Sentenza — n. 34120/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20 febbraio 2021, il Gip del Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento del Questore di Firenze del 28 gennaio 2021, notificato il 18 febbraio 2021, di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34120/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, proponendo una ricostruzione dei fatti accaduti.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bini Niccolò, nato a Firenze il 25/02/1995 avverso l'ordinanza del 20/02/2021 del Gip del Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 febbraio 2021, il Gip del Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento del Questore di Firenze del 28 gennaio 2021, notificato il 18 febbraio 2021, di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989.
2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cessazione i difensori del prevenuto, lamentando, in primo luogo, la violazione dell'art. 6, cOmma 3, della legge n. 401 del 1989, per l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore per la presentazione di memorie da parte dell'interessato prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari. Si sostiene, in particolare, che la convalida det l provvedimento del Questore sarebbe avvenuta prima della scadenza di detto termine, perché tale provvedimento era stato notificato all'interessato il 18 febbraio 2021, alle ore 11:50, mentre l'ordinanza di convalida era stata depositata il 20 febbraio 2021, senza indicazione di orario, ma certamente prima delle ore 11:22, come risultava da una fotografia scattata in cancelleria da un 'collega del difensore.
In secondo luogo, si censurano vizi della motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza che avrebbero giustificato l'adozione della misura e al travisamento dei fatti. Il giudice avrebbe erroneamente affermato che l'interessato è detenuto ed è stato sottoposto in precedenza ad altro Daspo, mentre non vi sarebbe alcuna concreta valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto e all'attualità dell'esigenza preventiva, essendo stato adottato il provvedimento oltre un anno dopo i fatti contestati. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla durata della misura, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sua congruità rispetto alla gravità dei fatti, contenuta nell'ordinanza.
La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, proponendo una ricostruzione dei fatti accaduti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo doglianza, relativo al mancato rispetto del termine a difesa di 48 ore, è infondato. Va premesso che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 24/05/2021, Rv. 281341).
Dall'esame degli atti emerge la correttezza della ricostruzione difensiva secondo cui il provvedimento del questore era stato notificato all'interessato il 18 febbraio 2021, alle ore 11:50, mentre l'ordinanza di convalida era stata depositata 2 Asr il 20 febbraio 2021, senza indicazione di orario, ma certamente prima delle ore 11:22; vi è infatti una comunicazione alle parti dell'ordinanza impugnata alle ore 11:05 del 20 febbraio 2021. Nondimeno, va osservato che la difesa non considera che dal testo del provvedimento del Gip - non impugnato sul punto - emerge che l'interessato ha presentato memoria difensiva nel corso del procedimento e formula la sua doglianza, senza espressamente dolersi del suo mancato esame da parte del giudice e senza espressamente allegare il concreto pregiudizio derivato dall'inosservanza del termine in questione.
Trova dunque applicazione il principio secondo cui - se è vero che la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie - tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (ex plurimis, Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796;
Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020, Rv. 278785). 1.2. Il secondo e il terzo motivo di doglianza sono infondati. Quanto alla portata dei fatti accaduti, la difesa si limita - con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa corte - a sminuirne la portata, senza considerare l'accertamento operato dalle forze dell'ordine, secondo cui, dopo circa un'ora dalla fine dell'incontro di calcio, il prevenuto aveva partecipato a scontri con le forze dell'ordine, aggredite con danneggiamenti e percosse. E va ricordato che, in tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia, è sufficiente che il giudice si limiti ad una valutazione indiziaria circa la consistenza della condotta del destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova (ex plurimis, Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 18/01/2021, Rv. 280285).
Né può essere dato rilievo all'erroneità dell'affermazione del provvedimento del Gip secondo cui il soggetto è detenuto ed è stato sottoposto ad un precedente Daspo, trattandosi di elementi comunque non decisivi per la valutazione della pericolosità e la determinazione della durata della misura, a fronte di quanto esposto dal Questore circa la gravità dei fatti e l'adeguatezza e la durata dell'obbligo imposto rispetto a tale gravità.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4_ • 4.; AN\
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de