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Sentenza — n. 34121/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34121/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34121/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto del 2 febbraio 2021, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo della carta prepagata Poste Italiane RDC, di denaro e altri libretti postali privi di provvista nei confronti di Serena Giraci, indagata del reato di cui all'art. 7 della legge n. 26 del 2019, a lei contestato perché, al fine di percepire il reddito di cittadinanza, ometteva di dichiarare che un componente del suo nucleo familiare era stato condannato in ordine a un reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bisl cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 5 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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favoreggiamento beneficiario di prestazioni complementari permesso di promuovere un procedimento penale pena complementare altri reati estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 5 cod. pen
26 del 2019 in relazione all'art. 5 cod. pen., evidenziando che nella domanda necessaria al fine di accedere al reddito di cittadinanza, non era affatto specificato il riferimento all'aggravante di cui all'art.
art. 325 cod. proc. pen
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 606 cod. proc. pen
E) dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso della Girace va dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Girace Serena, nata a Castellammare di Stabia il 22-01-1990, avverso l'ordinanza del 29-03-2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 marzo 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto del 2 febbraio 2021, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo della carta prepagata Poste Italiane RDC, di denaro e altri libretti postali privi di provvista nei confronti di Serena Giraci, indagata del reato di cui all'art. 7 della legge n. 26 del 2019, a lei contestato perché, al fine di percepire il reddito di cittadinanza, ometteva di dichiarare che un componente del suo nucleo familiare era stato condannato in ordine a un reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bisl cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, la Giraci, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa eccepisce la violazione dell'art. 7 della legge n. 26 del 2019 in relazione all'art. 5 cod. pen., evidenziando che nella domanda necessaria al fine di accedere al reddito di cittadinanza, non era affatto specificato il riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen., nel senso che nella domanda erano richiamati solo gli art. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422 e 640 bis, senza appunto alcun cenno alla predetta circostanza, per cui l'errore compiuto dall'indagata doveva qualificarsi come scusabile e invincibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica degli elementi indiziari disponibili.

In particolare, è stato evidenziato che risulta pacifico che l'indagata, nella domanda volta al conseguimento del reddito di cittadinanza, abbia omesso di dichiarare che il coniuge Giovanni Panariello, nell'anno . 2017, era stato condannato, tra l'altro, per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bisl cod. pen. Omettendo tale dichiarazione, la Girace ha ottenuto il beneficio economico richiesto, percependo la somma di 7.850,42 euro dall'aprile all'ottobre 2020. È stato dunque ritenuto integrato, in maniera non illogica, il fumus del reato di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, che punisce la condotta di chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Quanto all'obiezione difensiva secondo cui nel modulo dell'Inps non erano indicati, tra i reati ostativi, del richiedente o del coniuge, quelli aggravati ai sensi dell'art. 416 bisl cod. pen., i giudici dell'impugnazione cautelare hanno replicato richiamando il principio ignoratia legis non excusat, richiamo questo pertinente, atteso che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza.

Gli oneri dichiarativi a carico della richiedente, in definitiva, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara e trasparente, non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge.

In definitiva, fatti salvi gli eventuali sviluppi probatori nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non illogico, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o dell'erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso della Girace va dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto poi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 6"4 inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata equitativamente, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle