si era limitato a confermare quel che già risultava dalle conversazioni intercettate fornendone una spiegazione fuorviante. 7.11.Gli argomenti appena illustrati riflettono le proprie conseguenze anche sulla genericità e manifesta infondatezza dell'ultimo motivo.

Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza perché nel verbale di udienza del 13/06/2019 erano state riportate le conclusioni del sostituto processuale nominato d'ufficio che, in sua assenza, si era riportato ai motivi di appello. In realtà - afferma - egli aveva rassegnato le proprie conclusioni alla precedente udienza del 28/05/2019 allorquando, in sede di discussione, si era lungamente soffermato sulla (ed aveva ampiamente illustrato la) richiesta di applicazione della circostanza attenuante della collaborazione, richiesta liquidata e minimizzata dalla Corte di appello con la seguente frase:

«non si comprende poi a che titolo possa riconoscersi l'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7 DPR 309/90». 7.12.11 rilievo, come detto, è generico e manifestamente infondato. 7.13.Le ragioni della mancata applicazione della attenuante in questione riposano, come visto, su ben altri argomenti (la non credibilità del ricorrente) con i quali l'imputato non si confronta. La frase della sentenza (elevata dal ricorrente a prova della mancata considerazione degli argomenti sviluppati in sede di discussione) si pone a conclusione di tale ragionamento che il Buli si guarda bene di contestare. 7.14.Secondo il consolidato insegnamento della Corte, l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità ove non vengano specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame (Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Rv. 276090 - 01;

Sez. 4, n. 43355 del 18/09/2003, Rv. 226408 - 01; Sez. 6, n. 4911 del 17/02/1997, Rv. 208139 - 01). 7.15.Si aggiunga che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non documenta le sue deduzioni mediante l'allegazione, per esempio, della registrazione della propria discussione e che, come già detto, il motivo di appello era già di per sé generico. 8.1 ricorsi di Cepele Fatjon e Muca Ruzhdi a firma dell'Avv. Cristofori.8.1.11 primo motivo è infondato. 8.2.11 GIP aveva condannato i ricorrenti alla pena di tre anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa ciascuno; tanto risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado depositata il 10/04/2018.

I ricorrenti avevano dedotto, in appello, la non conformità di tale dispositivo a quello letto in udienza e la prevalenza di quest'ultimo rispetto a quello della sentenza la cui motivazione è stata redatta non contestualmente alla pubblicazione. Il dispositivo letto in udienza - avevano sostenuto - indicava la condanna alla pena di due anni di reclusione (stessa multa); di qui la pretesa di vedersi applicata, quantomeno, la minor pena detentiva applicata con il dispositivo letto in udienza siccome prevalente sulla motivazione successivamente redatta. 8.3.La questione, in realtà, non riguarda la prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione bensì la corrispondenza del dispositivo letto in udienza con quello contenuto nella sentenza successivamente depositata. 8.4.La Corte di appello, con ordinanza del 13/06/2019 (pure oggetto di impugnazione), dato atto dello smarrimento del dispositivo originale letto in udienza, ha disposto che copia di quello ricavato dal supporto informatico trasmesso con attestazione di autenticità dalla Cancelleria dell'Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Bologna assumesse valore dell'originale mancante.

Con annotazione a propria firma del 13/06/2019, infatti, il Cancelliere che aveva assistito all'udienza di discussione del processo in primo grado ed alla lettura del dispositivo aveva attestato la conformità all'originale (smarrito) del file del dispositivo trasferito dalla propria chiavetta USB al PC per gli adempimenti di cancelleria. 8.5.Premesso che il dispositivo smarrito può essere ricostituito con la disciplina di cui all'art. 113 cod. proc. pen., nè in tal caso sussiste alcuna nullità che si verifica soltanto quando il dispositivo manchi all'interno della sentenza così da renderla incompleta (Sez. 2, n. 23677 del 28/05/2008, Rv. 240620 - 01), nel caso di specie, la ricostituzione dell'originale mancante è stata effettuata mediante recupero di una copia informatica la cui corrispondenza all'originale letto in udienza è stata attestata dal cancelleria. 8.6.1 ricorrenti deducono l'esistenza di una copia informale di cortesia del dispositivo rilasciata al difensore presente alla sua lettura, copia priva di sottoscrizione, ma contenente un'annotazione autografa «ragionevolmente ascrivibile al Magistrato dell'Ufficio GUP Estensore del dispositivo», trasmessa al co-difensore di fiducia dei ricorrenti, Avv.

Martines, e al difensore d'ufficio del D'Elia. Aggiungono che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire il contenuto della cartella di Segreteria del Magistrato, verificare la presenza in essa, eventualmente, di una pluralità di dispositivi, acclarare le ragioni della presenza di una scritta autografa sull'affoliazione recante l'indicazione "anni 2 di reclusione", cosiddetta "copia lavoro" asseritamente usata dal GUP durante la camera di consiglio, verificare quale dei due atti fosse stato letto in udienza a prescindere dalla presenza nella chiavetta USB del cancelliere di udienza, utilizzata per salvare il lavoro fatto di un dispositivo privo di sottoscrizione e di qualsivoglia annotazione dell'estensore recante, quanto ai ricorrenti, l'indicazione di 3 anni di reclusione.

Si imponeva, proseguono, che il magistrato estensore sottoscrivesse egli stesso il dispositivo per come ricostituito. Di qui l'eccezione di illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del 13/06/2019 e di violazione degli artt. 112, 113, 178, comma 1, lett. c), 546, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., e la prevalenza del dispositivo costituente "copia lavoro" entrato nella disponibilità dei difensori. 8.7.Sennonché, osserva il Collegio, il punto è che la conformità del dispositivo letto in udienza con quello riportato nella sentenza successivamente depositata è stata attestata dal pubblico ufficiale deputato ad assistere il giudice in tutti gli atti ai quali procede (artt. 126, cod. proc. pen., 1, d.m. 30/09/1989, n. 334 - Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale).

L'attestazione in questione fa fede fino a querela di falso (artt. 2699, 2700 cod. civ.) e la sua corrispondenza a vero è penalmente presidiata dagli artt. 476, 479 cod. pen. In casi dubbi come questo, in mancanza di specifica querela di falso, l'attestazione del cancelliere di udienza che aveva assistito alla lettura del dispositivo della sua corrispondenza con quello riportato nella sentenza depositata non lasciava alternative al giudice deputato alla ricostituzione dell'atto mancante, sopratutto per l'impossibilità materiale di rinvenire l'originale mancante attestata dal altro pubblico ufficiale (l'assistente del giudice) con atto del 13/06/2019.

Peraltro, le deduzioni difensive relative a quello che la Corte di appello avrebbe dovuto fare per ricostruire il dispositivo letto in udienza si traducono, in questa sede, in deduzioni inammissibilmente fattuali ed esplorative che non sono state proposte nemmeno in sede di impugnazione della sentenza di primo grado (ove era stato denunziato lo scollamento tra motivazione e dispositivo), sicché esse non solo danno per scontato un risultato la cui certezza è solo ipotizzabile, ma assumono carattere di inaccettabile novità. 8.8.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 8.9.Ai due ricorrenti si imputa di aver preso parte al sodalizio operante nel nord-Italia, disimpegnando il compito della lavorazione e taglio della sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina nel laboratorio di Cento di Roccofreddo al cui interno furono,trovati e arrestati il 27/09/2013. 8.10.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta quanto segue:

i) a seguito di indagini avviate dal Nucleo P.T - GICO della Guardia di Finanza di Milano, era stato scoperto un traffico, dall'Olanda verso l'Italia, di ingenti quantitativi di paracetamolo e caffeina, notoriamente utilizzate come sostanze da taglio di stupefacenti; ii) tra i destinatari vi erano persone residenti a Rimini; iii) il 31/07/2013 gli inquirenti avevano assistito all'incontro di tali Zeqaj e Bushi Alil con gli odierni ricorrenti, Cepele e Muca, giunti a Rimini da Milano; altri due contatti erano stati registrati il 10 ed il 14 agosto di quello stesso anno; iv) a seguito dell'installazione di un localizzatore GPS sulle vetture in uso ai due ricorrenti e dell'intercettazione dell'utenza del Cepele, era emerso che l'indirizzo di Cento di Roncofreddo (in corrispondenza di un immobile di proprietà di Mauro Bernabini) veniva raggiunto dal Cepele con frequenza quasi quotidiana e con estrema cautela negli spostamenti da Rimini;

v) il 27/09/2013 la polizia giudiziaria effettuava un intervento presso l'immobile del Bernardini sorprendendo questi che stava parlando con il Cepele mentre Muca si trovava all'interno ove, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti:

a) kg. 85 circa di sostanza stupefacente del tipo eroina;

b) kg. 8,729 di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

c) kg. 200 circa di sostanze da taglio (paracetamolo e caffeina);

d) una pistola cal. 9 parabellum di fabbricazione jugoslava illegalmente detenuta;

e) oltre 100 cartucce illegalmente detenute; vi) i tre venivano arrestati in flagranza di reato; vii) successivamente all'arresto (tra il 23 ed il 24 ottobre) erano stati intercettati dei messaggi inviati via SMS dal Cohodari al Selami nel corso dei quali il primo sollecitava il secondo a saldare alcuni debiti pregressi osservando che aveva «i parenti all'ospedale» (23/10), «quegli amici (..) in ospedale» (24/10) «tre persone dentro io, l'avvocato vuole i soldi, cosa devo fare me Io dici tu?» (15/11); viii) al Selami il Cohodari aveva anche inviato messaggi del seguente tenore: «mi servono quei documenti... ho i parenti all'ospedale», «porta i documenti perchè mi servono perché quegli amici sono in ospedale»; ix) il Selami era coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti nel perugino coadiuvato dal cugino Allajbeu Drilon arrestato nella flagrante detenzione di 40 grammi di cocaina il 20/11/2013 a seguito dell'intercettazione dell'utenza telefonica del Selami;

x) dell'arresto il Selami aveva subito informato il Cohodari segnalandogli la necessità di fermarsi per qualche giorno ottenendo comunque dal suo interlocutore e da Hoxhaj una dilazione dei pagamenti delle pregresse forniture di droga; xi) il 15/12/2013, il Cohodari si sarebbe recato a Perugia per la riscossione del credito il cui parziale pagamento avrebbe comunicato allo Hoxhaj; all'aprile 2014 il debito residuo (€ 2.200,00) non era stato ancora saldato.8.11.Da tali dati di fatto (la cui ulteriore analisi verrà approfondita in sede di esame dei ricorsi del Cohodari e dello Hoxhaj), la Corte di appello ha tratto argomento per ribadire l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti con base operativa in Cento di Roncofreddo, sede del laboratorio di lavorazione delle sostanze stupefacenti, e articolazioni nel perugino ove operava, come detto, il Selami.

Irrilevante, afferma la Corte di appello, il breve lasso di tempo (circa due mesi) nel quale il laboratorio ha operato: i fatti accertati hanno portato alla luce una situazione ben consolidata, addirittura risalente ad epoca anteriore a quella cristallizzata dalla rubrica (che colloca l'operatività iniziale del sodalizio nel mese di agosto dell'anno 2013). 8.12.Nel disattendere i rilievi difensivi sulla partecipazione al sodalizio del Cepele e del Muca, i Giudici distrettuali hanno osservato che:

a) i due ricorrenti non si limitavano alla materiale attività di lavorazione delle sostanze stupefacenti all'interno del laboratorio ma si rapportavano con i correi dimoranti nel milanese deputati all'approvvigionamento delle sostanze da taglio (caffeina e paracetamolo) con i quali si erano incontrati sia a Milano che a Rimini;

b) facevano un uso accorto delle utenze telefoniche, fittiziamente intestate ad altri e frequentemente dismesse e sostituite con nuove schede SIM;

c) avevano inoltre reperito i locali di proprietà del Bernabini nei quali installare il laboratorio;

d) della loro sorte dopo l'arresto si sarebbero occupati altri sodali secondo un canovaccio tipico delle organizzazioni criminali (recupero di crediti per droga onde poter sostenere le spese legali dei due arrestati). 8.13.11 secondo motivo è, come detto, generico; i due ricorrenti continuano a qualificarsi come meri "manovali", quasi che la Corte di appello non avesse speso una sola parola per smentire tale minimalistica definizione, né si misurano con gli specifici indici di appartenenza al sodalizio desunti dalla Corte di appello dal comportamento tenuto dai ricorrenti e dai sodali prima e dopo il loro arresto.

La deduzione difensiva secondo cui gli indici di esistenza di un sodalizio e di partecipazione ad esso dei due ricorrenti sono aspecifici è del tutto infondata. Alla luce delle diffuse argomentazioni spese in sede di esame del ricorso del Sotiri, gli elementi di fatto a disposizione dei giudici di merito (così come sopra sintetizzati e non contestati dai ricorrenti nella loro materiale sussistenza) depongono, sul piano della ragionevolezza (e certamente della non manifesta illogicità della motivazione), per l'esistenza di una struttura organizzata stabilmente deputata al traffico di sostanze stupefacenti, cessata solo a causa dell'intervento repressivo della polizia giudiziaria, non di certo per l'esaurirsi di un programma ben definito nei suoi contorni spaziali e temporali.

Ciò di cui i giudici di merito danno conto è un fenomeno moltiplicatore di numerosi illeciti siccome stabilmente deputato a inserire nel mercato consistenti quantità di sostanze stupefacenti (al momento dell'irruzione nel laboratorio erano in lavorazione oltre 93 chilogrammi di sostanze stupefacenti cd. "pesanti"). 8.14.11 terzo motivo è anch'esso generico e manifestamente infondato. 8.15.1 due ricorrenti, come detto, sono stati condannati, in primo ed in secondo grado, alla pena di tre anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa ciascuno in aumento, a titolo di continuazione, su quella inflitta dalla medesima Corte di appello con sentenza del 21/05/2015 (irr. il 13/09/2016) per i reati di cui ai capi C e D (detenzione delle sostanze, dell'arma e delle munizioni rinvenute nel deposito di Cento di Roncofreddo).

Affermano che, pur avendo escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello non ha diminuito la pena perché di tale aggravante il primo Giudice, di fatto, non aveva tenuto conto a fini sanzionatori. Deducono la natura illegale della pena applicata (e confermata dalla Corte di appello) sul rilievo che l'esclusione della circostanza aggravante avrebbe comportato un necessario ridimensionamento della condanna. 8.16.La deduzione difensiva è palesemente infondata. 8.17.La Corte di appello si è limitata a prendere atto che nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio il primo Giudice non aveva applicato alcun aumento a titolo di aggravamento della pena e che, dunque, non ne aveva tenuto conto nella sua quantificazione con la conseguenza che l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 non aveva alcun riflesso pratico sulla pena. 8.18.Come autorevolmente affermato da questa Corte, «la nozione di pena illegale si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza e di plurimi interventi delle Sezioni Unite, che l'hanno valorizzata sia in funzione di deroga del principio devoluti vo, sia, e soprattutto, per la definizione dei detti limiti di sindacabilità, quanto alla determinazione della pena, della sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., procedendo da un ambito che la correla ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o con tra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326;

Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. '2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729), ed estendendola anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon Rv. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv.258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost. (Sez.

U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà, che ha anche dato conto degli approdi della giurisprudenza di legittimità e dei casi individuati come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al "patteggiamento"). In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è quindi affermato che non vi rientra la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin). 8.19.La pena applicata ai ricorrenti in alcun modo può definirsi illegale nemmeno ipotizzando un (insussistente) obbligo del giudice dell'appello di attenuare la condanna inflitta in primo grado sulla base di una circostanza aggravante formalmente non esclusa dal primo Giudice ma della quale questi, come nel caso di specie, non ha concretamente tenuto conto nella valutazione della gravità del fatto. 9.1 ricorsi del Muca e del Cepele a firma dell'Avv.

Palermo. 9.1.Le questioni dedotte con gli identici motivi dei due ricorsi separatamente proposti dall'Avv. Palermo sono già state ampiamente analizzate ed affrontate in sede di esame dei ricorsi (congiunti) a firma dell'Avv. Cristofori. Non resta, pertanto, che rimandare a quanto già affermato, non senza precisare, per l'ennesima volta, che nel caso di specie non è in questione la prevalenza del dispositivo sulla motivazione bensì della corrispondenza del dispositivo letto in udienza conquello riportato nella sentenza successivamente depositata. 10.1 motivi aggiunti proposti a favore del Muca e del Cepele con ricorso a firma dell'Avv.

Malavasi. 10.1.11 primo motivo aggiunto (ri)propone la questione relativa alla ricostituzione del dispositivo della sentenza di primo grado letto in udienza deducendo argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli proposti dagli Avv.ti Cristofori e Palermo. Non è illogico - è necessario ribadirlo - privilegiare l'attestazione resa dal pubblico ufficiale che aveva assistito alla lettura dell'atto rispetto alla copia informale consegnata ai difensori di un dispositivo del quale è stata attestata la non conformità a quello letto in udienza. 10.2.11 secondo motivo aggiunto (ri)propone, senza sostanziali variazioni, la possibile lettura alternativa delle prove a favore della tesi del concorso occasionale nel reato, tesi esclusa dalla Corte di appello con motivazione che, per quanto già detto, è immune dalle censure proposte dai ricorrenti. 10.3.Anche il terzo motivo (ri)propone le stesse questioni poste con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv.

Cristofori.11.11 ricorso di Cohodari. 11.1.11 ricorso del Cohodari è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 11.2.L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti per aver preso parte, con l'Hoxhai, il Muca, il Cepele ed altri, al sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti con base nel nord Italia, e per aver concorso nella consumazione dei reati-fine di cui ai capi B e C, inerenti alla raffinazione e detenzione delle sostanze stupefacenti lavorate nel laboratorio di Cento di Roccofreddo, ed H (cessione, in concorso con Hohaj Genci, nella cessione a Selami Fatiko e Selami Rigert, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 11.3.1 Giudici di merito hanno desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio dalle condotte tenute dopo l'arresto del Cepele, del Muca e del Bernabini nonché dalla gestione dei rapporti con il Selami e relativi collaboratori che, come si è visto in sede di esame dei ricorsi del Cepele e del Muca, erano consistiti nel recupero dei crediti derivanti dall'attività di spaccio di sostanze stupefacenti per finanziare le spese legali dei tre arrestati. 11.4.Le deduzioni difensive proposte in appello sono state sintetizzate in sede di illustrazione del contenuto del primo motivo di ricorso: il Cohodari, fino all'arresto del Cepele, del Muca e del Bernabini, era persona totalmente sconosciuta agli investigatori, viveva dei propri modesti proventi di operaio, non aveva mai frequentato la "raffineria" né le persone che vi gravitavano, nei messaggi inviati al Selami egli aveva evidentemente (e scioccamente) millantato vicende a lui estranee per ottenere il pagamento di un credito (pari a 3.000,00 euro) maturato a seguito di un prestito fatto all'amico molti mesi prima.

Nel disattenderle, la Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, che l'oggetto ed il tenore delle conversazioni intercorse con il Selami Rigert subito dopo l'arresto in flagranza del Cepele, del Muca e del Bernabini mal si conciliano con la tesi della "sciocca millanteria" finalizzata alla riscossione di un credito di modesto importo. L'interesse per tutti e tre gli arrestati, dimostrato successivamente alla scoperta della "raffineria/laboratorio" e ricorrendo ad un linguaggio criptico (la incongrua richiesta di "documenti" perché i "parenti/amici" sono in ospedale), supera, sul piano della non manifesta illogicità, anche la deduzione difensiva della mancanza di prova di contatti o rapporti con il Bernabini, oggetto dell'interessamento del Cohodari a favore del "gruppo", non dei soli connazionali.

Il fatto, non contestato nella sua corrispondenza a vero, che il Cohodari risiedesse nello stesso stabile del fratello del Cepele giustifica, sul piano logico, la mancanza di precedenti contatti telefonici con quest'ultimo. La Corte di appello aggiunge che:

a) quando il Cohodari aveva inviato i messaggi al Selami questi era rientrato in Albania, lasciando a spacciare in Italia il cugino Allajbeu Drilon (che sarebbe stato arrestato il 20/11/2013 perché colto nella flagrante detenzione di 40 grammi di cocaina);

b) nella conversazione telefonica del 12/04/2014, intercorsa tra il Cohodari e la madre del Selami (richiamata e trascritta a pag. 9 del ricorso), si fa riferimento ad un "prestito" erogato dal Cohodari (1700,00 euro) e dallo Genci (500,00 euro) e, tuttavia, che non si trattasse di un normale prestito si ricava dalla conversazione del giorno successivo (solo parzialmente trascritta nel ricorso) nel corso della quale i medesimi interlocutori ricorrono ad un linguaggio "criptico", evitando in modo accurato di parlare della causa del "prestito" e delle persone («non facciamo i nomi per telefono (...) non è necessario che io li dica per telefono»);

c) l'Hoxhaj, interrogato dal PM, aveva negato l'esistenza di un proprio credito verso il nipote Selami, così confermando indirettamente l'inesistenza del "prestito". 11.5.Le deduzioni difensive, puntano ad una mera (quanto inammissibile) rivalutazione degli elementi di prova utilizzati dalla Corte di appello (e dal primo Giudice) per confermare l'addebito di partecipazione al sodalizio del Cohodari e l'attrazione al suo dominio anche delle condotte poste in essere all'interno del laboratorio/raffineria. Sotto altro profilo, tali deduzioni sono intrinsecamente contraddittorie (oltre che generiche) sotto almeno due profili: per un primo profilo, l'aver prestato tremila euro al Selami confligge, sul piano logico, con il fatto dell'essere privo di risorse finanziarie, fatto speso in sede processuale per dimostrare la "sciocca millanteria"; per un secondo profilo, il mancato rinvenimento, nell'abitazione del ricorrente, di arnesi atti al confezionamento di sostanze stupefacenti non tiene conto dell'esistenza di un "laboratorio" dedicato a ciò.

Si aggiunga, come si vedrà, l'estrema genericità e manifesta infondatezza delle deduzioni difensive relative al capo H della rubrica che, prescindendo dalle ragioni indicate dalla Corte di appello a sostegno della inesistenza del "prestito" e rendendo inammissibile il ricorso anche relativamente a tale imputazione, dimostra il pieno coinvolgimento del ricorrente nei traffici illeciti dello zio Hoxhaj Genci diretti anche verso il Selami Rigert. 11.6.Le argomentazioni che precedono militano a favore della assoluta inconsistenza e genericità degli argomenti spesi a sostegno del secondo e del terzo motivo relativi al concorso del ricorrente nella gestione della "raffineria/ laboratorio". 11.7.

Il quarto motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. Esso riguarda il capo H della rubrica, ascritto al ricorrente in concorso con l'Hoxhaj e relativo alla cessione, a favore di Selami Rigert e Selami Fatiko (madre di Rigert), di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina parte del quale detenuto dall'Allajbeu e sequestrato in occasione dell'arresto in flagranza di questi effettuato il 20/11/2013. Il ricorrente sollecita «l'attenta lettura delle conversazioni telefoniche intercorse [con] Se/ami Fatiko, mamma di Se/ami Rigert, nelle parti riprodotte nell'atto di appello e qui nuovamente trascritte», che dimostrano «inequivocabilmente che i crediti vantati da Taulant e dallo zio Genci hanno giustificazioni diverse».

