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Sentenza — n. 34122/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34122/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/3/2021, il Tribunale del riesame di Latina rigettava l'appello proposto da Salvatore Cavaliere - quale amministratore della "SVT s.r.l." e della "HOT STORE s.r.l." - avverso l'ordinanza emessa il 21/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro di conti correnti intestati alle due società, vincolati nell'ambito di un'indagine a carico di Lidia Cardaro con riguardo ai delitti di cui agli artt. 2 e 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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articolo 322-ter cod. pen, art. 1140 cod. civ; Sentenza — n. 34122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta infondato. L'ordinanza impugnata, infatti, è sostenuta da un complesso argomentativo del tutto congruo, logico e nient'affatto sanzionabile nei termini della Violazione di legge; contrariamente a quanto dedotto, peraltro, la motivazione appare aderente alla giurisprudenza di questa Corte, che merita dunque di esser confermata.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita sorveglianza delle relazioni bancarie delegazione di pagamento abuso di carte-chèques blocco del conto bancario responsabilità del revisore

Disposizioni normative citate

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articolo 322-ter cod. pen
244, che rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen.), essa è sempre ordinata con riferimento ai «beni, di cui il reo ha la disponibilità» per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
art. 1140 cod. civ
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cavaliere Salvatore, nato a Cisterna di Latina (Lt) 1'8/7/1958 Avverso l'ordinanza del 23/3/2021 del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gigliola Turrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/3/2021, il Tribunale del riesame di Latina rigettava l'appello proposto da Salvatore Cavaliere - quale amministratore della "SVT s.r.l." e della "HOT STORE s.r.l." - avverso l'ordinanza emessa il 21/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro di conti correnti intestati alle due società, vincolati nell'ambito di un'indagine a carico di Lidia Cardaro con riguardo ai delitti di cui agli artt. 2 e 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione il Cavaliere, nella qualità, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. Nonostante gli elementi (specie documentali) offerti dalla difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Cardaro avesse la disponibilità delle somme sui conti correnti sequestrati, valorizzando il mero dato formale della delega rilasciatale e senza considerare che questa poteva esser spesa soltanto in nome e per conto della società, nell'ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza; nessun accertamento concreto, dunque, sarebbe stato compiuto sull'esercizio, di fatto, della delega stessa da parte dell'indagata, ad esempio verificando se ne avesse fatto uso per fini personali, o disponendo delle somme a favore di soggetti estranei alle società.

3. Con requisitoria scritta del 21/5/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria del 7/6/2021, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso risulta infondato. L'ordinanza impugnata, infatti, è sostenuta da un complesso argomentativo del tutto congruo, logico e nient'affatto sanzionabile nei termini della Violazione di legge; contrariamente a quanto dedotto, peraltro, la motivazione appare aderente alla giurisprudenza di questa Corte, che merita dunque di esser confermata.

7. Occorre premettere, al riguardo, che, ai fini della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (e, in precedenza, dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, che rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen.), essa è sempre ordinata con riferimento ai «beni, di cui il reo ha la disponibilità» per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 7.1. In relazione alla confisca in esame - e, di conseguenza, al sequestro prodromico e funzionale alla confisca medesima - rileva dunque non la proprietà, ma, appunto, la disponibilità del bene; come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso.

La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tali categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, Cattaneo, Rv. 279377). 7.2. La nozione di "disponibilità", pertanto, coincide non con quella civilistica di "proprietà", ma con quella di "possesso", e ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378). 7.3.

Con particolare aderenza al caso di specie, di seguito, questa Corte - con indirizzo assolutamente maggioritario, qui da ribadire - ha affermato anche che l'esistenza di una delega ad operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare dei rapporti stessi (tra le altre, Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821;

Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, Cattaneo, Rv. 279377. In termini anche Sez. 3, n. 15047 del 10/2/2021, Apulir s.r.I., e Sez. 3, n. 13833 del 17/3/2021, Bosi, non massimate). Il differente ed isolato indirizzo che la giurisprudenza di legittimità ha pur espresso (Sez. 2, n. 29692 del 28/5/2019, Tognola, Rv. 277021), per contro, non pare condivisibile, in quanto - pur a fronte di una delega senza limiti e, dunque, di una disponibilità del bene nei termini citati - richiede che in sede incidentale siano accertati anche "ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio (di ragionevole probabilità) circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare"; così introducendo, dunque, un requisito di legittimità della misura ablativa (e del prodromico vincolo cautelare) - peraltro, generico - che la struttura e la ratio dell'art. 12-bis in esame non richiamano, e che pare valorizzare in modo eccessivo la relazione interna delegante/delegato, di natura privatistica, in realtà non rilevante nella differente sede penale.

8. Tanto premesso in termini generali, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questi canoni; muovendo proprio dall'esistenza di un delega ad operare, in sé pacifica, l'ordinanza ha infatti concluso - con argomento logico - che la delegata (l'indagata Cardaro) ben poteva disporre delle somme depositate sui conti correnti intestati alle società, sui quali era stata autorizzata a compiere qualsiasi operazione, non essendo stati indicati limiti di sorta ai suoi poteri di disposizione (definiti nell'ordinanza "estesi, penetranti e incondizionati)".

Lo stesso Tribunale, ancora, ha evidenziato che l'assenza di cariche societarie in capo all'indagata legittimava ulteriormente il sospetto che la delega non fosse funzionale allo svolgimento di operazioni relative alla vita degli enti; tanto più, peraltro, alla luce della (altrettanto certa) mancanza di una qualunque causale alla delega stessa, non essendo stati prospettati rapporti - professionali, o comunque specifici - che giustificassero un così ampio potere di disposizione. 7.4. A conclusioni diverse, peraltro, non ha condotto neppure la documentazione prodotta dalla difesa, e richiamata nel ricorso.

Il Giudice dell'appello cautelare, ancora con argomento del tutto adeguato e logico, ha infatti evidenziato che questo materiale atteneva interamente ai soli profili contabili delle operazioni che sarebbero state realizzate dalle società amministrate dal ricorrente, senza però alcuna allegazione delle concrete movimentazioni finanziarie ad esse sottese; dal che, dunque, un'allegazione difensiva quantomeno neutra ai fini della dimostrazione dei concreti atti dispositivi compiuti sui conti correnti in oggetto, specie in considerazione del fatto che - come affermato dallo stesso Cavaliere in quella sede cautelare - le società da lui amministrate disponevano di ulteriori conti correnti bancari (in totale, cinque), pur a fronte di modeste poste di attivo indicate nei bilanci prodotti.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric