Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34119/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34119/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34119/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI ANTONIO nato a CAMINI il 07/05/1955 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34119/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 sig. Antonio Passarelli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/09/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la sentenza del 19/05/2015 del Tribunale di Locri che l'aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., 633-639-bis, 61, n. 2), cod. pen., 6, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato dell'azione penale inosservanza del termine perentorio istanza di ricusazione tardiva computo dei termini rinvio del dibattimento termine di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 585 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 585 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI ANTONIO nato a CAMINI il 07/05/1955 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Antonio Passarelli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/09/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la sentenza del 19/05/2015 del Tribunale di Locri che l'aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv., 633-639-bis, 61, n. 2), cod. pen., 6, comma 1, lett.

e) e g), d.l. n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalle legge n. 210 del 2008, e lo ha condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 14.900,00 euro di multa. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 585 cod. proc. pen. e 1, comma 1, legge n. 742 del 1969, nonché l'erronea applicazione degli artt. 548, comma 3, 585, cod. proc. pen., 15-bis, legge n. 67 del 2014. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa pronuncia sui motivi di appello. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la prescrizione dei reati e l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.157, 158 e 161 cod. pen. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a sentenza del Tribunale di Locri è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo, il 19/05/2015; il termine per il deposito della motivazione era stato indicato in sessanta giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la motivazione era stata tempestivamente depositata il 16/07/2015; 3.2.ai sensi dell'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine di quarantacinque giorni per proporre appello decorreva dal 18/07/2015 e scadeva il 01/09/2015; 3.3.il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto per trentuno giorni, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 1, legge n. 742 del 1969, come modificato dall'art. 16, comma 1, dl. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162); 3.4.1a sospensione feriale dei termini, dando luogo ad una "parentesi processuale" corrispondente alla relativa durata, fissata dalla legge, comporta che i termini che ad essa siano soggetti devono essere prolungati in misura corrispondente a detta durata anche qualora il loro decorso sia iniziato anteriormente al periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua fine (Sez. 6, n. 32606 del 12/07/2006, Rv. 234871 - 01); 3.5.nel caso di specie, il termine andava "prolungato" di trentuno giorno con conseguente scadenza al 02/10/2015; l'appello era stato tempestivamente proposto il giorno 01/10/2015; 3.6.nel caso di specie, oltretutto, trattandosi di processo sottratto al nuovo regime della "absentia" a causa della dichiarazione di contumacia effettuata nel 2011 ed in assenza di decreto di irreperibilità (art. 15-bis, legge n. 67 del 2014), il termine per impugnare decorreva, per l'imputato, dalla data di notifica dell'estratto contumaciale (artt. 548, comma 3, 586, comma 2, lett. d, cod. proc. pen.), notifica effettuata il 05/08/2015, con conseguente scadenza del termine il giorno 16/10/2015; 3.7.tanto premesso, i reati per i quali si procede sono stati consumati il 20/08/2009, giorno del sequestro delle aree sulle quali erano state realizzate le discariche abusive e di cessazione della relativa permanenza, con conseguente maturazione del termine necessario a prescrivere il giorno 04/01/2018 (comprensivo dei seguenti periodi di sospensione del dibattimento: dal 17/11/2011 al 05/04/2012 per astensione del difensore = 140 giorni; dal 29/05/2013 al 13/11/2013 per astensione del difensore = 168 giorni; dal 21/04/2015 al 19/05/2015 a seguito di mera richiesta difensiva = 28 giorni; tot. 336 giorni da aggiungere al termine ordinario del 20/02/2017); 3.8.i reati sono prescritti ben prima della data di pronuncia dell'ordinanza impugnata; 3.9.ne consegue che la sentenza del 19/05/2015 del Tribunale di Locri deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione; 3.10.deve essere revocata la confisca delle aree, disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. n. 172 del 2008, secondo il quale la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva consegue solo un caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena (in senso analogo, con riferimento alla identica previsione contenuta nell'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, cfr., Sez. 3, n. 16436 del 21/01/2020, Rv. 279273 - 01;

Sez. 3, n. 37548 del 27/06/2013, Rv. 257687 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Locri in data 19/05/2015 perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca la confisca delle aree sottoposte a sequestro.