Aggiunge che non v'è alcuna prova che la sostanza caduta in sequestro provenisse dalla "raffineria/laboratorio" e ribadisce che i suoi messaggi erano stati inviati al Selami un mese dopo l'arresto del Cepele, del Muca e del Bernabini. 11.8.E' necessario ribadire che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576;

Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516;

Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 11.9.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito.

In questo contesto, l'affermazione che manca la prova della derivazione della droga sequestrata dall'attività di raffinazione svolta nel laboratorio di Cento di Roccofreddo è vittima della sua stessa apoditticità e genericità.12.11 ricorso di Hoxhaj 12.1.11 ricorso di Hoxhaj Genci è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 12.2.Entrambi i motivi reiterano le medesime deduzioni difensive devolute in appello e disattese dalla Corte territoriale con argomenti nemmeno sfiorati in questa sede; il secondo motivo costituisce addirittura la letterale riedizione dell'atto di appello, nella parte che riguarda il capo H, al punto che oggetto di impugnazione è, espressamente, la sentenza del GUP nemmeno quella della Corte di appello. 12.3.Manca, dunque, qualsiasi correlazione tra i vizi denunciati con il secondo motivo e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 12.4.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 12.52inammissibilità del secondo motivo (che comporta l'irrevocabilità della condanna per il delitto di cui al capo H e, dunque, dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per l'effettiva cessione al Selami della cocaina, parte della quale sarebbe stata sequestrata all'Allajbeau) riflette, sul piano logico, le proprie conseguenze sulla valutazione di inammissibilità anche del primo motivo il quale non si sottrae alle medesime censure di genericità.

Il fatto che l'Hoxhaj ed il nipote avessero effettivamente rifornito il Selami di sostanza stupefacente e contestualmente si fossero attivati per riscuotere un credito dopo la scoperta della raffineria di Cento di Roncofreddo toglie sostanza a tutti gli argomenti difensivi sviluppati con il primo motivo relativi alla natura lecita del credito, alla mancanza di contatti diretti con il Selami, alla mancanza di cointeressenze. 12.6.La Corte di appello, dal canto suo, nel replicare alle deduzioni difensive utilizza argomenti (e fa riferimento a prove) nemmeno sfiorati dal ricorso.

Nel ribadire che l'Hoxhaj ed il nipote Cohodari rappresentavano «la cerniera di collegamento tra l'articolazione della struttura riminese che aveva base operativa in Cento di Ronco freddo, e quella di smistamento della droga (in particolare, di cocaina) nella piazza di spaccio della zona di Perugia, approvvigionata dagli stessi Cohodari ed Hoxhaj e gestita in loco da Selami Rigert e dalla di lui madre, Se/ami Fatiko, con l'ausilio di operativo di Allajbeu Drìlon», la sentenza impugnata spiega che:

a) l'Hoxhaj aveva condiviso l'abitazione con il nipote per un mese e mezzo, nello stesso stabile nel quale risiedeva il Cepele Fatjon (addetto, come visto, al laboratorio);

b) il 28/01/2014 il ricorrente aveva invitato il nipote a cambiare il telefono, fornendo al PM una spiegazione del tutto inverosimile;

c) dalle intercettazioni telefoniche era emerso in modo inequivocabile il suo ruolo sovraordinato rispetto al Cohodari ed al Selami; quest'ultimo, il 28/11/2013, aveva sollecitato il Cohodarì ad intercedere presso lo "zio" perché aveva problemi a pagarlo ottenendo rassicurazioni sull'intercessione del nipote presso lo zio;

d) dopo l'arresto del cugino, il Selami, facendo espresso riferimento a questa vicenda, aveva comunicato le sue nuove utenze alle quali i suoi fornitori avrebbero potuto contattarlo. A questi argomenti, che riguardano la specif